
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1470 DELLA COMMISSIONE, 23 luglio 2025
G.U.U.E. 24 luglio 2025, Serie L
Regolamento relativo alle modalità di pubblicazione degli elenchi di operatori e dei gruppi di operatori e delle informazioni essenziali relative al certificato fornito agli operatori e ai gruppi di operatori a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 luglio 2025
Applicabile dal: 27 luglio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, lettera b),
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri dovrebbero tenere aggiornati gli elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce inoltre che gli Stati membri pubblichino con le modalità opportune, anche mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet, un elenco esauriente di tali dati, unitamente alle informazioni relative ai certificati forniti a tali operatori e gruppi di operatori in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) A decorrere dal 1° gennaio 2023 le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo hanno rilasciato i certificati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all'articolo 2, punto 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2). Con lo sviluppo del sistema TRACES e il rilascio elettronico dei certificati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione (3), tali certificati dovrebbero essere generati e resi pubblici automaticamente da TRACES per aumentare la trasparenza del sistema di controllo nella produzione biologica, nonché le informazioni sugli operatori e sui gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività nell'ambito di tale sistema.
3) Considerando che i nomi e gli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere pubblicati dagli Stati membri, anche i nomi e gli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che sono stati esentati dall'obbligo di essere in possesso di un certificato a norma dell'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere pubblicati dagli Stati membri con le modalità opportune, anche mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito web. Nel fare ciò, gli Stati membri dovrebbero rispettare le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
4) Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero determinare quale organismo è responsabile della creazione e del mantenimento di un sito Internet unico nonché della pubblicazione dei dati. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare su un sito Internet collegamenti ipertestuali ai siti Internet degli Stati membri relativi ai nomi e agli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che sono stati esentati dall'obbligo di essere in possesso di un certificato a norma dell'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848. Al fine di garantire la correttezza delle informazioni fornite sul sito Internet della Commissione, è opportuno definire la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per la creazione e l'aggiornamento del sito Internet.
5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori per quanto riguarda le registrazioni che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, essi conservano per dimostrare l'adempimento dell'obbligo di verifica dei certificati degli operatori che sono loro fornitori, le informazioni essenziali su ciascun certificato di operatore dovrebbero rimanere disponibili al pubblico in TRACES per un periodo di cinque anni a decorrere dal rilascio dei certificati, indipendentemente dal loro periodo di validità, rinnovo, scadenza, sospensione o ritiro.
6) Tali informazioni essenziali dovrebbero includere il numero di documento del certificato, il nome e l'indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori, il nome dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori, il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, l'attività o le attività dell'operatore o del gruppo di operatori, la categoria o le categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, la data di rilascio, il periodo di validità, se del caso, la data di rinnovo, scadenza, sospensione o ritiro e, se disponibile, il repertorio dei prodotti e/o il quantitativo di prodotti.
7) E' necessario un periodo di cinque anni affinché gli operatori e i gruppi di operatori possano dimostrare di essere autorizzati a vendere prodotti biologici, compresi i prodotti con una lunga durata di conservazione. Un periodo di cinque anni aumenterà inoltre la trasparenza e consentirà alle autorità competenti o, se del caso, alle autorità di controllo o agli organismi di controllo di effettuare efficacemente controlli ufficiali, indagini ufficiali ed esercizi di tracciabilità. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 gennaio 2025.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Pubblicazione di certificati rilasciati in precedenza
1. Le informazioni essenziali sui certificati degli operatori rilasciati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 restano a disposizione del pubblico in TRACES per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio di tali certificati.
2. Le informazioni essenziali di cui al paragrafo 1 dovrebbero includere il numero di documento del certificato, il nome e l'indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori, il nome dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori, il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, l'attività o le attività dell'operatore o del gruppo di operatori, la categoria o le categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, la data di rilascio, il periodo di validità, se del caso, la data di rinnovo, scadenza, sospensione o ritiro e, se disponibile, il repertorio dei prodotti e/o il quantitativo di prodotti.
Pubblicazione degli elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori esentati dall'obbligo di essere in possesso di un certificato
Gli Stati membri pubblicano l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e che sono stati esentati dall'obbligo di essere in possesso di un certificato a norma dell'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet di cui all'articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento.
Cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri
1. La Commissione pubblica su un suo sito i collegamenti ipertestuali al sito Internet unico relativo agli elenchi nazionali di cui all'articolo 2. La Commissione offre collegamenti ipertestuali aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i collegamenti ipertestuali al sito Internet unico relativo agli elenchi nazionali di cui all'articolo 2 non appena sono stati creati, nonché ogni successiva modifica che incida sull'accessibilità dei loro siti dal sito della Commissione.
3. Gli Stati membri designano uno o più organismi incaricati della creazione e della gestione del sito Internet unico relativo agli elenchi nazionali di cui all'articolo 2. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dei suddetti organismi.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN