
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 22 luglio 1994
G.U.R.S. 30 luglio 1994, n. 37
Modifiche ed integrazioni al decreto 18 giugno 1994, concernente funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30).
N.d.R. In calce al presente decreto si riporta come allegato il decreto dell'Assessore per la sanità n. 11403 del 18 giugno 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 25 giugno 1994) con le integrazione e le modifiche del decreto n. 11890 del 22 luglio 1994."
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto l'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il proprio decreto n. 11403 del 18 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 25 giugno 1994;
Ritenuto opportuno di dovere apportare alcune modifiche e integrazioni al precitato decreto assessoriale onde evitare dubbi interpretativi in sede di esecuzione ed applicazione dello stesso;
Ritenuto, altresì, di dover integrare le direttive ivi contenute al fine di consentire un miglior trasferimento di competenza nonchè di dettare disposizioni più dettagliate per il trasferimento dei fascicoli onde evitare disservizi e disagi refluenti negativamente sulla utenza, in relazione anche all'attuale momento di attuazione della riforma sanitaria che conduce all'attivazione in Sicilia di nove aziende U.S.L. coincidenti con il territorio di ciascuna provincia regionale, per cui si è proceduto ad individuare, modificando in particolare il contenuto dell'art. 18 del cennato decreto, le U.S.L. capofila cui i fascicoli dovranno essere trasmessi;
Decreta:
Articolo Unico
Il decreto n. 11403 del 18 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 25 giugno 1994, è modificato e integrato come segue:
Art. 1: dopo le parole "di farmacie" aggiungere le parole "ivi comprese quelle".
Art. 2: Lettera c) sono cassate le parole "proposte ed indicazioni in ordine alla ".
Lettera h) sono cassate le parole "ed indennità di avviamento (D.M. 17 febbraio 1987, n. 8)".
Lettera q) viene così sostituita: provvedimenti in tema di tutela igienica degli alimenti: art. 2, 5, 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, art. 22 e art. 25, lettera a), nonchè delle altre leggi e regolamenti speciali in tema di alimenti e bevande, ad eccezione delle seguenti competenze, già demandate agli uffici dei medici provinciali, in applicazione della circolare n. 308/1986, che spettano al sindaco a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 30/93, punto 4:
- le autorizzazioni sanitarie dei frantoi oleari, delle ditte artigiane e delle società cooperative;
- i provvedimenti di chiusura temporanea ditte che operano nel settore, anche con autorizzazione regionale".
Lettera s) dopo le parole "agli artt. 89" è aggiunto "92".
E' inserita la lettera y) "provvedimenti in ordine ai centri raccolta sangue ed ai centri trasfusionali".
Art. 3: Le parole da "fino al riordino" a "di cui alle lettere e, f, j, m, p, t, dell'" sono così sostituite "Fino al riordino dell'Assessorato regionale della sanità gli uffici periferici dello stesso svolgeranno attività istruttoria nelle materie di cui".
Art. 4: E' soppresso. La nuova stesura costituisce il 3° trattino dell'art. 9.
Art. 5: Modificato in art. 4.
Lettera i) dopo le parole "autorizzazione sanitaria ex art. 25, lettera a)" sono cassate le parole "e b)".
Art. 6: Modificato in art. 5.
Le parole "tecniche ed amministrative" sono sostituite dalle parole "tecniche-sanitarie".
Le parole "art. 5" sono sostituite dalle parole "art. 4".
Art. 7: Modificato in art. 6.
Nel titolo sono cassate le parole "e/o settore".
La lettera c) le parole da "Il servizio di igiene" fino alle parole " di medicina specialistica" sono sostituite da " il servizio igiene pubblica, il servizio medicina ospedaliera e il servizio di medicina specialistica esercitano, ciascuno per le rispettive competenze, congiuntamente o separatamente ".
Lettera d) I trattino-sono cassate le parole "la medicina scolastica ed";
II trattino dopo la parola "la redazione" aggiungere "e gestione".
Lettera f) nuova formulazione: "sono altresì delegate le attività ed i provvedimenti relativi agli artt. 195. 196. 198 del T.U. della LL.SS. R.D. n. 1265/1934, nonchè quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102, I comma del D.P.R. n. 185/1964".
La "lettera f)" diventa "lettera g)".
Art. 8: Modificato in art. 7.
Art. 9: Modificato in art. 8.
Nel titolo sono cassate le parole "e/o settore".
E' aggiunta la "lettera f) ogni altro compito non espressamente riservato alla Regione in materia ai sensi dell'art. 2 del presente decreto".
Art. 10: Modificato in art. 9.
Nel II trattino le parole da "presso il servizio di igiene pubblica" fino a "predetto capo servizio" sono così sostituite "presso il servizio di medicina legale e fiscale dei capoluoghi dove ricadono gli ex uffici di igiene, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio di medicina legale e fiscale e l'ufficiale sanitario con il capo servizio di igiene pubblica della stessa U.S.L Qualora il servizio di medicina legale e fiscale sia accorpato al servizio di igiene pubblica, il medico provinciale, sarà sostituito dal capo servizio igiene pubblica e l'ufficiale sanitario con un coadiutore, preferibilmente, dell'ufficio di medicina legale e fiscale o del servizio di igiene pubblica individuato dal predetto capo servizio;".
E' aggiunto il 3° trattino - nelle commissioni provinciali della tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, previste dalla legge regionale n. 39 del 1977 e successive integrazioni e modifiche, il medico provinciale è sostituito dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L. dove ricadeva l'ex ufficio di igiene. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvederà, di conseguenza, ai relativi adempimenti".
Art. 11: Modificato in art. 10.
Art. 12: Modificato in art. 11.
Art. 13: Modificato in art. 12 e riformulato come segue: "E' ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, ai sensi dei commi VII e VIII dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in relazione all'art. 57, comma 3°, del codice di procedura penale":
a) il personale sanitario (medico e veterinario) destinato ad attività di vigilanza ed ispezione nei servizi o settori di igiene e sanità pubblica e nei servizi o settori veterinari individuato nominativamente dall'amministrazione della U.S.L.;
b) il personale di vigilanza di cui all'allegato 1, tabella M, del ruolo sanitario del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979;
c) il personale di cui alla tabella E, del ruolo tecnico, allegato 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, già assunto alla data di emanazione del presente provvedimento per attività di vigilanza ed ispezione nei servizi di igiene pubblica e veterinaria.
Al personale di cui ai punti a, b e c dovrà essere rilasciato, a cura dell'amministrazione della U.S.L., un tesserino di riconoscimento, secondo il modello fissato dalla Regione Siciliana.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 3°, in relazione alle funzioni di vigilanza e di controllo esercitate in materia di applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Art. 14: Modificato in art. 13.
Alla lettera b) le parole "può essere utilizzato" vengono sostituite dalle parole "possono essere utilizzate".
Alla lettera c) la parola "dipende " è sostituita dalla parola "dipendono".
Alla lettera d) le parole da "il personale di vigilanza" fino alle parole "20 dicembre 1979, nonchè " sono sostituite come segue: "il personale di vigilanza di cui all'allegato 1 della tabella M, del ruolo sanitario, del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, ed".
Art. 15: Modificato in art. 14.
Art. 16: Modificato in art. 15.
Viene sostituito come segue: "La qualifica di medico e veterinario provinciale, già soppresse a seguito del trasferimento degli uffici periferici del Ministero della sanità alla Regione Siciliana, e fino ad ora utilizzate solo ai fini dell'individuazione delle funzioni esercitate, non dovranno più essere utilizzate.
La qualifica di ufficiale sanitario, le cui funzioni sono assorbite dai servizi di igiene pubblica delle U.S.L. territorialmente competenti, cessa di esistere.
Art. 17: Modificato in art. 16.
Art. 18: Modificato in art. 17 viene sostituito come segue:
"Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, farmaceutica, igiene e sanità pubblica veterinaria, trasferite dagli uffici dei medici e dei veterinari provinciali alle unità sanitarie locali sono svolte, fino alla entrata in funzione delle aziende U.S.L. provinciali, dalle attuali U.S.L. aventi sede nei comuni capoluogo con competenza estesa all'intero territorio provinciale. Per le province di Palermo, Catania e Messina tali funzioni sono attribuite, rispettivamente, alle U.S.L. nn. 61, 36 e 41, per l'igiene e sanità pubblica, alle U.S.L. nn. 58, 35 e 41, per la farmaceutica e alle U.S.L. nn. 62, 35 e 41 per l'igiene e sanità pubblica veterinaria.
Per le materie trasferite alle U.S.L. si dispone quanto segue:
1) Le pratiche la cui istruttoria è stata ultimata alla data del 25 giugno 1994, data di pubblicazione del decreto n. 11403 del 18 giugno 1994, saranno trasmesse a cura del responsabile dell'ufficio del medico provinciale all'Assessorato regionale della sanità, unitamente al fascicolo per l'adozione dei provvedimenti finali, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto.
2) Le pratiche in trattazione, nonchè le istanze pervenute agli uffici dei medici provinciali successivamente al 25 giugno 1994 seguiranno la nuova normativa. A tal fine, sarà cura del responsabile dell'ufficio del medico provinciale provvedere alla immediata trasmissione dell'istanza e del relativo fascicolo, ove esistente, al servizio competente della U.S.L. di cui al I comma.
Entro il 31 ottobre 1994 il responsabile dell'ufficio del medico provinciale, di concerto con il responsabile del competente servizio della U.S.L., come individuato dal I comma del presente articolo, delegato all'uopo dal commissario straordinario, provvederà al trasferimento delle pratiche concernenti l'archivio corrente.
Delle pratiche consegnate dovrà essere predisposto apposito elenco e redatto verbale che sarà trasmesso in duplice copia alla I Direzione ed all'Ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 22 luglio 1994.
BORROMETI
ALLEGATO
TESTO COORDINATO
Si riproduce il testo del decreto dell'Assessore per la sanità n. 11403 del 18 giugno 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 25 giugno 1994) e del decreto n. 11890 del 22 luglio 1994, di integrazione e modifica del precitato decreto avente come oggetto "attuazione dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 (pubblicato nella stessa Gazzetta)."
L'ASSESSORE REGIONALE PER LA SANITA'
Decreta:
Art. 1
Per quanto in premessa, sono disciplinate come segue le competenze e le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari.
Titolo I
Competenze della Regione
Art. 2
a) Attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali (art. 2 decreto legislativo n. 502/92), nonchè funzioni di coordinamento indirizzo e programmazione espressamente previste dal 3° comma dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
b) ordinanze assessoriali di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio dell'intera Regione o al territorio di più comuni, secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 40 della citata legge regionale n. 30 del 1993;
c) formulazione di programmi di educazione sanitaria ed aggiornamento professionale;
d) provvedimenti riguardanti le case di cura private di cui agli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1977, sulla "Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private" art. 43 della legge n. 833/78, nonchè sull'applicazione della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39; e) provvedimenti di cui agli articoli 194 (riguardanti gli stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia, nonchè - a norma del 2° comma del detto art. 194 - i centri privati di terapia riabilitativa fisica e neurosensoriale, e cioè i centri privati di fisiokinesiterapia di riabilitazione per portatori di handicap, ecc.), 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (art. 43 della legge n. 833/78);
f) provvedimenti riguardanti l'apertura e il trasferimento di locali dei laboratori di analisi e dei centri prelievi;
g) determinazione delle piante organiche delle farmacie adempimenti di cui agli artt. 2 (Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari), 4 (Procedure concorsuali) 5 (Decentramento delle farmacie), 6 (Dispensari farmaceutici) 14 (Sanatoria) della legge 3 novembre 1991 n. 362, recante "norme di riordino del settore farmaceutico", nonchè ogni altro adempimento di competenza della Regione a norma della stessa legge n. 362;
h) indennità di residenza dei farmacisti rurali;
i) farmaco-vigilanza: indirizzo, coordinamento e verifica (legge n. 531 del 29 dicembre 1987, art. 14 decreto legislativo n. 178/91);
j) autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, compresi i gas medicali (decreto legislativo n. 30.12.1992 n. 538);
k) proposta e direttive in ordine all'applicazione dei provvedimenti ministeriali concernenti la riclassificazione delle specialità medicinali, art. 8 legge n. 537 del 24 dicembre 1993;
l) provvedimenti in ordine al prontuario terapeutico ospedaliero ai sensi del D.A. n. 77026/89;
m) autorizzazione alla pubblicità sanitaria (artt. 4 e 5 della legge n. 175 del 5 febbraio 1992);
n) provvedimenti in ordine alla balneazione per l'attuazione del D.P.R. n. 470/1982 e successive integrazioni e modifiche;
o) provvedimenti in ordine all'attuazione del decreto legislativo n. 531/1992, in tema di molluschicoltura e in ordine decreto legislativo n. 130 del 25 gennaio 1992 e n. 131 del 27 gennaio 1992;
p) provvedimenti in ordine all'approvvigionamento di vaccini obbligatori e facoltativi, con esclusione di quanto previsto dal successivo articolo 7 e promozione di campagne vaccinali;
q) provvedimenti in tema di tutela igienica degli alimenti: artt. 2, 5, 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, art. 22, e art. 25 lettera a), nonchè delle altre leggi e regolamenti speciali in tema di alimenti e bevande, ad eccezione delle seguenti competenze, già demandate agli uffici dei medici provinciali, in applicazione della circolare n. 308/1986, che spettano al sindaco a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, punto 4:
- le autorizzazioni sanitarie dei frantoi oleari, delle ditte artigiane e delle società cooperative;
- i provvedimenti di chiusura temporanea delle ditte che operano nel settore, anche con autorizzazione regionale;
r) rilascio di nulla osta sanitario per il trattamento e lo smaltimento degli R.S.O.;
s) provvedimenti in ordine agli artt. 89, 92, 93, 96, 102 per quanto di competenza del D.P.R. n. 185/1964;
t) provvedimenti in ordine all'utilizzo per il consumo umano delle acque superficiali e profonde, nonchè per l'utilizzo igienico-sanitario delle stesse e per il riutilizzo dei reflui e dei fanghi depurati (D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 e decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 e D.A. attuativo n. 3446 del 21 novembre 1992 e n. 7143 dell'11 agosto 1993 con la seguente modifica:
- il sindaco autorizza ai fini sanitari le risorse idriche che ricadono nell'ambito dello stesso comune sempre che siano utilizzati esclusivamente da utenze dello stesso comune;
u) provvedimenti in ordine ai cosmetici (legge n. 713 del 15 ottobre 1986 e successive integrazioni e modifiche);
v) provvedimenti autorizzativi in materia di acque minerali e termali (decreto legislativo n. 105/9):
y) provvedimenti in ordine ai centri di raccolta sangue ed ai centri trasfusionali;
z) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita alla Regione in materia di igiene e sanità pubblica farmaceutica e farmacie;
Art. 3
Fino al riordino dell'Assessorato regionale della sanità gli uffici periferici dello stesso svolgeranno attività istruttoria nelle materie di cui all'art. 2 del presente D.A. e sempre che per le stesse materie nei successivi articoli non si sia demandata l'attività istruttoria alle UU.SS.LL.
L'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo nelle materie di cui al precedente art. 2, è di norma demandato ai competenti servizi e/o settori delle UU.SS.LL
Titolo II
Competenze del sindaco
Art. 4
Attribuzione del sindaco
1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali ed agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o regolamento, ed in particolare di:
a) adozione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
b) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
c) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
d) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
e) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
f) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitillicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;
h) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;
i) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 lettera c) ed ex art. 44 del D.P.R. n. 327/80, nonchè ai sensi dell'art. 2, lettera q del presente decreto il rilascio delle autorizzazioni sanitarie ex art. 25, lett. a) dello stesso D.P.R. n. 327/80 per le ditte artigiane e cooperative, e per i frantoi oleari;
l) emissione dei provvedimenti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/80 per quanto di competenza, nonchè l'adozione dei provvedimenti di chiusura temporanea anche per le ditte con autorizzazione regionale;
m) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal D.A. n. 3446 del 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche;
n) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni;
o) provvedimenti relativi al titolo 10° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 regolamento di polizia mortuaria;
p) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 5
Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche-sanitarie inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 4, i sindaci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1981 e dai commi I e IV dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, devono avvalersi dei servizi di igiene pubblica o del settore sanitario I di cui al IV comma, lettera b) dell'art. 7 della legge regionale n. 30 già richiamata.
Titolo III
Competenze esercitate dalle UU.SS.LL.
Art. 6
Competenze del servizio di igiene pubblica
Ferme restando le competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale, i servizi di igiene pubblica od i settori igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui all'art. 7, comma IV, lettera b) della legge regionale n. 30/1993 esercitano:
a) le funzioni di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 40, 1° comma della legge regionale n. 30/93) e precisamente:
- profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 6, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ivi compreso le malattie veneree, acquisto di sieri, e dei vaccini antitifico, antidifterico ed antitetanico per adulti e bambini, nonchè dei vaccini previsti dal regolamento sanitario internazionale;
- i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzati, il controllo sulla radioattività ambientale;
- i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
b) le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4 del citato art. 40 nonchè dell'art. 6 del presente D.A.
c) il servizio igiene pubblica, il servizio medicina ospedaliera e il servizio medicina specialistica esercitano, ciascuno per le rispettive competenze, congiuntamente o separatamente, l'attività ispettiva sulle case di cura, day hospitals, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali;
d) sono altresì competenze del servizio di igiene pubblica o settore di igiene pubblica:
- l'igiene delle scuole;
- la redazione e gestione del registro dei parti e degli aborti;
- le ispezioni alle carceri (art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354);
- le ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici (art. 4 R.D. 28 gennaio 1935);
- il controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e dell'abitato effettuati a seguito di contributi, concessi dall'Assessorato, per pulizia straordinaria nei vari comuni della provincia;
e) rilascio di nulla osta sanitario per i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri;
f) sono altresì delegate le attività ed i provvedimenti relativi agli articoli 195, 196, 198 del T.U. delle LL.SS. R.D. n. 1265/1934, nonchè quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102, I comma del D.P.R. n. 185/1964;
g) ogni altra funzione in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata in base alle leggi vigenti, agli uffici del medico provinciale (I comma art. 40 succitato) ed all'ufficiale sanitario e non ricomprese tra le competenze della Regione di cui all'art. 2 del presente D.A.
Art. 7
Ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 30/93, tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, della Regione, dello Stato, sono adottati dall'unità sanitaria locale.
Art. 8
Competenze del servizio farmaceutico
Oltre quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 6/1981 il servizio e/o settore farmaceutico delle UU.SS.LL. svolge i seguenti ulteriori compiti:
a) disciplina dei turni di servizio delle farmacie e le ferie delle farmacie (legge regionale 15 luglio 1978 n. 15 e successive modifiche) e vigilanza sulle farmacie (art. 40, 6° comma della legge regionale n. 30/1993);
b) adempimenti di cui agli artt. 1 ("rapporto farmacie - popolazione"), 7 (gestione delle farmacie), 11 ("titolarità e sostituzione nella gestione") e 13 ("trasferimento di farmacia") della legge 8 novembre 1991, n. 382, recante "norme di riordino del settore farmaceutico", nonchè ogni altro adempimento di competenza delle unità sanitarie locali a norma della stessa legge n. 362;
c) vigilanza, ispezioni ordinarie e straordinarie delle farmacie (art. 127 del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 1934);
d) distruzione sostanze stupefacenti e psicotrope (D.M. sanità del 19 luglio 1985);
e) predisposizione dei piani dl informazione scientifica ed educazione del farmaco;
f) ogni altro compito non espressamente riservato alla Regione in materia ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
Titolo lV
Competenze delle commissioni
Art. 9
Per effetto del decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993 cessano di operare i consigli provinciali di sanità.
In base al disposto di cui al 10° comma dell'art. 40 sopra richiamato, i medici provinciali, nella qualità di presidenti o di componenti di commissioni collegi e comitati in attesa della piena attuazione del titolo II della legge regionale n. 30/1993, sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della U.S.L. del capoluogo dove ricadeva l'ex ufficio di igiene.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono trasferiti dagli uffici periferici dell'assessorato al servizio di igiene pubblica di cui al comma precedente tutti gli atti relativi alle commissioni che avevano sede o segreterie presso i citati uffici periferici.
Si precisa altresì che:
- le commissioni per il rilascio e/o il rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici ex art. 27 R.D. 9 gennaio 1927 opereranno presso i servizi di igiene pubblica dei capoluoghi di Palermo, Catania, e Messina dove ricadevano gli ex uffici di igiene. Sarà cura degli stessi servizi procedere al rilascio e al rinnovo del relativo patentino;
- le commissioni per le patenti di guida ai minorati fisici fino all'emanazione del decreto istitutivo delle nuove commissioni da parte del Ministero dei trasporti, opereranno in regime di prorogatio presso il servizio di medicina legale e fiscale dei capoluoghi dove ricadevano gli ex uffici d'igiene, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio di medicina legale e fiscale e l'ufficiale sanitario con il capo servizio di igiene pubblica della stessa U.S.L. Qualora il servizio di medicina legale e fiscale sia accorpato al servizio di igiene pubblica il medico provinciale sarà sostituito dal capo servizio igiene pubblica e l'ufficiale sanitario con un coadiutore, preferibilmente, dell'ufficio di medicina legale e fiscale o del servizio igiene pubblica individuato dal predetto capo servizio;
- nelle commissioni provinciali della tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, previste dalla legge regionale n. 39 del 1977 e successive integrazioni e modifiche il medico provinciale è sostituito dal capo servizio igiene pubblica dell'U.S.L. dove ricadeva l'ex ufficio di igiene.
L'Assessore regionale per il territorio provvederà di conseguenza ai relativi adempimenti.
Art. 10
I medici provinciali componenti delle seguenti commissioni regionali per le pensioni privilegiate ai dipendenti regionali operanti presso la Corte dei conti di Palermo (ex legge regionale n. 11 del 25 aprile 1969) dei comitati tecnici amministrativi presso il provveditorato opere pubbliche per la Sicilia, presso il comitato faunistico venatorio dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste del comitato tecnico amministrativo presso l'azienda foreste demaniali (ex art. 96 della legge regionale del 5 giugno 1989, n. 11) sono sostituiti da ispettori sanitari superiori in servizio presso l'Ispettorato regionale sanitario su designazione dell'Assessore per la sanità.
Art. 11
A norma del comma 10 dell'art. 40 sopra menzionato, nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica della U.S.L. territorialmente competente o da un medico dello stesso servizio da lui delegato. Per le città di Palermo, Catania e Messina nelle commissioni edilizie l'ufficiale sanitario è sostituito dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L dove ricadeva l'ex ufficio di igiene. Lo stesso può delegare per i lavori di detta commissione altro capo servizio di igiene pubblica della U.S.L. del capoluogo.
Titolo V
Competenza della vigilanza
Art. 12
E' ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 in relazione all'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale:
a) il personale sanitario (medico e veterinario) destinato all'attività di vigilanza e ispezione nei servizi o settori di igiene e sanità pubblica e nei servizi o settori veterinari individuato nominativamente dall'amministrazione della U.S.L.;
b) il personale di vigilanza di cui all'allegato 1 tabella M del ruolo sanitario del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979;
c) il personale di cui alla tabella E, del ruolo tecnico, allegato 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, sia assunto alla data di emanazione del presente provvedimento per attività di vigilanza e ispezione nei servizi di igiene pubblica e veterinaria.
Al personale di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere rilasciato a cura dell'amministrazione della U.S.L. un tesserino di riconoscimento, secondo il modello fissato dalla Regione Siciliana.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 3 in relazione alle funzioni di vigilanza e di controllo esercitate in materia di applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Art. 13
Gli operatori professionali addetti alla vigilanza ed ispezione cui è attribuita la qualifica di U.P.G.:
a) possono, a discrezione del prefetto, avere attribuita anche la qualifica di P.S.;
b) di norma non possono essere utilizzati per compiti ispettivi o di verifica propedeutici al rilascio di pareri o autorizzazioni. Detta attività è di competenza del personale laureato medico e veterinario; ove motivate e comprovate esigenze di servizio lo richiedano in via del tutto eccezionale, detta attività potrà essere delegata al personale di vigilanza ed ispezione di cui al precedente articolo e nel rispetto dell'art. 91 del T.U. delle LL.SS.;
c) dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal capo servizio di igiene pubblica o veterinario o dal direttore del L.I.P. nell'ambito delle mansioni attribuite dal D.P.R. n. 821/84;
d) il personale di vigilanza di cui all'allegato 1 tabella M, del ruolo sanitario, allegato 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, nonchè il personale laureato medico e veterinario, di cui al presente titolo, per il periodo di prova svolgerà l'attività di vigilanza solo se assistito da altro personale di ruolo.
Art. 14
La disposizioni contenute nelle circolari emanate precedentemente in materia, se in contrasto con quanto stabilito dai precedenti artt. 13 e 14, sono abrogate. Conseguentemente l'amministratore della U.S.L., competente per territorio, provvederà al ritiro ed alla restituzione alla competente prefettura di tutti i decreti prefettizi di attribuzione della qualifica di U.P.G. fatta eccezione per il personale previsto dall'art. 21, comma 3°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 15
Soppressione di qualifiche e trasferimento dei fascicoli
Le qualifiche di medico e veterinario provinciale già soppresse a seguito del trasferimento degli uffici periferici del Ministero della sanità alla Regione Siciliana, e fino ad ora utilizzate solo ai fini dell'individuazione delle funzioni esercitate, non dovranno più essere utilizzate.
La qualifica di ufficiale sanitario, le cui funzioni sono assorbite dai servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL. territorialmente competenti, cessa di esistere.
Art. 16
Depenalizzazione
Gli uffici periferici dell'Assessorato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente D.A., trasmetteranno ai sindaci, competenti per territorio, tutte le pratiche relative ai provvedimenti in campo sanitario all'attuazione della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 17
Trasferimento di funzioni e fascicoli
Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, farmaceutica, igiene e sanità pubblica veterinaria, trasferite dagli uffici dei medici e dei veterinari provinciali alle unità sanitarie locali, sono svolte, fino alla entrata in funzione delle aziende U.S.L. provinciali, dalle attuali U.S.L. aventi sede nei comuni capoluogo con competenza estesa all'intero territorio provinciale. Per le province di Palermo, Catania e Messina tali funzioni sono attribuite rispettivamente alle UU.SS.LL. n. 61, 36 e 41, per l'igiene e sanità pubblica, alle UU.SS.LL. n. 58, 35 e 41, per la farmaceutica e alle UU.SS.LL. n. 62, 35 e 41, per l'igiene e sanità pubblica veterinaria.
Per le materie trasferite alle UU.SS.LL. si dispone quanto segue:
1) le pratiche la cui istruttoria è stata ultimata alla data del 25 giugno 1994, data di pubblicazione del decreto n. 11403 del 18 giugno 1994, saranno trasmesse a cura del responsabile dell'ufficio del medico provinciale, unitamente al fascicolo, per l'adozione dei provvedimenti finali, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto;
2) le pratiche in trattazione nonchè le istanze pervenute agli uffici dei medici provinciali successivamente al 25 giugno 1994 seguiranno la nuova normativa. A tal fine sarà cura del responsabile dell'ufficio del medico provinciale provvedere all'immediata trasmissione dell'istanza e del relativo fascicolo, ove esistente, al servizio competente della U.S.L. di cui al I comma.
Entro il 31 ottobre 1994 i responsabili degli ex uffici dei medici provinciali di concerto con il responsabile del competente servizio delle U.S.L., come individuato dal I comma del presente articolo, delegato all'uopo dal commissario straordinario, provvederà al trasferimento delle pratiche concernenti l'archivio corrente.
Delle pratiche consegnate dovrà essere predisposto apposito elenco e redatto verbale che sarà trasmesso in duplice copia alla I Direzione e all'Ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità.
Il presente testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.