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DECRETO PRESIDENZIALE 3 giugno 2025, n. 546

G.U.R.S. 13 giugno 2025, n. 26

Interventi in favore dell'editoria e delle emittenti radiotelevisive.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislative alle Regioni a Statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965 n. 60;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28 e, in particolare, gli articoli 5, comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, con il quale è stato istituito presso l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. il c.d. "Fondo Sicilia";

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 10 della medesima legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il quale istituisce, nell'ambito della Sezione specializzata di cui al comma 1 dello stesso articolo 10, apposita misura per l'erogazione di "finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione", stabilendo che gli interventi ivi previsti "sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto";

Visto l'articolo 10, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il quale prevede che l'attuazione delle misure di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 "è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia";

Visto il D.P. Reg. n. 611/2020 e ss.mm.ii.;

Visti l'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e l'art. 13, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 128 del 16 maggio 2026 [N.d.R. recte: deliberazione della giunta regionale n. 128 del 16 maggio 2025] con la quale, in esecuzione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 sono stati approvati gli accordi modificativi degli accordi di finanziamento tra Regione siciliana e IRFIS-FinSicilia S.p.A. rispettivamente del 27 maggio 2021 (così come modificato con addendum del 21 ottobre 2022) e del 19 novembre 2021 (così modificato con addendum del 12 settembre 2023);

Visto il decreto dell'Assessore per l'Economia n. 16 del 23 maggio 2025 con il quale è destinata la somma di € 3.000.000,00 alla sezione specializzata del Fondo Sicilia di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 per l'erogazione di agevolazioni in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, di cui all'art. 10, comma 4, della medesima legge regionale;

Decreta:

Art. 1

Interventi in favore dell'editoria e delle emittenti radiotelevisive

1. Il plafond pari a euro 3.000.000,00 del Fondo Sicilia - Sezione specializzata di cui all'art. 10, comma 1, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinato ad agevolazioni in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa ex articolo 10, comma 4, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, istituito con l'articolo 1 del D.A. 16 del 23 maggio 2025 è suddiviso in due quote: una quota "base" di importo pari a euro 2.200.000,00 e una quota "premiale" di importo pari a euro 800.000,00.

La dotazione finanziaria di cui comma 1, è così destinata:

- 1 % ai quotidiani cartacei;

- 3 % alle agenzie di stampa;

- 4 % a iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità;

- 50 % ad iniziative editoriali online;

- 10 % ad emittenti radiofoniche;

- 32 % ad emittenti televisive;

3. IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provvede alla pubblicazione di apposito avviso al fine di disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, tenuto conto dei presupposti e delle regole stabiliti dall'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

Art. 2

Requisiti di ammissibilità e di preferenza

1. Destinatari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, le emittenti radiofoniche, le emittenti televisive e le agenzie di stampa.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, requisiti di ammissibilità sono:

a) la produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno, attiva alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione. Il requisito è soddisfatto in presenza di servizi di informazione che dedichino, con continuità, uno spazio appositamente dedicato a fatti, notizie e opinioni relativi alla Sicilia;

b) disporre di almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione siciliana in forza di un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale stipulato almeno a far data dal 1°gennaio 2024 e in corso alla data di presentazione della domanda;

c) l'iscrizione della testata giornalistica presso il Tribunale di riferimento ovvero, qualora soggetto esonerato, iscrizione al ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione;

d) il direttore responsabile della testata deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti;

e) avere la sede legale e/o operativa in Sicilia.

3. Costituisce titolo preferenziale l'avere stipulato contratti di lavoro dipendente in applicazione dei Contratti nazionali di lavoro giornalistico vigenti in riferimento allo stesso arco temporale contemplato al comma 2, lettera b) del presente articolo.

4. IRFIS-FinSicilia s.p.a., nell'avviso che sarà pubblicato ai sensi del presente decreto, potrà introdurre ogni ulteriore richiesta documentale finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalle norme di legge allo stesso applicabili.

Art. 3

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse da Irfis-FinSicilia S.p.a.. sotto forma di contributi a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.

2. L'istanza di agevolazione può essere presentata esclusivamente per una sola delle categorie di destinazione indicate all'articolo 1, comma 2.

3. Beneficiari delle agevolazioni sono tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2. La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa, a valere sulla quota base di importo pari a euro 2.200.000,00, è determinata secondo i criteri stabiliti nell'avviso di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza:

- numero di giornalisti titolari di rapporto di lavoro dipendente in applicazione dei Contratti nazionali di lavoro giornalistico vigenti e, in subordine, numero di collaboratori diversi da quelli giornalistici;

- dati di diffusione (Ads, TER, Google Analytics):

- per i soggetti appartenenti alla categoria iniziative editoriali on-line è considerato il numero di "Visualizzazioni di pagina" rilevato dal prospetto Google Analytics;

- per i soggetti appartenenti alle categorie quotidiani cartacei e alla categoria iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità è considerato il numero delle copie distribuite al netto di quello omaggio;

- per i soggetti appartenenti alla categoria Emittenti Radiofoniche sono considerati i dati di diffusione pubblicati da TER per l'anno 2024;

- Per i soggetti appartenenti alla categoria agenzie di stampa ed emittenti televisive i dati di diffusione non sono ritenuti rilevanti;

- settori prevalenti dell'informazione fornita:

Cronaca; Politica regionale; Economia e Diritto; Sport; Scuola e Cultura (libri, musica, cinema, ecc.); Enogastronomia; Moda, Beauty, Spettacoli & Life style; Sociale; Salute e Sanità; Turismo; Hobby (sport, motori, ceramica, ecc.);

4. L'importo dell'agevolazione non può, in nessun caso, essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell'anno 2023, in riferimento all'attività svolta nel territorio della Regione Siciliana, con esclusione di eventuali ricavi non derivanti dalle attività editoriali.

5. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

Quota premiale

1. La quota premiale prevista dal precedente articolo 1, comma 1, è determinata secondo i criteri stabiliti nell'avviso di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza:

a) numero di giornalisti assunti in Sicilia con contratti a tempo indeterminato in applicazione dei Contratti nazionali di lavoro giornalistico;

b) periodo di attività della testata giornalistica, con decorrenza dalla data di iscrizione al Tribunale di riferimento, ovvero, qualora soggetto esonerato, iscrizione al ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione;

c) per i soggetti appartenenti alla categoria iniziative editoriali on-line, il tempo medio di permanenza sulla pagina online, rilevato dal prospetto Google Analytics o analogo, che dovrà comunque essere non inferiore a 15 secondi;

d) per le agenzie il numero di lanci giornalieri sul notiziario regionale sui fatti siciliani;

e) la presenza sui social media delle testate di informazione avuto anche riguardo al numero delle principali piattaforme utilizzate per la diffusione dei contenuti e al numero di follower registrati;

f) adesione a un'associazione di categoria datoriale.

2. L'accesso alla quota premiale è escluso per le imprese che, nel corso dell'anno 2024, abbiano registrato costi per prestazioni giornalistiche occasionali di valore superiore al 20% del costo del lavoro del personale giornalistico nel suo complesso.

Art. 5

Concessione ed erogazione del beneficio

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi dell'articolo 3, IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze, pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beneficiari e, contestualmente, adotta il provvedimento di concessione del beneficio, che è notificato all'indirizzo PEC dell'istante.

2. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, IRFIS-FinSicilia S.p.A dispone l'erogazione dell'agevolazione, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme sul conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente, previa acquisizione di valido DURC, rilasciato da INPS/INAIL, attestante la situazione di regolarità dell'impresa rispetto al pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, di idonea documentazione comprovante la regolarità della posizione erariale e, ove previsto, della certificazione antimafia.

3. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-FinSicilia S.p.A. pubblica l'elenco dei non ammessi sul proprio sito istituzionale e notifica il provvedimento di esclusione all'indirizzo PEC dell'istante.

Art. 6

Procedure di gestione

1. L'Organo deliberante, denominato "Comitato Fondo Sicilia" e costituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione della presente misura nell'ambito del Fondo Sicilia, verificando la corretta applicazione del presente decreto e delle norme di legge di cui lo stesso costituisce attuazione.

2. Per la gestione della misura di cui al presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A. tiene specifiche evidenze contabili.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P. Reg. n. 611/2020 e ss.mm.ii.

2. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.

3. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 3 giugno 2025.

SCHIFANI