
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 1 luglio 2025, n. 768
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 25 luglio 2025, n. 33
Piano regionale di controllo dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale e animale e Piano comunitario di controllo - Anno 2025.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i.;
VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo del 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;
VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992. Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti e s.m.i;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 23 luglio 2003. Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e le s.m.i;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione del 17 gennaio 2018 che sostituisce l'allegato I del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
VISTO il D.Lgs. 02/02/2021 n. 27 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/1355 della Commissione del 12 agosto 2021 relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2244 della Commissione del 7 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731;
VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTO il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;
VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;
VISTO il Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 del 11/03/2024;
VISTA la nota prot. 0022376 -22/05/2025-DGISAN MDS-P, con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Indirizzi operativi per l'anno 2025;
RITENUTO, pertanto, di dover predispone la programmazione per l'anno 2025 del Piano regionale di controllo dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale e animale e Piano comunitario di controllo, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;
RITENUTO necessario procedere nel merito;
Decreta:
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il "Piano regionale di controllo dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale e animale e Piano comunitario di controllo - Anno 2025" costituito dall'Allegato A (Indirizzi operativi per l'anno 2025 di cui alla nota n. 0022376 -22/05/2025 -DGISAN MDS-P), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto, dall'Allegato B e dalle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
I campionamenti programmati rientrano tra quelli previsti dal D.M. 23 dicembre 1992, dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/989 della Commissione del 2 aprile 2024, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731.
Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto del Piano nazionale e del Programma Coordinato di Controllo dell'Unione Europea - PCCUE, assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di controllo.
L'attività di controllo, vigilanza e campionamento è effettuata, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia.
Il programma di campionamento predisposto per le ASP è riportato nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al presente Piano.
Il prelievo dei campioni è da effettuarsi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, preferibilmente presso:
a) i centri di raccolta aziendali e cooperativi;
b) i mercati generali specializzati e non specializzati;
c) i depositi all'ingrosso;
d) gli ipermercati e i supermercati;
e) i PCF per i prodotti importati;
f) le aziende agricole di produzione primaria,
e riguarderanno:
1. la produzione primaria;
2. la trasformazione;
3. la commercializzazione;
4. i prodotti da esportare ed importati che si ritrovano sul mercato.
Le ASP che hanno riscontrato le non conformità nel 2023-2024, riportate nella tabella 6, dovranno effettuare un'ispezione o campionamento nel luogo dove è stata riscontrata l'irregolarità.
Per i criteri da seguire per i campionamenti si fa riferimento al paragrafo 2a "Luoghi del controllo" del programma dei controlli per l'anno 2025 di cui alla nota n. 0022376 - 22/05/2025 - DGISAN MDS - P.
Le AA.SS.PP., nell'esecuzione del Piano, avranno cura di garantire quantitativamente e qualitativamente, secondo quanto indicato negli Indirizzi operativi per l'anno 2025, il rispetto della programmazione e la correttezza della rendicontazione, costituenti uno degli indicatori per gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare.
Garantiranno, altresì, la compilazione in maniera puntuale e completa sia del verbale di prelevamento che del modello di conferimento del campione al laboratorio incaricato.
In caso di comunicazione, da parte del laboratorio incaricato, di non conformità per superamento dei LMR, l'Organo prelevatore, previa valutazione del rischio per rilevare la tossicità acuta e cronica dei fitosanitari, da effettuare utilizzando il modello di calcolo sviluppato dall'EFSA "PRIMo revision 3" (Pesticide Residue Intake Model - modello di assunzione di residui di pesticidi rinvenibile al seguente link: https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5147), procederà all'attivazione di una notifica di allerta sul sistema iRasff. Qualora la non conformità riscontrata sia relativa al solo superamento degli LMR, senza che questa costituisca un rischio per la salute del consumatore, la stessa dovrà essere gestita come informazione di carattere generale, inviando, se l'alimento non è prodotto nel territorio di competenza, comunicazione alle AA.SS.PP territorialmente competenti e al Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E. e, se del caso, ad altra A.C. della Regione ove ha sede il produttore/distributore.
Dovranno essere altresì comunicate, attraverso l'apposito modello (Allegato B), le misure adottate e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite.
La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della programmazione dei controlli per l'anno 2025.
Programma campionamento complessivo anno 2025 | |||
Matrici | Riferimento Normativo | Tabella di riferimento | Totale |
Origine vegetale regione | D.M. 23/12/1992 - Piano Nazionale (progType K005A) | Tabella 1 | 800 |
Origine vegetale fuori regione | D.M. 23/12/1992 - Piano Nazionale (progType K005A) | Tabella 2 | 160 |
Origine animale regione | D.M. 23/12/1992 - Piano Nazionale (progType K005A) | Tabella 3 | 85 |
Origine animale fuori regione | D.M. 23/12/1992 - Piano Nazionale (progType K005A) | Tabella 4 | 69 |
PCCUE 2025 - origine animale, origine vegetale e campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/989 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2024 (progType=K018A) | Tabella 5 | 52 |
Totale | 1.166 |
.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, assicurerà le analisi di laboratorio e la trasmissione del flusso dei dati analitici tramite il Nuovo Sistema Informatico Sanitario (RaDISAN - Sotto Flusso PSN).
La trasmissione dei risultati dei controlli, da parte del laboratorio, deve essere, comunque, conclusa entro il 28 febbraio del 2026.
Il laboratorio accetterà solo i campioni connessi al presente Piano e completi di tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurare la correttezza dei dati per il flusso informativo NSIS (RaDISAN).
Il Laboratorio, nello svolgimento dell'attività analitica, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel paragrafo 2.2 degli Indirizzi operativi per l'anno 2025, di cui alla nota ministeriale Prot. n. 0022376-22/05/2025-DGISAN MDS -P e nel Documento SANCO/12745/2013 22-23 November 2021 rev. 16-8.
Il laboratorio incaricato, per raggiungere l'obiettivo nazionale sui residui di pesticidi, potrà avvalersi di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori del controllo ufficiale di cui al decreto legislativo n 27 del 2021.
I campioni per il piano nazionale e per il piano coordinato europeo sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche.
Il laboratorio dovrà fornire i rapporti di prova dei campioni non conformi.
Il laboratorio garantirà il rispetto dei tempi di analisi, che non devono superare i 45 giorni lavorativi medi dal campionamento, in modo da ricevere i risultati in tempo utile per le misure da adottare in caso di non conformità. Gli scostamenti oltre i 60 giorni devono essere giustificati alla Regione.
Le AA.SS.PP. conferiranno i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno 2025.
Il laboratorio ufficiale (I.Z.S. Sicilia) trasmetterà i risultati del programma per l'anno 2025 attraverso il Nuovo Sistema Informatico Sanitario (RaDISAN), in formato XML, usando le modalità stabilite dal Ministero, che recepiscono lo Standard Sample Description 2 secondo la procedura indicata nel paragrafo e) lettera i) del programma dei controlli 2025.
I campioni prelevati in un bimestre devono essere rendicontati nel sistema NSIS/RaDISAN entro la fine del bimestre successivo.
La Regione - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute - DGISAN - procederà alla validazione dei dati trasmessi dal Laboratorio del controllo ufficiale, utilizzando le modalità stabilite per il flusso unico nazionale, entro il 31 luglio 2025, per la validazione parziale, relativa ai dati disponibili nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN a quella data, ed entro il 10 marzo 2026 per l'intero anno 2025.
Gli esiti conseguiti dall'attuazione del Piano, i cui risultati saranno oggetto di valutazione al Tavolo di verifica degli adempimenti LEA, istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 in materia di sicurezza alimentare, saranno trasmessi al Ministero della Salute al fine di consentire, alla Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza Alimentare, la verifica e la trasmissione dei risultati all'EFSA e agli altri Stati membri entro il 30 giugno 2026.
Il referente regionale per l'attuazione del presente piano è:
- Dirigente del Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" - Dott.ssa Daniela Zora (daniela.zora@regione.sicilia.it - 091.7079285).
Il presente Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 dell'11/03/2024.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale di questo Dipartimento.
Palermo, 1 luglio 2025.
SCALZO