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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 11 aprile 2025, n. 232

G.U.R.I. 30 maggio 2025, n. 124

Costituzione del Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata di cui all'articolo 12 del Testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022). (Ordinanza n. 232). 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico», che all'art. 5, comma 1, stanzia la somma di tre milioni di euro per l'erogazione dei contributi relativi alla quota pubblica, in presenza di edifici di proprietà mista pubblico-privata, di cui all'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017;

Vista l'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, recante «Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonchè disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'art. 6, comma 2-ter e dell'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici», che all'art. 7, comma 1, introduce il comma 1-bis all'art. 5 della citata ordinanza n. 61 del 2018, stanziando ulteriori tre milioni di euro per il finanziamento della parte pubblica negli edifici misti;

Considerato, dunque, quanto previsto dal richiamato art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018, nell'ultimo testo risultante dai successivi interventi del Commissario straordinario e, segnatamente:

«Art. 5 (Disposizioni per gli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata). - 1. Per gli interventi sugli edifici di proprietà mista di cui all'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017, per l'erogazione dei contributi relativi alla parte di proprietà pubblica è stanziata per l'anno 2018 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge.

1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 è stanziata per gli anni 2020 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Ai successivi stanziamenti si provvederà con successive ordinanze, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Considerato che il TURP ha abrogato le richiamate ordinanze n. 95 del 2020, n. 61 del 2018 e n. 19 del 2017 e che i richiamati stanziamenti operati dalle ordinanze numeri 95 e 61 sono andati a esaurimento;

Visto, in particolare l'art. 12 del TURP, rubricato «Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica», che disciplina la modalità di finanziamento della quota di contributo afferente alle porzioni di proprietà pubblica ricomprese entro edifici o aggregati a maggioranza privata, nonchè delle opere di sostegno pubbliche che abbiano un rapporto diretto con l'edificio danneggiato, richiamando sostanzialmente la disciplina dell'abrogato art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017;

Dato atto che si rende necessario finanziare le quote di proprietà pubblica, che non accedono al meccanismo del cosiddetto «credito di imposta», mediante l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto che, sulla scorta delle indicazioni preliminari trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, i costi necessari per assicurare la copertura finanziaria di detti interventi possono stimarsi, allo stato, in euro 2.000.000,00 con riserva di ulteriori finanziamenti che saranno disposti nel prosieguo in relazione alle successive esigenze;

Ritenuto opportuno costituire un fondo ad hoc per le esigenze connesse all'attuazione del richiamato art. 12 del TURP in continuità con gli stanziamenti operati ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire un più puntuale controllo sulla spesa attraverso la categorizzazione delle risorse, così da disporre di allocazioni di risorse meglio gestibili rispetto alla generalità della contabilità speciale, e prevedendo una dotazione finanziaria dello stesso pari ad euro 2.000.000,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuta sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 9 aprile 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Costituzione del Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata, ai sensi dell'art. 12 del T.U.R.P.

1. Per le finalità di cui all'art. 12 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è costituito il Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata, in continuità con gli stanziamenti previsti dall'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 2.000.000,00.

3. Il Commissario straordinario procede al trasferimento dal Fondo di cui al comma 1, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - vicecommissari, delle somme necessarie a seguito di specifica domanda dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente all'esito della verifica di ammissibilità della richiesta di cui all'art. 12 del Testo unico della ricostruzione privata.

4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono, con cadenza annuale, un report relativo alla giacenza di cassa relativa alla quota del Fondo trasferita dal Commissario straordinario.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa di cui ai precedenti articoli, per un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00, si provvede mediante le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1209