
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/791 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2025
G.U.U.E. 8 agosto 2025, Serie L
Regolamento che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 agosto 2025
Applicabile dal: 28 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 116, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2013/36/UE stabilisce le norme relative ai poteri e agli strumenti di vigilanza di cui dispongono le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. I collegi delle autorità di vigilanza sono i veicoli attraverso i quali le attività di vigilanza sono coordinate. A norma dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza su base consolidata istituiscono collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare taluni compiti di vigilanza e garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi. Inoltre le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri sono tenute, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, a istituire e presiedere collegi delle autorità di vigilanza nei casi in cui l'articolo 116 di tale direttiva non sia applicabile.
2) Il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (2) stabilisce le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza da istituire conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE. Nella direttiva 2013/36/UE sono state introdotte nuove disposizioni sull'autorizzazione di talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, sull'istituzione di imprese madri nell'UE intermedie e sui collegi per i gruppi guidati nell'Unione le cui filiazioni sono stabilite in paesi terzi. Inoltre le imprese di investimento sono state escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE in quanto la definizione del termine «ente» non comprende più le imprese di investimento, sebbene ad esse si applichino ancora alcune disposizioni della suddetta direttiva. Per tenere conto di tali molteplici modifiche e ai fini della certezza del diritto, è necessario abrogare e sostituire il regolamento delegato (UE) 2016/98.
3) La classificazione di un gruppo, che indichi i soggetti del gruppo nell'Unione o in un paese terzo e che per ciascun soggetto del gruppo specifichi natura, ubicazione, autorità coinvolte nella vigilanza, esenzioni prudenziali applicabili, importanza per il gruppo e importanza per il paese in cui è autorizzato o istituito nonché i criteri per determinare tale importanza, è ritenuta un elemento essenziale per stabilire i membri del collegio delle autorità di vigilanza e i potenziali osservatori. In tale contesto, le informazioni sull'importanza di una succursale per il gruppo e sull'importanza di tale succursale per lo Stato membro nel quale è stabilita sono essenziali per determinare la partecipazione delle autorità competenti di quello Stato membro alle attività del collegio. Anche le informazioni sulla natura dei soggetti del gruppo - che si tratti di enti, succursali o altri soggetti del settore finanziario - nonché sul paese di autorizzazione o di stabilimento, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, sono importanti per individuare i membri del collegio delle autorità di vigilanza e i potenziali osservatori. Per determinare tale importanza è opportuno stabilire determinati criteri.
4) Conformemente all'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad avere due imprese madri nell'UE intermedie, il che comporterà l'istituzione di due collegi delle autorità di vigilanza. Qualora siano stati istituiti due collegi delle autorità di vigilanza, occorre garantire una stretta cooperazione tra di essi. A tal fine l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità di vigilanza del gruppo di un collegio dovrebbe partecipare in qualità di osservatore all'altro collegio.
5) Conformemente all'articolo 116, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi. Per quanto riguarda i collegi delle autorità di vigilanza istituiti a norma di tale articolo, è necessario garantire che l'autorità di vigilanza su base consolidata inviti tutte le autorità dei paesi terzi in cui esistono filiazioni del gruppo a diventare osservatori nel pertinente collegio delle autorità di vigilanza, in quanto ciò sarà fondamentale per determinarne l'importanza e per consentire una gestione prudente del rischio a livello dell'impresa madre nell'UE. Tuttavia, in tutti gli altri collegi delle autorità di vigilanza istituiti a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, solo le autorità di paesi terzi in cui esiste una presenza significativa del gruppo dovrebbero essere invitate a diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza. Per garantire il rispetto degli obblighi di segreto professionale stabiliti dal diritto dell'Unione, le autorità dei paesi terzi dovrebbero essere autorizzate, in ogni caso, a diventare osservatori dei collegi delle autorità di vigilanza solo se soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli applicabili nell'Unione.
6) Per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale e le altre autorità coinvolte nella vigilanza di un gruppo, e per garantire la condivisione di informazioni per l'adempimento dei rispettivi compiti, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe chiedere all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, all'autorità di vigilanza capofila del collegio istituito al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità AML/CFT («collegio AML/CFT»), alle autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono stabiliti enti o succursali importanti, all'autorità di vigilanza di uno Stato membro in cui è stabilita una seconda impresa madre nell'UE intermedia e al coordinatore del conglomerato finanziario, qualora tali autorità siano identificate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, di diventare osservatori nel collegio delle autorità di vigilanza. Lo status di osservatore dovrebbe consentire a tali autorità di essere invitate alle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza dall'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora la loro presenza sia pertinente in considerazione dell'ordine del giorno di tali riunioni.
7) A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'Autorità bancaria europea (ABE) monitora il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e promuove l'applicazione coerente e uniforme del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), della direttiva 2013/36/UE, del regolamento delegato (UE) 2016/98 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (5). Dai risultati di tale monitoraggio è emerso che alcuni aspetti delle modalità operative dei collegi delle autorità di vigilanza, tra cui lo scambio regolare degli indicatori di allerta precoce o la cooperazione con le autorità di risoluzione o con le autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), necessitano ancora di un ulteriore rafforzamento. E' pertanto necessario rafforzare il ruolo dei collegi delle autorità di vigilanza quale strumento per lo scambio di informazioni tra i loro membri e per la cooperazione e il coordinamento con gli osservatori, compresi altri collegi settoriali.
8) Per accrescere l'efficienza dei collegi delle autorità di vigilanza, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero riguardare tutti i settori di attività del collegio. Gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio coinvolti in specifiche attività del collegio come quelle svolte tramite specifiche sottostrutture del collegio. Gli accordi scritti dovrebbero includere anche gli aspetti operativi dell'attività del collegio poiché tali aspetti sono essenziali per favorire il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza. Poiché è essenziale garantire la cooperazione all'interno del collegio preventivamente e allo scopo di fornire contributi sulle questioni relative alla risoluzione di gruppo, gli accordi scritti dovrebbero prevedere la procedura di coordinamento di tali contributi e definire le responsabilità e il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata nel comunicare detti contributi al collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli accordi scritti dovrebbero essere globali, coerenti ed esaustivi e dovrebbero fornire una base adeguata e idonea alle autorità competenti affinché queste possano adempiere i propri compiti e doveri nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza piuttosto che al suo esterno.
9) I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero discutere e concordare il campo di azione e il livello di partecipazione degli eventuali osservatori nel collegio stesso. Per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni con gli osservatori, anche con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e, se del caso, con l'autorità di vigilanza capofila in materia di AML/CFT, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbero stabilire il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni con ciascuno di tali osservatori. Gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza coinvolti in attività specifiche del collegio, comprese le attività svolte attraverso specifiche sottostrutture del collegio delle autorità di vigilanza.
10) Per svolgere tutte le attività del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio dovrebbero avere un quadro completo delle attività svolte da tutti i soggetti del gruppo, tra cui quelli che svolgono attività finanziarie senza avere i requisiti per essere considerati enti e quelli che operano all'esterno dell'Unione. E' opportuno favorire l'interazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio, le autorità di vigilanza di paesi terzi, le autorità o gli organismi pubblici responsabili o coinvolti nella vigilanza su un soggetto del gruppo, tra cui le autorità responsabili della vigilanza prudenziale sui soggetti del settore finanziario del gruppo o le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora responsabili della protezione dei consumatori, consentendo alle autorità di vigilanza di paesi terzi e alle autorità o agli organismi pubblici responsabili di partecipare, ove opportuno, all'attività del collegio in qualità di osservatori.
11) Per agevolare l'individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità per il gruppo e i suoi soggetti, compresi eventuali eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti e l'imposizione di misure di intervento precoce, o per il sistema in cui operano il gruppo e i suoi soggetti, e in caso di situazioni di emergenza, è opportuno rafforzare lo scambio di informazioni nei collegi delle autorità di vigilanza.
12) I membri del collegio delle autorità di vigilanza che prendono parte all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero utilizzare il collegio delle autorità di vigilanza come piattaforma principale per lo scambio di informazioni sulla valutazione degli elementi principali del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva, nel caso di un gruppo transfrontaliero, riconoscendo nel contempo che questo può essere realizzato in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda del modo in cui tali norme dell'Unione sono state recepite nella legislazione nazionale, tenuto altresì conto degli orientamenti emessi dall'ABE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
13) Per favorire la cooperazione tra le autorità competenti e coordinare le decisioni concernenti l'osservanza, da parte di un ente, dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima di poter essere utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri (utilizzo dei modelli interni per il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di controparte e il rischio operativo), è opportuno specificare le condizioni di cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti ai fini dello scambio di informazioni sulla performance di tali metodi interni e ai fini della discussione e del raggiungimento di un accordo sulle misure volte a risolvere le inefficienze individuate.
14) Per promuovere la cooperazione all'interno del collegio delle autorità di vigilanza e aumentare l'efficacia e l'efficienza della vigilanza del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero discutere, e su base volontaria, concordare l'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, se del caso.
15) Ciascun collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe decidere le informazioni da scambiare e aggiornare periodicamente e dovrebbe elencarle negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione. Per rafforzare la capacità del collegio delle autorità di vigilanza di individuare rischi e vulnerabilità crescenti, i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, gli osservatori dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni quantitative e qualitative. Inoltre gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbero prevedere la procedura per coordinare i contributi pertinenti, nonché le responsabilità e il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata nella comunicazione di tali contributi agli osservatori. Per garantire che sia attivato lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza nel caso in cui il gruppo o i suoi soggetti siano interessati da un evento con effetti negativi rilevanti, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero specificare le caratteristiche principali di tale evento negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, tenendo conto delle specificità del gruppo, e concordare le informazioni da scambiare qualora si verifichi un tale evento con effetti negativi rilevanti.
16) Per agevolare la raccolta e la condivisione delle informazioni rilevanti in seno al collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni necessarie per facilitare l'esercizio dei compiti del collegio medesimo di cui agli articoli 112 e 113 della direttiva 2013/36/UE. Per la stessa finalità, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe condividere con i membri del collegio delle autorità di vigilanza le informazioni ricevute dal collegio istituito a norma dell'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), qualora tali informazioni siano rilevanti per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 112 della direttiva 2013/36/UE, in particolare per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, e per i compiti di cui all'articolo 113 di tale direttiva, in particolare per lo svolgimento della valutazione del rischio del gruppo e l'adozione di decisioni congiunte.
17) I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero coordinare le attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, in particolare in caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione (in tutto o in parte) o ancora di altre situazioni che colpiscano o possano influire direttamente sulla situazione finanziaria ed economica di un gruppo bancario o di una delle sue filiazioni. Pertanto la pianificazione e il coordinamento delle attività delle autorità competenti in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse dovrebbero includere le attività cui si fa riferimento nelle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE, senza però limitarsi ad esse, in particolare le attività volte a coordinare i piani di risanamento di gruppo e a offrire, se necessario, contributi coordinati alle autorità di risoluzione in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.
18) Al momento di affrontare una situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza, con il coordinamento dell'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbero elaborare una valutazione prudenziale coordinata della situazione, concordare una risposta prudenziale coordinata e monitorare l'attuazione della risposta per garantire che la situazione di emergenza sia valutata e affrontata in modo adeguato. I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi comunicazione esterna avvenga in modo coordinato e riguardi elementi concordati ex ante tra i membri del collegio.
19) Date le numerose modifiche da apportare, il regolamento delegato (UE) 2016/98 dovrebbe essere abrogato e sostituito a fini di chiarezza. Pertanto i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/98 dovrebbero intendersi fatti al presente regolamento.
20) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
21) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.
Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21, 28.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/98/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21, 28.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- «autorità AML/CFT»: un'autorità incaricata del dovere pubblico di garantire il rispetto della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- «autorità di vigilanza del gruppo»: un'autorità di vigilanza del gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141, 5.6.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).
CAPO 2
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
Classificazione di un gruppo di enti
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata classifica un gruppo di enti conformemente alla procedura di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 della Commissione (1) al fine di individuare i soggetti e le succursali seguenti:
a) enti e succursali stabiliti in uno Stato membro, comprese le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista riconosciute conformemente all'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
b) soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro;
c) enti e succursali stabiliti in un paese terzo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la classificazione riflette le informazioni seguenti:
a) lo Stato membro nel quale l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;
b) l'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ente o l'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità del settore finanziario di tale Stato membro come le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o responsabili della protezione dei consumatori;
c) se l'ente è soggetto a vigilanza prudenziale su base individuale o se gli è stata concessa una deroga all'applicazione dei requisiti di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale a norma degli articoli 7, 8 o 10 di tale regolamento;
d) l'importanza dell'ente per lo Stato membro in cui l'ente è autorizzato e i criteri utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale importanza, in particolare:
i) le dimensioni dell'ente rispetto al mercato locale in termini di importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio;
ii) se la quota di mercato dell'ente in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro in cui tale ente è autorizzato;
iii) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi di pagamento, di compensazione e regolamento nello Stato membro in cui tale ente è autorizzato;
iv) il risultato della valutazione dell'importanza sistemica ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e informazioni sull'importanza dell'ente per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale ente superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata;
e) l'importanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita, in particolare:
i) se la succursale è considerata o deve essere considerata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;
ii) l'importanza di tale succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), la classificazione riflette le informazioni seguenti:
a) lo Stato membro in cui il soggetto del settore finanziario è stabilito o il paese terzo in cui l'ente o la succursale sono stabiliti;
b) l'autorità responsabile o coinvolta nella vigilanza su detto soggetto del settore finanziario, ente o succursale;
c) le informazioni sull'importanza del soggetto del settore finanziario, dell'ente o della succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale soggetto del settore finanziario, ente o succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
4. La classificazione del gruppo di enti riflette quanto segue:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 116, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE, se le sedi di tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE sono autorizzate in paesi terzi;
b) nei casi in cui si applica l'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, se nell'Unione sono stabilite una o due imprese madri nell'UE intermedie.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 della Commissione, del 23 aprile 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L, 2025/790 del 8.8.2025, ELI: https//data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj).
Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata chiede alle autorità seguenti di diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:
a) le autorità competenti responsabili della vigilanza su enti che sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;
b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono coinvolte nella vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a) ma che non sono autorità competenti;
c) l'ABE.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata chiede alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:
a) per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 116, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono stabiliti enti o succursali ritenuti importanti per il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, a condizione che tali autorità di vigilanza di paesi terzi siano soggette agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
b) per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 116, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono autorizzati gli enti o sono stabilite le succursali ritenute importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
c) l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
d) l'autorità di vigilanza capofila del collegio istituito al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità AML/CFT (collegio AML/CFT);
e) se è stata istituita una seconda impresa madre nell'UE intermedia conformemente all'articolo 21 ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata del secondo collegio delle autorità di vigilanza istituito in relazione a tale seconda impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o l'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2019/2034/UE;
f) per un conglomerato finanziario, il coordinatore di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata può chiedere alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:
a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative;
b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono stabiliti enti o succursali diverse dalle autorità di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);
c) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o coinvolti nella vigilanza di un soggetto del gruppo o di una succursale, a condizione che l'autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui:
i) l'autorità AML/CFT dello Stato membro ospitante;
ii) le autorità responsabili della vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari;
iii) le autorità responsabili della tutela dei consumatori;
iv) le autorità responsabili della vigilanza prudenziale dei soggetti del settore finanziario del gruppo;
d) le autorità di risoluzione degli Stati membri ospitanti, a condizione che l'autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza.
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, 11.2.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).
Comunicazione sull'istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza
L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica all'impresa madre nell'UE del gruppo l'istituzione del collegio delle autorità di vigilanza e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione di tale collegio.
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE includono almeno i seguenti elementi:
a) informazioni sulla struttura generale del gruppo in questione, riguardanti tutti i soggetti del gruppo e le succursali;
b) l'identità dei membri e degli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza;
c) le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, tenuto conto dell'articolo 17, in particolare per quanto riguarda:
i) il coinvolgimento degli osservatori nelle riunioni e nelle attività del collegio delle autorità di vigilanza e in situazioni di emergenza;
ii) i diritti e gli obblighi degli osservatori per quanto riguarda le informazioni da scambiare e la pertinente procedura per lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori;
iii) la trasmissione, dagli osservatori ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, delle informazioni ricevute;
d) le modalità per lo scambio di informazioni, compresi la portata delle informazioni, la frequenza dello scambio e i canali di comunicazione protetti;
e) gli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate;
f) gli accordi per l'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, se del caso;
g) una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio delle autorità di vigilanza;
h) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali;
i) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione;
j) la politica di comunicazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza nei confronti dell'impresa madre nell'UE e dei soggetti del gruppo o delle succursali significative;
k) le procedure e i termini per la diffusione dei documenti per le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza;
l) ogni altro accordo tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui gli indicatori concordati per individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità;
m) le modalità per fornire contributi all'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE, anche ai fini della procedura di consultazione di cui a tali articoli;
n) una descrizione del ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda il coordinamento della fornitura dei contributi di cui alla lettera m) al pertinente collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
o) gli accordi per la situazione in cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza;
p) le caratteristiche di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo e dei suoi soggetti, tenendo conto delle specificità del gruppo, e le informazioni da scambiare, come convenuto dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio delle autorità di vigilanza, al verificarsi di un tale evento.
Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza
1. Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di quanto segue:
a) le questioni da discutere, le attività da intraprendere e gli obiettivi della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascun soggetto del gruppo o per l'adempimento dei compiti degli osservatori;
b) l'importanza del soggetto del gruppo per lo Stato membro in cui il soggetto del gruppo è stabilito, e la sua importanza per il gruppo.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza solo ai punti specifici dell'ordine del giorno di una riunione o di un'attività che sono pertinenti per l'adempimento dei compiti dell'osservatore.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio delle autorità di vigilanza, per le decisioni previste per le riunioni e le attività.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare i rappresentanti dei soggetti del gruppo a partecipare a una riunione o a un'attività del collegio delle autorità di vigilanza in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività.
Affidamento di compiti e delega di responsabilità
1. Per definire e aggiornare il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 16 del presente regolamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza procedono a uno scambio di pareri sull'eventuale affidamento di compiti e delega di responsabilità. In questo quadro l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza valutano la possibilità di concludere un accordo, su base volontaria, sull'affidamento di compiti, compresa qualsiasi eventuale delega di responsabilità, se del caso, a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, se si prevede che tale affidamento o delega porti a una vigilanza più efficiente ed efficace del gruppo, in particolare sopprimendo le inutili duplicazioni di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni.
2. La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'UE, e dall'autorità competente che affida i suoi compiti o delega le sue responsabilità all'ente interessato.
3. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza sull'affidamento di compiti o sulla delega di responsabilità, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa l'ABE.
Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di enti
1. Incombe all'autorità di vigilanza su base consolidata e a ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza la responsabilità di inviare comunicazioni e richiedere informazioni agli enti e alle succursali che rientrano nel loro mandato di vigilanza.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata o un membro del collegio delle autorità di vigilanza che in via eccezionale intenda comunicare o chiedere informazioni a un ente o a una succursale al di fuori del suo mandato di vigilanza ne informa preventivamente il membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile di tale ente o succursale.
Scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei loro compiti e doveri, compresi quelli di cui agli articoli 112 e 113 della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva, e, ove applicabili, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo, da un'autorità competente, da un'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica quanto segue ai membri del collegio:
a) il nome del sistema di garanzia dei depositi cui appartengono l'ente e le sue succursali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
b) la copertura massima offerta dal sistema di garanzia dei depositi per ogni depositante ammissibile;
c) l'ambito di applicazione della copertura e i tipi di depositi coperti;
d) eventuali esclusioni dalla copertura, ivi compresi i prodotti e le categorie di depositanti;
e) le modalità di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi, in particolare se il sistema è finanziato ex ante o ex post, e il volume del sistema di garanzia dei depositi;
f) i recapiti dell'amministratore del sistema di garanzia dei depositi.
5. I membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza su succursali significative forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata informazioni sugli eventuali ostacoli al trasferimento di contante e di garanzie reali da o verso tali succursali.
6. In caso di modifica delle informazioni fornite a norma del presente articolo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni aggiornate senza indebito indugio.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, 12.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, 12.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj).
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale ai fini dell'esecuzione delle valutazioni del rischio del gruppo e dell'adozione di decisioni congiunte
1. Al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie, sia a livello individuale che a livello consolidato, senza indebito indugio.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Tali informazioni includono:
a) un'analisi del modello imprenditoriale, comprensiva della valutazione della sostenibilità economica dell'attuale modello imprenditoriale e della sostenibilità della strategia aziendale dell'ente per il futuro;
b) i dispositivi di governance interna e controlli sull'intero ente;
c) i rischi individuali a carico del capitale dell'ente, relativi ai seguenti elementi:
i) rischi individuali intrinseci;
ii) gestione dei rischi e controlli;
d) la valutazione dell'adeguatezza del capitale e la valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi proposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
e) i rischi a carico della liquidità e del finanziamento (funding) dell'ente, relativi ai seguenti elementi:
i) rischio di liquidità e rischio di finanziamento (funding);
ii) gestione del rischio di liquidità e del rischio di finanziamento;
f) la valutazione dell'adeguatezza della liquidità, comprensiva delle misure di liquidità quantitative e qualitative proposte a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE;
g) le altre misure di vigilanza, comprese le misure di vigilanza ai sensi dell'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE, o le misure di intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate in seguito alla revisione e valutazione prudenziale;
h) i risultati delle prove di stress prudenziali effettuate a norma dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, compresi l'adeguatezza del capitale in condizioni di stress ed eventuali orientamenti proposti sui fondi propri aggiuntivi conformemente all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE;
i) i risultati delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco che sono rilevanti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti.
Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sugli enti cui è stata concessa l'autorizzazione all'uso di metodi interni conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013 («membri interessati») si scambiano tutte le informazioni rilevanti in merito ai risultati del riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata o un membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, se si rende conto che un ente stabilito in uno Stato membro, tra cui l'impresa madre nell'UE, non soddisfa più i requisiti per applicare un metodo interno, oppure individua carenze sostanziali ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, scambia immediatamente le informazioni seguenti, a seconda dei casi, allo scopo di raggiungere l'accordo comune di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:
a) una valutazione dell'effetto delle carenze individuate e di eventuali questioni di non conformità ai requisiti per l'uso di metodi interni, nonché del carattere sostanziale di tali carenze e questioni;
b) una valutazione del piano presentato dall'ente impresa madre nell'UE o da qualsiasi ente stabilito in uno Stato membro per ripristinare la conformità ai requisiti per l'uso di metodi interni e colmare le carenze individuate, comprese informazioni sul calendario per l'attuazione di tale piano;
c) informazioni relative all'intenzione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o di un membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza di revocare l'autorizzazione all'uso dei metodi interni o di limitarne l'uso ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate;
d) informazioni su tutti i requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni anche in merito alle estensioni dell'autorizzazione all'uso di metodi interni o alle modifiche di detti metodi interni che non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (1).
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono discusse e prese in considerazione al momento di elaborare la valutazione del rischio del gruppo e di raggiungere una decisione congiunta a norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata condivide con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni siano rilevanti per tali autorità competenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).
Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che partecipano all'elaborazione della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o della relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, per pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente in conformità di tale articolo si scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e alla relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo. A tal fine l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune accordo un elenco di indicatori da scambiarsi periodicamente in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 si basano sulle informazioni raccolte dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (1). Tali informazioni riguardano tutti gli enti del gruppo stabiliti in uno Stato membro e almeno i settori seguenti:
a) capitale e leva finanziaria;
b) liquidità;
c) qualità delle attività;
d) finanziamento (funding);
e) redditività;
f) rischio di concentrazione.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza individuano i rischi e le vulnerabilità riguardo al gruppo e ai suoi soggetti, scambiandosi informazioni qualitative e quantitative su quanto segue:
a) il contesto macroeconomico in cui operano il gruppo di enti e i soggetti del gruppo;
b) gli sviluppi negativi dei mercati che potrebbero compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri in cui sono stabiliti soggetti di un gruppo o succursali significative e che possono avere un impatto negativo sui soggetti del gruppo o sulle sue succursali significative.
4. Qualora un soggetto del gruppo violi o, a causa tra l'altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE come indicato all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si informano reciprocamente in merito a quanto segue:
a) se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce;
b) se sono adottate o pianificate misure di intervento precoce per il gruppo o uno dei soggetti del gruppo conformemente agli articoli 27 e 30 della direttiva 2014/59/UE;
c) le potenziali conseguenze di tali misure di intervento precoce.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica, se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).
Scambio di informazioni in materia di non conformità, sanzioni e altre misure correttive
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza informazioni su qualsiasi situazione in relazione alla quale l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che un ente impresa madre nell'UE, a livello individuale o consolidato, soggetto al suo mandato di vigilanza:
a) non ha rispettato il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE;
b) è soggetto alle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE.
2. I membri del collegio delle autorità di vigilanza comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata informazioni su qualsiasi situazione in relazione alla quale tali membri abbiano stabilito che un ente o una succursale soggetto al loro mandato di vigilanza:
a) non ha rispettato il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE;
b) è soggetto alle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE.
L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni in questione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza per i quali tali informazioni sono rilevanti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790.
3. Sulla base delle informazioni scambiate a norma dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza discutono il possibile impatto delle questioni di non conformità e delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i soggetti del gruppo interessati o per il gruppo nel suo complesso.
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che partecipano alla procedura di adozione di una decisione congiunta sulle questioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE si scambiano tutte le informazioni necessarie.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce il piano di risanamento di gruppo ai membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito al risultato della procedura di cui al paragrafo 1.
Scambio di informazioni concernenti gli accordi di sostegno finanziario di gruppo
L'autorità di vigilanza su base consolidata informa tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito ai principali termini delle autorizzazioni relative ad accordi di sostegno finanziario di gruppo concesse in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2014/59/UE.
Programma di revisione
1. Ai fini dell'adozione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza individuano le attività di vigilanza da svolgere.
2. Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza contiene almeno gli elementi seguenti:
a) i settori di lavoro congiunto individuati in seguito alla valutazione del rischio del gruppo e alla valutazione del rischio di liquidità del gruppo nonché alle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE oppure in seguito ad altra attività intrapresa dal collegio delle autorità di vigilanza, tra cui il tentativo di accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva;
b) i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza per gli enti e le succursali stabiliti in uno Stato membro;
c) i principali settori di lavoro del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui la valutazione dell'attuazione delle politiche di gruppo, un programma di attività non in loco e di ispezioni in loco ai sensi all'articolo 99, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
d) i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
e) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità rispettivamente in caso di affidamento di compiti e delega di responsabilità;
f) se del caso, gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, qualora tali osservatori siano coinvolti in un'attività di vigilanza;
g) i calendari previsti, in termini sia di date che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
Scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
1. Se le informazioni di cui agli articoli da 12 a 18 sono rilevanti per l'adempimento dei compiti degli osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tali informazioni agli osservatori interessati.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo quanto segue:
a) i fondi propri richiesti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti conformemente all'articolo 104 ter di tale direttiva;
b) le informazioni rilevanti ai fini degli articoli 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE;
c) la tempistica della decisione congiunta sulla revisione e valutazione del piano di risanamento di gruppo a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, compresa la data entro la quale l'autorità di risoluzione a livello di gruppo è tenuta a formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva;
d) la tempistica delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE;
e) le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 15 del presente regolamento.
Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni quantitative e qualitative su qualsiasi evento con effetti negativi rilevanti all'interno di enti o di altri soggetti di un gruppo che potrebbe avere serie ripercussioni sugli enti conformemente all'articolo 117, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
2. Nel caso di un tale evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi enti stabiliti in uno Stato membro che sono importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, o delle sue succursali significative, le autorità competenti valutano le conseguenze di tale evento sul gruppo e sui suoi soggetti e determinano:
a) la natura e la gravità dell'evento;
b) l'effetto o il potenziale effetto dell'evento sui fondi propri disponibili e sul livello di liquidità del gruppo o dei suoi soggetti e se il gruppo e i suoi soggetti continuano a rispettare il regolamento (UE) n. 575/2013 o la direttiva 2013/36/UE in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche sfavorevoli;
c) la capacità di operare in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
d) il rischio di contagio transfrontaliero e il potenziale impatto sistemico.
3. Immediatamente dopo essere stata informata dell'evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo averlo individuato, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati da tale evento e l'ABE. Gli osservatori, in particolare l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono informati se le informazioni sono rilevanti per l'adempimento dei loro compiti.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dall'evento con effetti negativi rilevanti monitorano la situazione e aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1, se del caso, non appena sono disponibili nuove informazioni rilevanti.
5. Sulla base dei risultati della valutazione dell'evento con effetti negativi rilevanti di cui al paragrafo 2 e dell'evoluzione prevista di tale evento, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza possono organizzare l'elaborazione di una risposta prudenziale coordinata.
Sezione 3
Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza elaborano un quadro operativo del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE («quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza») e tenendo conto delle specificità e della struttura del gruppo di enti.
2. Il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza include i seguenti elementi:
a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
b) le informazioni minime da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
3. Le informazioni minime di cui al paragrafo 2, lettera b), includono quanto segue:
a) una descrizione della situazione di emergenza venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo e sull'intero gruppo, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;
b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o pianificate dall'autorità di vigilanza su base consolidata o da uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza o dai soggetti del gruppo stessi in risposta alla situazione di emergenza;
c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dei soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza su base individuale e consolidata.
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.
2. Immediatamente dopo essere stata informata della situazione di emergenza da un membro o un osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo averla individuata, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di detto paragrafo, ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza, e all'ABE.
3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali significative del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l'autorità di vigilanza su base consolidata possono scambiarsi informazioni aggiuntive.
4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rilevanti per l'adempimento dei compiti degli osservatori, e in particolare dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica le predette informazioni a tali osservatori.
5. Per rispondere a una situazione di emergenza di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, l'autorità di vigilanza su base consolidata coinvolge senza indebito indugio l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e condivide i contributi ricevuti da tale autorità con i membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina e prepara la valutazione della situazione di emergenza («valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza, effettuata conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, tiene conto di quanto segue:
a) la natura e la gravità della situazione di emergenza;
b) l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sul gruppo nel suo insieme e sui soggetti del gruppo che ne sono o possono esserne interessati;
c) il rischio di contagio transfrontaliero.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l'autorità di vigilanza su base consolidata considera le potenziali conseguenze sistemiche per gli Stati membri nei quali sono stabiliti soggetti del gruppo o succursali significative.
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza («risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali significative del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. La risposta prudenziale coordinata si basa sulla valutazione prudenziale coordinata di cui all'articolo 21 e specifica le azioni di vigilanza necessarie, la loro portata e il relativo calendario di attuazione.
3. La risposta di vigilanza coordinata tiene conto di qualsiasi contributo fornito dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali significative del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 22.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza coordinano per quanto possibile le loro attività di comunicazione esterna.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza concordano gli elementi seguenti:
a) la ripartizione delle responsabilità per coordinare le attività di comunicazione esterna nelle diverse fasi della situazione di emergenza;
b) il livello di informazione da comunicare, tenendo conto della necessità di mantenere la fiducia del mercato e di qualsiasi altro obbligo supplementare di informativa laddove gli strumenti finanziari emessi dai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza siano negoziati in uno o più mercati pubblici regolamentati dell'Unione;
c) il coordinamento delle dichiarazioni pubbliche, comprese le dichiarazioni rilasciate soltanto da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare se è probabile che tali dichiarazioni pubbliche abbiano conseguenze per i soggetti del gruppo o le succursali significative sottoposti alla vigilanza di altri membri del collegio delle autorità di vigilanza;
d) la ripartizione di responsabilità e la tempistica più opportuna per contattare i soggetti del gruppo;
e) la ripartizione di responsabilità e le azioni da adottare per comunicare all'esterno le azioni coordinate adottate per far fronte alla situazione di emergenza;
f) una descrizione del possibile coordinamento con un altro gruppo o collegio che potrebbe essere coinvolto nell'affrontare una situazione di emergenza che interessa il gruppo, compreso un gruppo di gestione delle crisi o un collegio di risoluzione.
CAPO 3
FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza
1. A seguito della classificazione dell'ente con succursali in altri Stati membri effettuata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, l'autorità competente dello Stato membro d'origine chiede alle autorità seguenti di diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza:
a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative;
b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono coinvolte nella vigilanza prudenziale delle succursali significative di cui alla lettera a) ma che non sono autorità competenti;
c) l'ABE.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine chiede alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:
a) le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono autorizzati gli enti o sono stabilite le succursali ritenute importanti per il gruppo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, a condizione che tali autorità di vigilanza siano soggette agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
b) l'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine;
c) l'autorità AML/CFT dello Stato membro d'origine;
d) se è stata istituita una seconda impresa madre nell'UE intermedia conformemente all'articolo 21 ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità di vigilanza del gruppo di tale secondo collegio delle autorità di vigilanza;
e) per un conglomerato finanziario, il coordinatore di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE, se diverso dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può chiedere alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:
a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative;
b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi diverse dalle autorità di cui al paragrafo 2, lettera a);
c) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o coinvolti nella vigilanza dell'ente o delle sue succursali, a condizione che l'autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui:
i) l'autorità AML/CFT di uno Stato membro;
ii) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari;
iii) le autorità responsabili della tutela dei consumatori;
d) le autorità di risoluzione degli Stati membri ospitanti, a condizione che l'autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza.
Comunicazione sull'istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza
L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'ente l'istituzione del collegio delle autorità di vigilanza, l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori ed eventuali modifiche della composizione di tale collegio.
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
L'istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza per le succursali significative di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE si basano sugli accordi scritti di coordinamento e cooperazione definiti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza
1. Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto di quanto segue:
a) le questioni da discutere, le attività da prendere in considerazione e gli obiettivi della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la loro pertinenza per ciascuna succursale e per l'adempimento dei compiti degli osservatori;
b) l'importanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita e la sua importanza per l'ente.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza solo ai punti specifici dell'ordine del giorno di una riunione o di un'attività che sono pertinenti per l'adempimento dei compiti dell'osservatore.
3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio delle autorità di vigilanza, per le decisioni previste per le riunioni e le attività.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare i rappresentanti dell'ente a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività.
Comunicazione con l'ente e le sue succursali
La comunicazione con l'ente e le sue succursali è organizzata in funzione delle responsabilità di vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al titolo V, capo 4, e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE.
Scambio di informazioni tra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi dell'articolo 50 e dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2014/59/UE.
3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano le informazioni di cui agli articoli 6 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione (1).
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, indipendentemente dal fatto che provengano dall'ente, da un'autorità competente o da un'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.
Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148, 20.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj).
Scambio di informazioni tra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
1. Se le informazioni di cui all'articolo 32 sono rilevanti per l'adempimento dei compiti degli osservatori stabiliti negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica le predette informazioni agli osservatori interessati.
2. L'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro d'origine si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che il collegio delle autorità di vigilanza e il collegio di risoluzione svolgano il loro ruolo come stabilito, rispettivamente, all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 88 della direttiva 2014/59/UE.
3. L'autorità competente dello Stato membro di origine trasmette all'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine quanto segue:
a) i fondi propri richiesti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti conformemente all'articolo 104 ter di tale direttiva;
b) le informazioni rilevanti ai fini degli articoli 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE;
c) le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale e di informazioni sui segni premonitori, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza:
a) le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, da 7 a 13 e 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014;
b) il valore del coefficiente di leva finanziaria dell'entità madre di cui all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) i fondi propri richiesti di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi conformemente all'articolo 104 ter di tale direttiva a seguito della revisione e valutazione prudenziale effettuata in conformità dell'articolo 97 di tale direttiva.
2. Al fine di individuare i rischi e le vulnerabilità per l'ente e le sue succursali significative, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni qualitative e quantitative su quanto segue:
a) il contesto macroeconomico in cui operano l'ente e le sue succursali significative;
b) gli sviluppi negativi dei mercati che potrebbero compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri in cui sono stabiliti l'ente o le sue succursali significative e che possono avere un impatto negativo sull'ente o sulle sue succursali significative.
3. Qualora l'ente violi o, a causa tra l'altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE come indicato all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito a quanto segue:
a) se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce;
b) se sono adottate o pianificate misure di intervento precoce conformemente agli articoli 27 e 30 della direttiva 2014/59/UE;
c) le potenziali conseguenze di tali misure di intervento precoce.
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza riguardo al piano di risanamento ove pertinente per la succursale significativa in questione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine fornisce il piano di risanamento dell'ente ai membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790.
3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito al risultato della consultazione di cui al paragrafo 1.
Programma di revisione
1. Ai fini dell'adozione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza individuano le attività di vigilanza da svolgere.
2. Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza contiene almeno gli elementi seguenti:
a) i settori di lavoro congiunto individuati in seguito alla revisione e valutazione prudenziale svolta a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE o in seguito ad altra attività intrapresa dal collegio delle autorità di vigilanza;
b) i principali settori di lavoro del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli e ispezioni in loco delle succursali significative ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;
c) i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
d) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità rispettivamente in caso di affidamento di compiti e delega di responsabilità;
e) se del caso, gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, qualora tali osservatori siano coinvolti in un'attività di vigilanza;
f) i calendari previsti, in termini sia di date che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
3. Per definire e aggiornare il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza procedono a uno scambio di pareri sull'eventuale affidamento di compiti e delega di responsabilità. In questo quadro l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza valutano la possibilità di concludere un accordo, su base volontaria, sull'affidamento di compiti, compresa qualsiasi eventuale delega di responsabilità, se del caso, a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, purché si preveda che tale affidamento o delega porti a una vigilanza più efficiente ed efficace del gruppo, in particolare sopprimendo le inutili duplicazioni di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni.
4. La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine all'ente in questione e dall'autorità competente delegante alla succursale interessata.
Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell'ente o delle sue succursali significative
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni quantitative e qualitative su qualsiasi evento con effetti negativi rilevanti all'interno dell'ente o delle sue succursali significative che potrebbe avere serie ripercussioni sull'ente conformemente all'articolo 117, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
2. Nel caso di un tale evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell'ente o delle sue succursali significative stabilite in uno Stato membro, le autorità competenti valutano le conseguenze di tale evento sull'ente e sulle sue succursali significative e determinano:
a) la natura e la gravità dell'effetto,
b) l'effetto o il potenziale effetto dell'evento sui fondi propri disponibili e sul livello di liquidità dell'ente e delle sue succursali significative e se l'ente continua a rispettare il regolamento (UE) n. 575/2013 o la direttiva 2013/36/UE in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche sfavorevoli;
c) la capacità dell'ente e delle sue succursali significative di operare in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
d) il rischio di contagio transfrontaliero e il potenziale impatto sistemico.
3. Immediatamente dopo essere stata informata dell'evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo averlo individuato, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate da tale evento, e l'ABE. Gli osservatori, in particolare l'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine, sono informati se le informazioni sono rilevanti per l'adempimento dei loro compiti.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dall'evento con effetti negativi rilevanti monitorano la situazione e aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1, se del caso, non appena sono disponibili nuove informazioni rilevanti.
5. Sulla base dei risultati della valutazione dell'evento con effetti negativi rilevanti di cui al paragrafo 2 e dell'evoluzione prevista di tale evento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza possono organizzare l'elaborazione di una risposta prudenziale coordinata.
Sezione 3
Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza elaborano un quadro operativo del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE («quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza»).
2. Il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza comprende i seguenti elementi:
a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
b) le informazioni minime da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
3. Le informazioni minime di cui al paragrafo 2, lettera b), includono quanto segue:
a) una descrizione della situazione di emergenza venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sull'ente, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;
b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o pianificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o da uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza o dall'ente stesso in risposta alla situazione di emergenza;
c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente.
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva, e, ove applicabili, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.
2. Immediatamente dopo essere stata informata della situazione di emergenza da un membro o un osservatore del collegio, o dopo averla individuata, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di detto paragrafo, ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e all'ABE.
3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e l'autorità competente dello Stato membro d'origine possono scambiarsi informazioni supplementari.
4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rilevanti per l'adempimento dei compiti degli osservatori, e in particolare dell'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica le predette informazioni a tali osservatori.
5. Per rispondere a una situazione di emergenza di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, l'autorità competente dello Stato membro d'origine coinvolge senza indebito indugio l'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine e condivide i contributi ricevuti da tale autorità con i membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità competente dello Stato membro d'origine coordina e prepara la valutazione della situazione di emergenza («valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
2. La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza tiene conto di quanto segue:
a) la natura e la gravità della situazione di emergenza;
b) l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sull'ente e sulle sue succursali che ne sono o possono esserne interessate;
c) il rischio di contagio transfrontaliero.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l'autorità competente dello Stato membro d'origine considera le potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità competente dello Stato membro d'origine coordina l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza («risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
2. La risposta prudenziale coordinata si basa sulla valutazione prudenziale coordinata di cui all'articolo 38 e specifica le azioni di vigilanza necessarie, la loro portata e il relativo calendario di attuazione.
3. La risposta prudenziale coordinata è elaborata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e dai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza. La risposta prudenziale coordinata tiene conto dei contributi del collegio di risoluzione pertinenti per la gestione della situazione di emergenza dell'ente forniti dall'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine.
Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 39.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) 2016/98 è abrogato.
I riferimenti al regolamento delegato abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Il presente regolamento delegato | Regolamento delegato (UE) 2016/98 |
- | Articolo 1 |
Articolo 1 (nuovo) | - |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Articolo 8 | Articolo 8 |
Articolo 9 | Articolo 9 |
Articolo 10 | Articolo 10 |
Articolo 11 | Articolo 11 |
Articolo 12 | Articolo 12 |
Articolo 13 | Articolo 13 |
Articolo 14 | Articolo 14 |
Articolo 15 | Articolo 15 |
Articolo 16 | Articolo 16 |
Articolo 17 | - |
Articolo 18 | - |
Articolo 19 | Articolo 17 |
Articolo 20 | Articolo 18 |
Articolo 21 | Articolo 19 |
Articolo 22 | Articolo 20 |
Articolo 23 | Articolo 21 |
Articolo 24 | Articolo 22 |
Articolo 25 | Articolo 23 |
Articolo 26 | Articolo 24 |
Articolo 27 | Articolo 25 |
Articolo 28 | Articolo 26 |
Articolo 29 | Articolo 27 |
Articolo 30 | Articolo 28 |
Articolo 31 | Articolo 29 |
Articolo 32 | - |
Articolo 33 | Articolo 30 |
Articolo 34 | Articolo 31 |
Articolo 35 | - |
Articolo 36 | Articolo 32 |
Articolo 37 | Articolo 33 |
Articolo 38 | Articolo 34 |
Articolo 39 | Articolo 35 |
Articolo 40 | Articolo 36 |
Articolo 41 | Articolo 37 |
Articolo 42 | - |
Articolo 43 | Articolo 38 |
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