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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 23 luglio 2025, n. 31

G.U.R.S. 1 agosto 2025, n. 34

Costituzione, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss.mm.ii., di un plafond destinato all'attuazione di interventi di cui all'art. 37 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss. mm. ii., contenente l'"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e ss. mm. ii., recante le "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 e ss. mm. ii., di "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss. mm. ii., recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana", che all'articolo 2, lett. e), attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per i1 trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata abrogata la legge 1 febbraio 1965, n. 60;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss. mm. ii. (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e ss. mm. ii., che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale per l'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, recante "Disposizioni finanziarie varie";

VISTO l'art. 37 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, rubricato "Misure a favore della crescita economica", che autorizza il Dipartimento regionale delle finanze e del credito a erogare a IRFIS-FinSicilia S.p.A., per l'esercizio finanziario 2025, la somma di 12.500 migliaia di euro per la costituzione di un plafond, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss. mm. ii, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati, assistiti da contribuzione a fondo perduto, in favore delle imprese operanti in Sicilia che prendono parte a operazioni di aggregazione aziendale nonché alla concessione di finanziamenti agevolati assistiti da contribuzione a fondo perduto in favore delle micro e piccole e medie imprese operanti in Sicilia, a fronte di programmi per efficientamento energetico, innovazione dei cicli produttivi, ricerca, digitalizzazione nonché alla concessione di contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti concessi dal sistema bancario in favore delle micro e piccole e medie imprese operanti in Sicilia, esclusivamente con l'obiettivo di favorire la ripresa del sistema imprenditoriale siciliano danneggiato dagli incendi del luglio 2023;

VISTO il comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, secondo cui le linee di intervento, le misure massime, le condizioni, le modalità di concessione, le priorità e la regolamentazione degli aiuti sono individuate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale delle Attività produttive, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA Ocdpc n. 1.078 del 13 marzo 2024, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani";

VISTO il regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019 e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 389/Area del 22 luglio 2024, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato l'Avv. Prof. Alessandro Dagnino Assessore regionale per l'Economia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 777/Area del 15 novembre 2022, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato l'On. le Edmondo Tamajo Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la deliberazione n. 175 del 10 giugno 2025 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il proprio apprezzamento sullo schema del presente decreto, disponendo l'invio degli atti all'Assemblea Regionale Siciliana, per il prescritto parere della competente II Commissione Bilancio;

VISTA la deliberazione n. 175 del 10 giugno 2025 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il proprio apprezzamento sullo schema del presente decreto, disponendo l'invio degli atti all'Assemblea Regionale Siciliana, per il prescritto parere della competente II Commissione Bilancio;

VISTA la nota prot. n. 001-907-INT/2025 del 17 giugno 2025 con la quale la Vice Segreteria Generale dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana ha inoltrato alla II Commissione bilancio la richiesta del predetto parere ai sensi dell'art. 70-bis del Regolamento interno;

VISTO il decorso del termine previsto dall'art. 70-bis, comma 2, del Regolamento interno per l'espressione del parere da parte della Commissione competente;

Decreta:

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 1

Linee di intervento

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato a trasferire alla società IRFIS FinSicilia S.p.A. l'importo di 12.500 migliaia di euro per la costituzione, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, e ss.mm.ii., di un plafond destinato all'attuazione di interventi finalizzati ad accrescere il livello dimensionale e la struttura delle imprese siciliane nonché a favorire la crescita e la competitività dell'economia regionale.

2. La dotazione finanziaria complessiva di 12.500 migliaia di euro è così ripartita:

a) 11.500 migliaia di euro per la misura denominata "Aiuti alle aggregazioni", consistente nell'erogazione di finanziamenti agevolati, assistiti da contribuzione a fondo perduto, in favore delle imprese operanti in Sicilia che prendono parte a operazioni di aggregazione aziendale, di cui non oltre 100 migliaia di euro per lo svolgimento di attività di tutoraggio delle imprese siciliane, allo scopo di attrarre investimenti nel settore del private equity;

b) 300 migliaia di euro per la misura denominata "Aiuti per efficientamento energetico, innovazione dei cicli produttivi, ricerca, digitalizzazione", consistente nell'erogazione di finanziamenti agevolati assistiti da contribuzione a fondo perduto in favore delle "micro", "piccole" e "medie" imprese operanti in Sicilia, a fronte di programmi per efficientamento energetico, innovazione dei cicli produttivi, ricerca, digitalizzazione;

c) 700 migliaia di euro per la misura denominata "Aiuti alle imprese danneggiate dagli incendi", consistente nell'erogazione di contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti concessi dal sistema bancario in favore delle "micro", "piccole" e "medie" imprese operanti in Sicilia, esclusivamente con l'obiettivo di favorire la ripresa del sistema imprenditoriale siciliano danneggiato dagli incendi del luglio 2023.

Art. 2

Requisiti generali di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese destinatarie della misura devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:

- essere classificate come "micro", "piccola" o "media" impresa, secondo quanto stabilito dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.;

- non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii.

Sezione II

Aiuti alle aggregazioni

Art. 3

Oggetto della misura

1. IRFIS FinSicilia S.p.A. concede finanziamenti agevolati, assistiti da contribuzione a fondo perduto, in favore delle imprese operanti sul territorio della Regione siciliana, che prendono parte a operazioni di aggregazione aziendale.

2. Ai fini del presente decreto, le aggregazioni rilevanti ai fini del riconoscimento dell'aiuto sono quelle attuate mediante fusione, costituzione di consorzi stabili, costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm.ii.), conferimento o acquisto di azienda o ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. Le imprese che prendono parte all'aggregazione aziendale:

- sono "micro" o "piccole" o "medie" imprese, così come individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.;

- hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio della Regione siciliana.

4. Sono escluse:

- le aggregazioni tra imprese che appartengono allo stesso gruppo societario;

- le aggregazioni tra imprese legate da un rapporto di controllo o di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'art. 2359, secondo comma, del codice civile;

- le aggregazioni tra imprese individuali i cui titolari sono coniugi, parenti e affini entro il terzo grado.

5. IRFIS-FinSicilia predisporrà una relazione semestrale in ordine alle attività di tutoraggio delle imprese siciliane poste in essere allo scopo di attrarre investimenti nel settore del private equity e presenterà apposito rendiconto relativo alle spese a tal fine sostenute nei limiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

Art. 4

Interventi ammissibili

1. La dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del presente decreto è destinata:

a) a finanziare i costi da sostenere per il perfezionamento di aggregazioni tra imprese, come definite all'articolo 3, comma 2. A titolo esemplificativo, tra i costi ammissibili sono ricompresi: i) i costi per l'acquisizione dell'azienda e/o del ramo d'azienda; ii) i costi per l'acquisizione delle quote societarie; iii) i costi amministrativi e operativi per la costituzione dell'eventuale nuovo soggetto giuridico; iv) i costi amministrativi e operativi connessi all'integrazione dei processi e delle attività delle imprese aggregate; v) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di aggregazione; vi) i costi per la registrazione di marchi e, ricorrendone i presupposti, di altri segni distintivi.

Gli oneri fiscali connessi alle operazioni di aggregazione non costituiscono spese ammissibili. Il valore dell'azienda ovvero delle quote societarie oggetto di acquisizione formano oggetto di apposita relazione di stima, redatta da professionista indipendente;

b) a incentivare la realizzazione di investimenti da parte di "piccole" e "medie" imprese nate per effetto di un'aggregazione tra imprese perfezionata non prima di sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, a condizione che l'investimento sia correlato al progetto di aggregazione e che sia ritenuto congruo e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario da parte di Irfis-FinSicilia S.p.a.

2. Le misure di cui alla lettera a) sono erogate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss.mm.ii. sugli aiuti "de minimis". Le misure di cui alla lettera b) sono erogate in osservanza del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., nella parte in cui disciplina gli aiuti a finalità regionale concessi per un "investimento iniziale" o per un "investimento iniziale a favore di una nuova attività economica".

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5

Misura degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), consistono nell'erogazione, secondo le disposizioni che regolano l'operatività del Fondo Sicilia, di un finanziamento agevolato non superiore a 500.000 euro, con periodo di ammortamento non superiore ad anni 10 e periodo di preammortamento non superiore ad anni 2. Qualora richiesto, può essere altresì erogato un contributo a fondo perduto fino a un importo massimo pari al 30% del finanziamento. Tale contributo è erogato attraverso l'abbattimento delle ultime rate di ammortamento del finanziamento a condizione che l'impresa beneficiaria sia in regola con il pagamento delle rate di rimborso.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), consistono nell'erogazione, secondo le disposizioni che regolano l'operatività del Fondo Sicilia, di un finanziamento agevolato non superiore a euro 2.000.000,00, con periodo di ammortamento non superiore ad anni 10 e periodo di preammortamento non superiore ad anni 2. Qualora richiesto, può essere altresì erogato un contributo a fondo perduto, fino a un importo massimo pari al 30% del finanziamento. Tale contributo è erogato attraverso l'abbattimento delle ultime rate di ammortamento del finanziamento a condizione che l'impresa beneficiaria sia in regola con il pagamento delle rate di rimborso.

3. In ogni caso, l'intensità di aiuto non supera i limiti massimi stabiliti nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'agevolazione è concessa.

Art. 6

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione spettante a ciascuna impresa è determinata, previa istruttoria, da IRFIS FinSicilia S.p.A. secondo le modalità e i criteri che verranno definiti nell'apposita Scheda prodotto, anche in applicazione delle regole sul merito creditizio, ivi incluso l'apporto di mezzi propri o il ricorso al mercato finanziario.

2. L'istruttoria delle domande è svolta con modalità "a sportello".

Sezione III

Aiuti per ef icientamento energetico, innovazione dei cicli produttivi, ricerca, digitalizzazione

Art. 7

Oggetto della misura

1. IRFIS FinSicilia S.p.A. concede finanziamenti agevolati assistiti da contribuzione a fondo perduto in favore delle "micro" e "piccole" e "medie" imprese operanti in Sicilia, a fronte di programmi per efficientamento energetico, innovazione dei cicli produttivi, ricerca e digitalizzazione.

Art. 8

Misura dell'aiuto

1. L'aiuto, concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss. mm. ii., consiste nell'erogazione, secondo le disposizioni che regolano l'operatività del Fondo Sicilia, di un finanziamento agevolato non superiore al 70% dei costi ammissibili e in ogni caso non superiore a € 15.000,00, con periodo di ammortamento non superiore ad anni 10 e periodo di preammortamento non superiore ad anni 2.

2. Qualora richiesto, può essere altresì erogato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo pari al 30% del finanziamento, attraverso l'abbattimento delle ultime rate di ammortamento del finanziamento. Il contributo a fondo perduto è erogato a condizione che l'impresa beneficiaria sia in regola con il pagamento delle rate di rimborso.

Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione spettante a ciascuna impresa è determinata, previa istruttoria, da IRFIS FinSicilia S.p.A. secondo le modalità e i criteri che verranno definiti nell'apposita Scheda prodotto, anche in applicazione delle regole sul merito creditizio.

2. L'istruttoria delle domande è svolta con modalità "a sportello".

Sezione IV

Aiuti alle imprese danneggiate dagli incendi

Art. 10

Oggetto della misura

1. IRFIS FinSicilia S.p.A. concede contributi a fondo perduto a favore delle "micro", "piccole" e "medie" imprese operanti in Sicilia che hanno contratto finanziamenti con il sistema bancario, esclusivamente con l'obiettivo di favorire la ripresa del sistema imprenditoriale siciliano danneggiato dagli incendi che hanno colpito, nel luglio 2023, i territori delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, oggetto dell'OCDPC n. 1078 del 13 marzo 2024.

2. L'aiuto è concesso a condizione che l'impresa destinataria dimostri, tramite perizia giurata o atto equipollente, in ogni caso emesso da soggetto indipendente, l'ammontare dei danni subiti a causa degli incendi di cui al comma 1 del presente articolo e non altrimenti risarciti. I danni di cui al periodo precedente devono essersi verificati nell'ambito di una o più sedi operative site nei territori oggetto dell'OCDPC n. 1078 del 13 marzo 2024 e devono avere per oggetto spese sostenute o da sostenersi da parte dell'impresa richiedente, relative al ripristino e/o alla sostituzione di beni strumentali, immobili e/o mobili, che siano stati danneggiati a causa degli incendi di cui al comma 1 ovvero relative al valore, corrispondente al danno emergente e con esclusione del lucro cessante, dei beni merce distrutti e/o danneggiati a causa degli incendi medesimi.

Art. 11

Misura dell'aiuto

1. Il contributo a fondo perduto, concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss.mm.ii., è erogato in misura pari all'importo della sorte capitale delle rate, relative a un solo finanziamento contratto dall'impresa richiedente entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2025 nei confronti del sistema bancario, scadute a partire dal 1° agosto 2023, nonché delle rate a scadere fino all'estinzione del finanziamento e fino a concorrenza del danno subito e non altrimenti ristorato.

2. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili all'esito dell'avviso di cui all'articolo 12, il contributo da corrispondere agli aventi diritto è ridotto in proporzione alla quota del danno subito da ciascuna impresa e non altrimenti ristorato.

Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione spettante a ciascuna impresa è determinata, previa istruttoria, da IRFIS FinSicilia S.p.A. secondo le modalità e i criteri che verranno definiti nell'apposito avviso, previa condivisione con l'Assessorato dell'economia.

Sezione V

Disposizioni finali

Art. 13

Commissione e gestione

1. Per le attività connesse alla gestione delle misure di cui al presente decreto, sono riconosciute a IRFIS FinSicilia S.p.A.:

a) la commissione omnicomprensiva posta a carico del plafond dedicato del Fondo Sicilia, pari all'1,50% annuo oltre I.V.A. delle somme assegnate;

b) i diritti di istruttoria una tantum posti a carico dei soggetti beneficiari in misura pari all'1,50%, oltre IVA se dovuta, dell'importo del contributo concesso. Il relativo importo sarà trattenuto dal contributo erogato in unica soluzione all'atto dell'erogazione, al netto di eventuali imposte e altri oneri se dovuti per legge.

Art. 14

Norme generali e rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applica la disciplina ordinaria del Fondo Sicilia.

2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 23 luglio 2025.

DAGNINO

L'Assessore per le attività produttive: TAMAJO