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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1441 DELLA COMMISSIONE, 18 luglio 2025

G.U.U.E. 23 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 agosto 2025

Applicabile dal: 12 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali.

2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

3) Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2024 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.

4) In aggiunta, alcuni atti giuridici di cui agli articoli 3 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono stati abrogati. E' pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a tali atti giuridici e modificare di conseguenza detto regolamento di esecuzione.

5) Non vi sono prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. E' pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative a tali contaminanti di cui agli articoli 3 e 10 di detto regolamento di esecuzione.

6) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede una deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione. Tale deroga non dovrebbe essere limitata ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento di esecuzione a causa di una possibile contaminazione da micotossine. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

7) Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) provenienti dalla Colombia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

8) Per quanto riguarda le partite di foglie di vite provenienti dall'Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

9) Per quanto riguarda le partite di mango (Mangifera indica) provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

10) Dal dicembre 2019 il pepe del genere Piper, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, il timo, le foglie di alloro, il curry ed altre spezie provenienti dall'Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al pepe del genere Piper, ai pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, a zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie provenienti dall'Etiopia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

11) Per quanto riguarda le partite di cucuzze (Lagenaria siceraria) provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

12) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

13) Per quanto riguarda le partite di tahini e halva da semi di sesamo provenienti dalla Siria, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

14) Dal gennaio 2022 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.

15) In relazione alle partite di pomodori (Solanum lycopersicum L.) provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dalla Turchia. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

16) Dal gennaio 2022 i frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India. In particolare, tutte le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

17) Dal luglio 2022 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per quanto riguarda l'importazione di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India. In particolare, tutte le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

18) Per quanto riguarda i fichi secchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

19) Inoltre, per le partite di fichi secchi, miscugli e prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di un rischio per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da ocratossina A. Poiché le aflatossine e l'ocratossina A sono entrambe micotossine che presentano rischi analoghi per la salute umana e il livello di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine e ocratossina A è simile, è opportuno includere nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 il rischio aggiuntivo riguardante l'ocratossina A per le partite di fichi secchi, miscugli e prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

20) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

21) Inoltre alcuni atti giuridici di cui al modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono stati abrogati. E' pertanto opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti a tali atti giuridici di cui al modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

22) Al fine di poter fornire garanzie per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che sono soggetti a condizioni speciali per l'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione dalle micotossine «aflatossine» e «ocratossina A», è opportuno modificare di conseguenza il punto II.2.1 del modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

23) Inoltre, poiché attualmente non vi sono prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, è opportuno sopprimere il punto II.2.3 del modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

24) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due mesi per le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. Durante tale periodo transitorio è garantita la protezione della salute pubblica per tali partite in quanto sono sottoposte, al momento dell'ingresso nell'Unione, a controlli di identità e fisici per i frutti della moringa (Moringa oleifera) con una frequenza del 30 %, mentre per i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) con una frequenza del 50 %.

25) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 31 dell'1.2.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (*1);

___________________

(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;"

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) ed e).»;

2) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di una partita in cui il sacco o l'imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, è sufficiente che il codice di identificazione della partita sia menzionato sul sacco o sull'imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.»

;

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (*2) e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;

___________________

(*2) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).»;"

ii) la lettera c) è soppressa;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione (*3), possono entrare nell'Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

___________________

(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1441, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj).»;"

5) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN