
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/790 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2025
G.U.U.E. 8 agosto 2025, Serie L
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 agosto 2025
Applicabile dal: 28 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 116, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2013/36/UE stabilisce le norme relative ai poteri e agli strumenti di vigilanza di cui dispongono le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. I collegi delle autorità di vigilanza sono i veicoli attraverso i quali le attività di vigilanza sono coordinate. A norma dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza su base consolidata istituiscono collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare taluni compiti di vigilanza e garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi. Inoltre le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri sono tenute, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, a istituire e presiedere collegi delle autorità di vigilanza nei casi in cui l'articolo 116 di tale direttiva non sia applicabile.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (2) stabilisce norme sul funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza da istituire conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE. Poiché i requisiti prudenziali pertinenti per i collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE sono stati modificati, è necessario aggiornare diverse disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. Inoltre, per favorire lo scambio agevole e tempestivo di informazioni tra i membri e gli osservatori dei collegi delle autorità di vigilanza e con i collegi istituiti conformemente ad altre normative settoriali, è necessario stabilire processi chiari e prevedibili in un quadro operativo chiaramente descritto, seguendo modelli specifici. Per rispondere a questa necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra i collegi delle autorità di vigilanza, è necessario aggiornare di conseguenza i modelli pertinenti. Dato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare al regolamento di esecuzione per rispecchiare le modifiche della direttiva 2013/36/UE e per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
3) La classificazione dei soggetti di un gruppo nell'Unione e nei paesi terzi è una tappa essenziale per l'identificazione dei membri e dei potenziali osservatori dei collegi delle autorità di vigilanza di cui agli articoli 51 e 116 della direttiva 2013/36/UE e per la loro successiva istituzione. La classificazione dovrebbe essere guidata dall'autorità di vigilanza su base consolidata, in cooperazione con i potenziali membri del collegio delle autorità di vigilanza, i quali dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi al processo, allo scopo di facilitarne l'esecuzione. Al fine di garantire che tutte le informazioni rilevanti siano raccolte e rispecchiate nella classificazione, questa dovrebbe essere eseguita per mezzo di un modello comune. E' essenziale che il modello comune di classificazione rispecchi la costituzione dei collegi delle autorità di vigilanza, tenendo conto delle relative specificità e dello status di osservatore dei collegi istituiti in conformità di altre normative.
4) Data la necessità di una cooperazione efficace tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tali membri dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla composizione del collegio per quanto riguarda gli osservatori. Quando l'autorità di vigilanza su base consolidata intende chiedere a un'autorità di partecipare in qualità di osservatore, i membri dovrebbero essere informati mediante notifica e dovrebbero disporre di tempo sufficiente per valutare tali richieste. Qualora tale status di osservatore non sia richiesto dalla legge, i membri dovrebbero avere la possibilità di opporvisi. Di conseguenza è essenziale garantire che, nel processo di costituzione del collegio, le richieste dell'autorità di vigilanza su base consolidata ai futuri membri precedano quelle ai futuri osservatori.
5) Per garantire una comunicazione agevole tra i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare nei casi di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe stabilire un elenco dei contatti con tutti i dati di contatto necessari e i dati per i contatti fuori dell'orario di lavoro e dovrebbe comunicare tale elenco ai membri e agli osservatori del collegio.
6) Il processo di conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe svolgersi sotto la guida dell'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio delle autorità di vigilanza abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi agli accordi proposti, comprese le condizioni per la partecipazione degli osservatori. Gli accordi conclusi dai collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere elaborati sulla base di un modello comune che garantisca che tali accordi siano coerenti sotto il profilo della struttura e delle disposizioni contemplate ma, allo stesso tempo, sufficientemente flessibili da consentire l'inserimento di accordi e intese specifici del collegio. Per garantire che vi sia sempre un'adeguata condivisione delle informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, il modello dovrebbe inoltre fornire una descrizione delle informazioni che devono essere scambiate al concretizzarsi di un tale evento.
7) Dato che a causa della pandemia di COVID-19 le riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza hanno spesso dovuto essere tenute in forma virtuale, le riunioni virtuali sono diventate una parte importante del funzionamento dei collegi. Per tener conto di tale modifica della prassi e per garantire la continuità delle funzioni dei collegi in caso di eventi analoghi in futuro, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe disporre di flessibilità per decidere le modalità di tenuta delle riunioni del collegio. Sebbene sia necessario che il collegio delle autorità di vigilanza abbia sempre la possibilità di tenere riunioni virtuali, l'autorità di vigilanza su base consolidata, nel determinare le modalità di tenuta della riunione, dovrebbe tenere conto degli obiettivi della riunione, in particolare al fine di giungere a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
8) Per garantire che il collegio delle autorità di vigilanza costituisca effettivamente una piattaforma per lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento, al fine di tutelare gli interessi dei depositanti e degli investitori nei rispettivi Stati membri e la stabilità finanziaria all'interno dell'Unione, è opportuno rafforzare lo scambio di informazioni con i membri e gli osservatori, in particolare con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo o l'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine. Pertanto l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe trasmettere una determinata informazione agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, qualora la ritenga rilevante per lo svolgimento dei loro compiti, anche quando un soggetto del gruppo viola o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, rischia di violare nel prossimo futuro il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o la direttiva 2013/36/UE, in situazioni di emergenza o nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti. Per agevolare l'individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità di cui tener conto nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità, l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio dovrebbero stabilire in anticipo gli indicatori da scambiare almeno una volta l'anno. Tali indicatori dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati relativi alla vigilanza raccolti dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (5). Per garantire uno scambio regolare di informazioni sugli indicatori, il modello per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe includere un allegato con un elenco di indicatori concordati.
9) L'elaborazione e l'aggiornamento del quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza dovrebbero avvenire sotto la guida dell'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio delle autorità di vigilanza abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi al quadro proposto. Le modalità operative specifiche di ciascun collegio delle autorità di vigilanza per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza in una situazione di emergenza dovrebbero essere descritte negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione al fine di garantire una cooperazione e una gestione efficienti ed efficaci di una situazione di emergenza. Per garantire che la risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza tenga conto di tutte le informazioni rilevanti per la migliore gestione possibile della situazione, è fondamentale il coinvolgimento dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo. Pertanto i contributi del collegio di risoluzione dovrebbero essere condivisi dall'autorità di vigilanza su base consolidata con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e presi in considerazione nell'elaborazione della risposta prudenziale coordinata.
10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
11) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).
Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 (GU L 2024/3117 del 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
CAPO 1
FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
Classificazione di un gruppo di enti
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione (1) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto regolamento (in appresso «membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza»), invitandole a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
2. Ai fini della classificazione, e fatto salvo l'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri espressi dai membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 almeno su base annuale. La classificazione è aggiornata con maggiore frequenza in caso di cambiamenti significativi nella struttura del gruppo di enti.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato I per stabilire e aggiornare la classificazione.
Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (GU L 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/791/oj).
Istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata invia la richiesta di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 alle autorità di cui a tale articolo e fissa un termine per l'accettazione.
Le autorità che ricevono una richiesta di cui al primo comma acquisiscono lo status di membri del collegio delle autorità di vigilanza dopo aver accettato la richiesta o, se non sono state sollevate obiezioni entro il termine per l'accettazione, alla scadenza del termine.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata invia una notifica alle autorità che hanno accettato la richiesta di cui al paragrafo 1. La notifica contiene quanto segue:
a) l'elenco delle autorità alle quali l'autorità di vigilanza su base consolidata propone di chiedere di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/791;
b) l'elenco delle autorità alle quali l'autorità di vigilanza su base consolidata propone di chiedere che diventino osservatori del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791;
c) la proposta relativa alle condizioni per la partecipazione degli osservatori di cui alle lettere a) e b) al collegio delle autorità di vigilanza;
d) per quanto riguarda le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/791, il parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativo alla valutazione dell'equivalenza dei requisiti di riservatezza applicabili all'autorità di vigilanza del paese terzo.
3. Nella notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata fissa un termine adeguato entro cui qualsiasi membro dissenziente del collegio delle autorità di vigilanza può esprimere e motivare pienamente per iscritto le proprie obiezioni alla proposta o al parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui al suddetto paragrafo, lettere b), c) o d). Se non sono sollevate obiezioni entro tale termine, si ritiene che i membri del collegio delle autorità di vigilanza siano d'accordo sulla proposta o sul parere.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata avvia un dialogo con qualsiasi membro dissenziente di cui al paragrafo 3, con la partecipazione dell'ABE e degli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, a seconda dei casi, al fine di raggiungere un accordo.
5. Previo accordo di tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza sulla proposta e sul parere di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette alle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 la richiesta di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza e fissa un termine per l'accettazione. La richiesta è accompagnata dalle condizioni per la partecipazione degli osservatori.
Le autorità di cui al primo comma acquisiscono lo status di osservatori del collegio delle autorità di vigilanza dopo aver accettato la richiesta e le condizioni per la partecipazione degli osservatori o alla scadenza del termine per l'accettazione se non hanno sollevato obiezioni entro tale termine.
6. Le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 possono chiedere di diventare osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza. La richiesta è inviata all'autorità di vigilanza su base consolidata. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata decide di chiedere a tali autorità di partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
Elenco dei contatti
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce e mantiene un elenco dei contatti contenente tutti i dati di contatto e un elenco dei contatti di emergenza contenente tutti i dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell'orario di lavoro nelle situazioni di emergenza e comunica tali elenchi ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza utilizzando il modello di cui all'allegato II. L'elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. I membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono i propri dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell'orario di lavoro all'autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi.
3. Dopo aver ricevuto le informazioni relative a una variazione di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indebito indugio ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza una versione aggiornata dell'elenco dei contatti o dell'elenco dei contatti di emergenza.
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
3. Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
4. Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza.
5. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo reputino necessario, l'applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati.
6. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano, se necessario, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati a norma del paragrafo 7 in caso di variazioni nella composizione del collegio delle autorità di vigilanza.
L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano gli elementi degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791 con la frequenza prevista dagli accordi stessi.
7. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4.
8. Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato II.
Riunioni e attività dei collegi delle autorità di vigilanza
1. I collegi delle autorità di vigilanza si riuniscono almeno una volta l'anno. Tuttavia, con il consenso di tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tenuto conto delle specificità del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata può stabilire una diversa frequenza delle riunioni del collegio.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce gli obiettivi delle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza su base consolidata assicura che tali obiettivi siano rispecchiati nell'ordine del giorno delle riunioni.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata decide se la riunione è convocata in presenza o in forma virtuale, sulla base degli obiettivi della riunione.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la proposta di ordine del giorno della riunione a tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza su base consolidata intende invitare conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato 2025/791, invitandoli a proporre eventuali punti da aggiungere all'ordine del giorno.
L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri e dagli osservatori di cui al primo comma in materia di punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza impegnati in un'attività o una riunione particolare si scambiano, con ampio anticipo rispetto a detta attività o riunione, documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti alla riunione o all'attività di contribuire attivamente alle discussioni.
Scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
1. Quando un'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 è ricevuta da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette tale informazione agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni di cui al primo comma non sia rilevante per un determinato membro del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne la rilevanza.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si trasmettono reciprocamente l'informazione di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/791.
3. Se necessario per il funzionamento efficiente ed efficace del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata organizza tale collegio in sottostrutture diverse. Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in diverse sottostrutture, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene tutti i membri del collegio pienamente informati, senza indebito ritardo, sulle azioni adottate o sulle misure attuate nelle diverse sottostrutture.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
1. Una volta raggiunta una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni
1. Qualora gli enti stabiliti in uno Stato membro, compreso l'ente impresa madre nell'UE, non soddisfino più i requisiti per l'uso di un metodo interno conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, o qualora uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 («membro interessato») abbia individuato carenze sostanziali conformemente all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il membro interessato collaborano e si consultano pienamente per concordare le seguenti azioni:
a) la revoca dell'autorizzazione all'uso del modello interno di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2025/791;
b) la restrizione dell'uso del modello interno di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento delegato;
c) l'imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento delegato.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza che sono responsabili della vigilanza sui soggetti che applicano il modello interno e risentono delle carenze di cui al paragrafo 1 adottano congiuntamente la decisione in merito alla revoca dell'autorizzazione a utilizzare un modello interno o alla restrizione dell'uso del modello interno. La cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e tali membri segue la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (1).
3. La decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo è adottata secondo la procedura per le decisioni congiunte sul capitale di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a tutti gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 qualora ritenga che tali informazioni siano tali da interessare altre attività del collegio o siano essenziali per l'adempimento dei compiti di altri membri del collegio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).
Notifica di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa senza indugio tutti i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di eventuali estensioni o modifiche non sostanziali di un modello interno approvato che riguardano un ente stabilito in uno Stato membro.
2. Il membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata le estensioni o modifiche non sostanziali che riguardano uno degli enti sottoposti alla vigilanza di tale membro.
3. Il membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza che nutre dubbi in merito alla classificazione di un'estensione o di una modifica come non sostanziale comunica tali dubbi all'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce tale informazione agli altri membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza.
L'autorità di vigilanza su base consolidata che nutre dubbi in merito alla classificazione di un'estensione o di una modifica come non sostanziale comunica tali dubbi a tutti i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza su base consolidata e tali membri discutono in dettaglio di tali dubbi per giungere a una posizione comune sul carattere sostanziale dell'estensione o della modifica.
4. Qualora reputino che l'ente in questione abbia erroneamente classificato come non sostanziali le estensioni o le modifiche di un modello interno approvato, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza ne informano senza indugio tale ente.
Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità
1. I membri del collegio delle autorità di vigilanza calcolano gli indicatori di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/791 sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti presso gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.
Gli indicatori concordati sono riportati negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791 e si basano sul modello dell'elenco degli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. Ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza che partecipa all'elaborazione di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo citato, comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, ove pertinenti, i valori degli indicatori concordati per gli enti sottoposti alla propria vigilanza.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce a ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2:
a) i valori di cui al paragrafo 2;
b) i valori degli indicatori concordati per l'impresa madre nell'UE e a livello consolidato.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 si scambiano i valori degli indicatori concordati almeno una volta l'anno, o con maggiore frequenza ove stabilito da dette autorità competenti. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 aggiornano e si scambiano senza indebito indugio i valori degli indicatori di cui al suddetto paragrafo interessati dall'evento.
Programma di revisione e affidamento di compiti e delega di responsabilità
1. Dopo che sono state adottate le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, i membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i propri contributi per la definizione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. Dopo aver ricevuto i contributi di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di programma di revisione per il collegio delle autorità di vigilanza comprendente, se del caso, proposte per l'affidamento di compiti e la delega di responsabilità.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di programma di revisione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare per iscritto pareri sui settori di lavoro congiunto e su eventuali proposte di affidamento di compiti e delega di responsabilità e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
4. Al fine di mettere a punto il programma di revisione, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
5. Una volta messo a punto il programma di revisione, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza unitamente agli eventuali accordi da essi conclusi, su base volontaria, in merito all'affidamento di compiti e alla delega di responsabilità conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791.
6. Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza è aggiornato almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ovvero a seguito di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della stessa direttiva.
7. L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna il programma di revisione conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5.
Scambio di informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti
Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all'allegato II per comunicare le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Sezione 3
Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza
1. Conformemente all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una proposta per l'elaborazione di un quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, qualora tali pareri e riserve non siano stati tenuti in considerazione, ne spiega i motivi.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la versione finale del quadro operativo del collegio delle autorità di vigilanza per le situazioni di emergenza.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza almeno una volta l'anno e lo aggiornano ove necessario.
6. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata che viene a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente o una succursale del gruppo stabiliti in uno Stato membro lo comunica senza indebito indugio all'ABE e al membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza sull'ente o sulla succursale che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. Il membro del collegio delle autorità di vigilanza che viene a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente o una succursale del gruppo stabiliti in uno Stato membro lo comunica senza indebito indugio all'autorità di vigilanza su base consolidata.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza siano adeguatamente informati in merito:
a) alla valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza di cui all'articolo 15;
b) alla risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 16, comprese le azioni adottate o pianificate, e al relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 17;
c) alle misure di intervento precoce adottate conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE, a seconda del caso, tenendo conto della necessità di coordinamento di dette misure ai sensi dell'articolo 30 della stessa direttiva o della definizione delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della stessa direttiva.
4. Se è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la situazione di emergenza è gestita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza sul soggetto del gruppo in questione, insieme all'autorità di vigilanza su base consolidata.
5. Le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.
6. Se lo scambio di informazioni o le comunicazioni di cui all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2025/791 avvengono oralmente, le autorità competenti interessate confermano per iscritto il contenuto di tale comunicazione o informazione senza indebito indugio.
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
1. Ai fini dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. Il progetto di valutazione prudenziale coordinata riguarda i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e i contributi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
3. Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l'autorità di vigilanza su base consolidata.
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Ai fini dell'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha un ruolo di guida nell'elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza rispetto al gruppo e ai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo.
2. Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l'autorità di vigilanza su base consolidata.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio.
4. L'elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 15 e l'elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.
Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
1. Ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina il monitoraggio dell'esecuzione delle azioni di vigilanza specificate nella risposta prudenziale coordinata.
2. I membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza informano l'autorità di vigilanza su base consolidata dell'andamento della situazione di emergenza e dell'esecuzione delle azioni di vigilanza riguardanti, a seconda dei casi, i rispettivi soggetti del gruppo.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l'ABE, eventuali aggiornamenti sul monitoraggio della risposta prudenziale coordinata. Tali aggiornamenti riguardano il gruppo e i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza valutano la necessità di aggiornare la risposta prudenziale coordinata tenendo conto delle informazioni reciprocamente scambiate durante il monitoraggio dell'attuazione della risposta.
5. I compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti senza indebito indugio.
CAPO 2
FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione
1. Per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine svolge i compiti seguenti:
a) stabilire e aggiornare la classificazione di un ente;
b) istituire un collegio delle autorità di vigilanza;
c) elaborare e aggiornare gli elenchi dei contatti;
d) concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli articoli da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis.
Riunioni e attività del collegio delle autorità di vigilanza
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine avvia una regolare cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza sotto forma, ad esempio, di riunioni o altre attività.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l'ABE, le riunioni e le attività organizzate e i relativi obiettivi.
3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce chiaramente gli obiettivi delle riunioni o delle attività e assicura che essi siano rispecchiati nei punti dell'ordine del giorno delle riunioni o delle attività.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette la proposta di ordine del giorno della riunione a tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza, all'autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza che intende invitare conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791, invitandoli a proporre eventuali punti da aggiungere all'ordine del giorno. L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri e dagli osservatori in materia di punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza impegnati in una riunione o un'attività particolare distribuiscono documenti e contributi ai documenti di lavoro in tempo utile prima dell'attività o della riunione affinché i membri e gli osservatori partecipanti al collegio possano tenerne adeguatamente conto.
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
1. Quando un'informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/791 è ricevuta da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tale informazione agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni di cui al primo comma non sia rilevante per un determinato membro del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità competente dello Stato membro di origine consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne la rilevanza.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si trasmettono reciprocamente l'informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato.
3. Se necessario per il funzionamento efficiente ed efficace del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità competente dello Stato membro di origine organizza tale collegio in sottostrutture diverse. Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in diverse sottostrutture, l'autorità competente dello Stato membro di origine tiene tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza pienamente informati, senza indebito ritardo, sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l'autorità competente dello Stato membro di origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
1. Le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono fornite dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità di risoluzione di tale Stato membro non appena sia stata completata la revisione e valutazione prudenziale dell'ente di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
2. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell'ente o delle sue succursali significative, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Programma di revisione
1. Per la definizione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, conformemente all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2025/791, i membri del collegio delle autorità di vigilanza inviano i propri contributi all'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. Dopo aver ricevuto i contributi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine prepara un progetto di programma di revisione per il collegio delle autorità di vigilanza.
3. L'autorità competente dello Stato membro di origine trasmette il progetto di programma di revisione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri sui settori di lavoro congiunto e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
4. Al fine di mettere a punto il programma di revisione, l'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto di tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
5. Una volta messo a punto il programma di revisione, l'autorità competente dello Stato membro d'origine lo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza.
6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine aggiorna il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza se l'autorità competente dello Stato membro d'origine o i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo ritengono necessario a seguito della revisione e valutazione prudenziale effettuata a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
Scambio di informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell'ente o delle sue succursali significative
Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell'ente o delle sue succursali significative di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di detto regolamento delegato utilizzano il modello di cui all'allegato II per scambiarsi reciprocamente le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
Sezione 3
Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza
1. Conformemente all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità competente dello Stato membro di origine prepara una proposta per l'elaborazione di un quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine sottopone ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la proposta di quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto di tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, qualora tali pareri non siano stati tenuti in considerazione, ne spiega i motivi.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la versione finale del quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.
5. L'autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano almeno una volta l'anno e, se necessario, aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.
6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. Le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.
2. Se lo scambio di informazioni o le comunicazioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2025/791 avvengono oralmente, le autorità competenti interessate confermano per iscritto il contenuto di tale comunicazione o informazione senza indebito indugio.
3. Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare una succursale situata nella sua giurisdizione, il membro del collegio delle autorità di vigilanza lo comunica senza indebito indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine.
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
1. Ai fini dell'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità competente dello Stato membro di origine coordina l'elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza.
2. Il progetto di valutazione prudenziale coordinata riguarda le succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza. I pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali interessate o che possono essere interessate sono adeguatamente rispecchiati nel progetto di valutazione prudenziale coordinata.
3. Se la situazione di emergenza è limitata a una succursale specifica, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale succursale, insieme con l'autorità competente dello Stato membro di origine.
Coordinamento, monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Nell'elaborare la risposta coordinata a una situazione di emergenza di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene adeguatamente conto dei pareri dei membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali interessate o che possono essere interessate dalla situazione di emergenza.
2. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro d'origine coordina il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste dalla risposta prudenziale coordinata.
3. I membri del collegio delle autorità di vigilanza informano l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'andamento della situazione di emergenza e dell'attuazione delle azioni concordate riguardanti le succursali situate nella loro giurisdizione.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l'ABE, gli aggiornamenti relativi al monitoraggio della risposta prudenziale coordinata.
5. L'elaborazione della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 26 e l'elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN