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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO 5 maggio 2025

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 11 agosto 2025, n. 185

Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. Modifiche al decreto direttoriale 6 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: codice antimafia);

Visto l'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 - di seguito legge n. 208/2015), che autorizza, per ciascun anno del triennio 2016-2018, la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del codice antimafia;

Visto il comma 196 del medesimo articolo 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);

Visto il comma 197 del medesimo articolo 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità

per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;

Visto l'articolo 1, comma 612, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 l'autorizzazione di spesa prevista dal sopracitato comma 195 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le medesime modalità e ripartizioni previste dal comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto il decreto del 28 dicembre 2016 n. 31557 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero), che stanzia, ulteriori 20 milioni di euro da destinare alle iniziative ubicate nella Regione Sicilia e ammissibili sull'intervento "Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata";

Vista, in particolare, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" (di seguito: legge n. 161/2017);

Vista l'articolo 41-bis del codice antimafia, inserito dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 161/2017 e, in particolare, il comma 1, che prevede che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015 sia richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 41-bis del codice antimafia, che stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa;

Visto il comma 3 del predetto articolo 41-bis, che dispone che il citato privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici competenti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e che, nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo;

Visto il comma 4 dello stesso articolo 41-bis, che dispone che il privilegio di cui al precedente comma 2 è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante disposizioni a "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017 n. 161" (di seguito: decreto legislativo n. 72/2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 72/2018, recante "Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208", che dispone che all'articolo 1 della legge n. 208/2015, comma 195, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti parole: «e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», e dopo le parole: «cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonché delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b) » e che dispone, inoltre, che all'articolo 1 della legge n. 208/2015, comma 196, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo non superiore ai due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - nel seguito GDPR) Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016 (di seguito decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 197, della legge n. 208/2015 e recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 196 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019, con cui sono state introdotte modifiche al predetto decreto interministeriale 4 novembre 2016, in adeguamento alle sopra richiamate disposizioni del codice antimafia, introdotte dall'articolo 15, comma 1, della legge 161 del 2017, nonché alle citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 72/2018;

Visto l'articolo 12 del più volte citato decreto interministeriale 4 novembre 2016, che prevede che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono definiti il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare e vengono fornite precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui allo stesso decreto interministeriale, ivi incluso l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 dicembre 2016, adottato ai sensi del predetto articolo 12 del decreto interministeriale 4 novembre 2016, che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese già sequestrate o confiscate sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 7 febbraio 2019, con cui sono state introdotte modifiche al predetto decreto direttoriale 30 dicembre 2016 in merito alle modalità di erogazione della terza quota del finanziamento agevolato ed alla conclusione del programma di sviluppo;

Tenuto conto delle modifiche introdotte dal predetto decreto interministeriale 5 novembre 2019 nonché delle intervenute modifiche al decreto legislativo n. 196/2003, che richiedono l'adeguamento delle disposizioni operative relative all'intervento agevolativo in questione, anche nelle parti riguardanti la protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (di seguito anche decreto direttoriale), pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 17 agosto 2020, in attuazione del citato decreto ministeriale 4 novembre 2016 e s.m.i., con cui sono stati definiti, tra l'altro, i termini e i modelli per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato;

Visto l'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponendo l'allocazione di tali risorse aggiuntive all'apposita sezione del Fondo destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni con legge 16 dicembre 2022, n. 204, in particolare l'art. 2 che dispone che "il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito, anche Ministero)";

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito, anche Regolamento de minimis);

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (di seguito, anche Regolamento de minimis pesca)

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (di seguito, anche Regolamento de minimis agricoltura);

Visto il regolamento (UE) n. 3118/2024 della Commissione, del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto l'articolo 6, comma 1 del predetto decreto interministeriale 4 novembre 2016 e s.m.i. il quale prevede che le agevolazioni sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;

Considerato che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, recante la medesima disciplina;

Visto che, ai sensi del decreto direttoriale, le domande di finanziamento agevolato potevano essere presentate esclusivamente attraverso una procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), secondo le modalità e le tempistiche ivi previste;

Considerato che la suddetta procedura informatica ha cessato la propria operatività e, conseguentemente, non sarà più disponibile nella dedicata sezione del sito istituzionale del Ministero, determinando l'impossibilità per le imprese beneficiarie di inoltrare istanze di finanziamento agevolato mediante la predetta modalità telematica;

Ritenuto opportuno adeguare il testo del decreto direttoriale (i) all'avvenuta sostituzione del regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" generale (ii) e alla cessazione dell'operatività della procedura informatica per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato e alla conseguente necessità di aggiornare le modalità di presentazione delle istanze;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020

1. Al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), la definizione di "Ministero" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle imprese e del made in Italy";

b) all'articolo 1, comma 1, lettera i), la definizione di "Regolamento de minimis" è sostituita dalla seguente: "Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera q) la definizione di "ESL" è così modificata: "l'equivalente sovvenzione lordo di cui all'articolo 3, comma 5 del Regolamento de minimis e agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura";

d) all'articolo 1, comma 1, lettera s), la definizione di "procedura informatica" è sostituita dalla definizione di "PEC", da intendersi come "posta elettronica certificata";

e) l'articolo 1, comma 1, lettera t) è abrogato;

f) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Presentazione delle domande di finanziamento agevolato)

1. Le domande di finanziamento agevolato di cui al decreto possono essere presentate dalle imprese beneficiarie - esclusivamente e a pena di improcedibilità - tramite PEC, risultante da visura camerale, inviando il modulo di domanda di finanziamento agevolato, di cui all'allegato n. 1 reperibile sul sito del Ministero (www.mimit.gov.it), e gli ulteriori allegati, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo fondoisc@pec.mise.gov.it.

2. Il modulo di domanda di finanziamento agevolato è redatto in forma di DSAN, con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal decreto e dal presente provvedimento ai fini della concessione, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 reperibile sul sito del Ministero (www.mimit.gov.it).

3. La domanda ed i relativi allegati - a pena di improcedibilità - devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, ed in particolare:

a) per le imprese beneficiarie diverse dalle imprese sequestrate o confiscate, dal rappresentante legale delle stesse, come risultante dal certificato camerale delle medesime;

b) per le imprese sequestrate o confiscate, dall'amministratore giudiziario autorizzato alla presentazione della domanda dal giudice delegato, o dal competente funzionario dell'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies del codice antimafia.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero, esclusivamente tramite PEC, eventuali concessioni di contributi in regime di "de minimis" ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda di cui all'allegato n. 1 e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.

g) all'articolo 3, comma 1, la locuzione "per il tramite della procedura informatica" è sostituita dalla locuzione "esclusivamente tramite PEC";

h) all'articolo 3, comma 2, lettera a) la locuzione "tramite la procedura informatica" è sostituita dalla locuzione "esclusivamente tramite PEC";

i) l'articolo 3, comma 4, è così modificato: "Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta di erogazione o dei relativi allegati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti tramite PEC. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire, esclusivamente tramite PEC, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero";

j) all'articolo 3, comma 5 la locuzione "così come risultante dalla procedura informatica" è sostituita dalla locuzione "così come risultante dalla data e l'ora di trasmissione della PEC";

k) l'articolo 3, comma 6 è così modificato: "Nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data di trasmissione della PEC di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato";

l) all'articolo 4, comma 8 la locuzione "per il tramite della procedura informatica" è sostituita dalla locuzione "esclusivamente tramite PEC";

m) all'articolo 4, comma 10 la locuzione "e tramite la procedura informatica" è sostituita dalla locuzione "ed esclusivamente tramite PEC";

n) all'articolo 5, comma 3 la locuzione "del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è sostituita dalla locuzione "del sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it);

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 non espressamente modificato dal presente decreto.

Al presente atto è allegata la versione consolidata del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020.

Roma, 5 maggio 2025

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

Art. 2