
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 4 giugno 2025, n. 1436
G.U.R.S. 20 giugno 2025, n. 27
Disposizioni in materia di impianti di distribuzione carburanti - Modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;
Vista la L.R. 5 agosto 1982, n. 97 recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";
Visto l'art. 15 della superiore L.R. 5 agosto 1982, n. 97 che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;
Visto l'art. 7 della L.R. 18 aprile 1989, n. 8 recante "Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia";
Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1999, n. 496, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
Visto l'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57 recante "Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";
Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19 che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 recante "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'art. 33 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 recante "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti";
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata legge n. 239, con il quale si dispone che "Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7";
Vista la l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005";
Visto, in particolare, l'art. 4 della superiore l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 recante disposizioni sugli "Impianti autostradali di distribuzione carburanti";
Visto l'art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2009, con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;
Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti";
Visto l'art. 49, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016 n. 3 che prevede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte dell'Assessore regionale delle Attività Produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;
Visto l'art. 49, comma 6, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 che, nella materia degli oli minerali e dei carburanti, stabilisce che "per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali";
Visto il comma 5 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 192, n. 32 [N.d.R. recte: Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32] e ss.mm.ii., il quale, tra le altre cose, dispone che: "Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.";
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, rubricato, "Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti";
Visto in particolare il comma 5 dell'articolo 16, rubricato "Collaudo", del precitato Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., che detta disposizioni specifiche sulla periodicità delle procedure di verifica dell'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, stabilendola, in ossequio a quanto stabilito dal citato comma 5 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e ss.mm.ii, in quindici anni dall'ultima verifica o ultimo collaudo;
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n 483 del 6 maggio 2021 rubricato "Disposizioni per l'erogazione di compensi ai componenti delle commissioni di collaudo di impianti di carburanti", che detta disposizioni specifiche sulle competenze delle commissioni di collaudo, così come indicate dal Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive del 29 giugno 2016, n. 1947/8 e s.m.i e sui compensi dovuti ai componenti delle medesime commissioni di collaudo;
Considerato che, l'enorme numero di collaudi, verosimilmente stimabili in oltre un migliaio, e che l'adozione delle ordinarie modalità di esecuzione delle verifiche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., determinerebbe un tempo ritenuto ormai non sostenibile che comporterebbe inevitabili ripercussioni sull'efficienza amministrativa e sul regolare esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate;
Atteso che, alla luce delle accertate criticità strutturali e al fine di garantire l'effettiva attuazione del sistema dei controlli nei termini imposti dalla normativa, si rende necessario, per ragioni di efficienza gestionale e sostenibilità operativa, adottare, in coerenza con prassi già consolidate in ambito regionale, la modalità che prevede la produzione di una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, attestante il permanere dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto, con specifico riferimento ai profili di sicurezza sanitaria e ambientale, soluzione che, nel pieno rispetto della normativa vigente, consente una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e una più efficace salvaguardia degli interessi pubblici sottesi;
Ritenuto dunque necessario ottemperare all'obbligo della verifica quindicennale relativa all'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale di cui al già citato comma 5 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 192, n. 32 [N.d.R. recte: Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32] e ss.mm.ii.;
Ritenuto dover disciplinare le modalità per l'espletamento della procedura di verifica quindicennale;
Decreta:
1. Per le motivazioni esposte in preambolo il comma 5 dell'art. 16 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni è così interamente sostituito:
"5. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998, gli impianti di cui al presente titolo sono altresì soggetti al collaudo con periodicità quindicennale. Superata la valenza quindicennale del collaudo così come disciplinato dal presente articolo, il titolare dell'autorizzazione invia al Dipartimento regionale delle Attività Produttive apposita perizia giurata predisposta da un professionista abilitato attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale".
1. Dopo il comma 5 dell'art. 16 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
6. In caso di inadempienza di quanto disposto dal precedente comma verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino a quando il titolare dell'autorizzazione non avrà ottemperato al relativo collaudo quindicennale".
1. All'articolo 1 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive del 6 maggio 2021, n. 483 le parole "e dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32," sono abrogate.
1. Il compenso (gettone di presenza) spettante ad ognuno dei componenti della commissione di collaudo di cui all'articolo 2 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive del 6 maggio 2021, n. 483, è aggiornato in 103,00 euro lorde complessive sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita. Tale importo è soggetto a rivalutazione con cadenza triennale prendendo a parametro il medesimo indice ISTAT.
1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Attività Produttive per i consequenziali adempimenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2025.
TAMAJO
Validato dalla Ragioneria centrale delle attività produttive in data 9 giugno 2025 al n. 326.