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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 6 maggio 2021

G.U.R.S. 21 maggio 2021, n. 22

Disposizioni per l'erogazione di compensi ai componenti delle commissioni di collaudo di impianti di carburanti.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista l'art. 1 del D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, che trasferisce alla Regione siciliana l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio;

Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, recante "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1979, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione" ed, in particolare, l'art. 24 concernente il collaudo per l'esercizio degli impianti;

Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";

Visto l'art. 15 della superiore legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che, in quanto compatibili, opera un rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 745/1970 ed alle relative norme di attuazione;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, riguardante "Procedure per l'istallazione di impianti di lavorazione e deposito di oli minerali" ed, in particolare, l'art. 11 concernente il collaudo per l'esercizio degli impianti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 1, comma 5 che prevede, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, la verifica dell'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica;

Visto il decreto dell'Assessore per l'industria del 19 gennaio 1989, n. 16, con il quale viene determinato il compenso spettante ai componenti della commissione di collaudo e la modalità di versamento del compenso, posto a carico della società interessata al collaudo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed, in particolare, l'art. 11, comma 2, che stabilisce ".... con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria, stabilisce i compensi da corrispondersi, previa contrattazione sindacale, ai dipendenti per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, nonché il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, riguardante il regolamento di attuazione del Titolo II della predetta legge, con la quale le competenze precedentemente attribuite all'Assessorato per l'industria in materia di distribuzione dei carburanti sono attribuite all'Assessorato regionale delle attività produttive;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2019 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive 28 ottobre 2013, n. 233/Gab, con il quale viene determinato il compenso (Gettone di presenza) spettante ai dipendenti regionali pari ad € 83,00 in coerenza con quanto stabilito dalla contrattazione sindacale;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive 29 giugno 2016, n. 1947/8 "Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti" con il quale viene determinata, tra l'altro, la composizione della commissione di collaudo in relazione alla tipologia di impianti;

Ritenuto di dover mantenere a carico della società interessata il versamento degli importi relativi al compenso (gettone di presenza) ed al trattamento di missione spettante ai componenti della commissione di collaudo, così come disposto precedentemente dall'art. 4 del decreto dell'Assessore per l'industria 19 gennaio 1989, n. 16;

Considerato che i suddetti compensi non costituiscono onere per il bilancio regionale e che non ricadono nel perimetro normativo della legge regionale n. 15/1993;

Ritenuto, pertanto, di dover semplificare e snellire le procedure e le modalità di versamento degli importi relativi al compenso (gettone di presenza) ed al trattamento di missione spettante ai componenti della commissione di collaudo, prevedendo, per gli stessi, il versamento diretto alle Amministrazioni di appartenenza;

Decreta:

Art. 1

Alle verifiche ed ai controlli, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 e dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, provvedono le commissioni così come indicate dal decreto dell'Assessore per le attività produttive 29 giugno 2016, n. 1947/8 e s.m.i.

Art. 2

Il compenso (gettone di presenza) spettante ad ognuno dei componenti della commissione di collaudo, in coerenza con quanto stabilito dalla contrattazione sindacale svoltasi presso l'Assessorato regionale delle attività produttive in data 16 maggio 2012, è pari ad € 83,00 complessive lorde, oltre al trattamento di missione determinato in base alla vigente normativa.

Art. 3

Gli oneri di cui al precedente articolo sono a carico della società interessata e l'ammontare del compenso e del rimborso delle spese di missione dovrà essere versato direttamente alle Amministrazioni di appartenenza dei componenti della commissione, che provvederanno alla liquidazione delle somme spettanti al proprio dipendente, secondo le rispettive procedure.

Art. 4

L'ammontare del compenso e del rimborso delle spese di missione spettante al dipendente regionale dovrà essere versato sul capitolo 4483 - capo 13 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 5

Sono abrogati il decreto dell'Assessore per l'industria 19 gennaio 1989, n. 16 ed il decreto dell'Assessore per le attività produttive 28 ottobre 2013, n. 233/Gab, nonché i relativi decreti dirigenziali di attuazione.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del Dipartimento delle attività produttive per i consequenziali adempimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nel sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 6 maggio 2021.

TURANO

N.B. - Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Ragioneria centrale dell'Assessorato delle attività produttive.