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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1132 DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2025

G.U.U.E. 5 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Ucraina nel 2025.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 giugno 2025

Applicabile dal: 6 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli tramite un regime di titoli di importazione e di esportazione.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio del «primo arrivato, primo servito»).

3) Il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali per i prodotti ucraini. Tale regolamento sospende fino al 5 giugno 2025 tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (5) («accordo di associazione»). Dopo tale data, gli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina dovranno riassoggettarsi alle norme stabilite nel quadro dell'accordo di associazione.

4) Tenendo conto del fatto che i contingenti tariffari previsti nel quadro dell'accordo di associazione sono stabiliti per un intero anno di calendario e che le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a norma del regolamento (UE) 2024/1392 cesseranno di applicarsi il 5 giugno 2025, si applicherà automaticamente il punto 5 dell'appendice C dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione e i contingenti tariffari saranno stabiliti proporzionalmente per il resto dell'anno di calendario. E' opportuno specificare, per l'anno 2025, i quantitativi proporzionali, calcolati sulla base di mesi civili interi, dei contingenti tariffari sospesi da reintrodurre.

5) Per far sì che non vi sia discontinuità nella possibilità di utilizzare i contingenti, i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274 gestiti mediante titoli conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero essere gestiti in ordine cronologico, sulla base della data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6) per il periodo dal 6 giugno 2025 al 31 dicembre 2025. Alcune norme per la gestione di tali contingenti tariffari, come i sottoperiodi contingentali, dovrebbero essere mantenute.

6) Per quanto riguarda i contingenti tariffari nel settore delle uova introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dal presente regolamento, è opportuno introdurre fattori di conversione in funzione dei tassi di rendimento.

7) Il regolamento (UE) 2024/1392 si applicherà fino al 5 giugno 2025. Per garantire una gestione efficace e un'applicazione tempestiva delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applichi a decorrere dal 6 giugno 2025.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 2024/1392 del 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj).

(5)

GU L 161 del 29.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Gli allegati II, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

2) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nelle tabelle degli allegati II, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274, il testo della casella «Periodo contingentale» è sostituito dal seguente:

«Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione»

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