
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 9 agosto 2004
20 agosto 2004, n. 35Integrazioni e modifiche del decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana, e del decreto 9 luglio 2004, concernente disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39/88;
Vista la legge regionale n. 40/88;
Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;
Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 39/95;
Vista la legge regionale n. 26/96;
Vista la legge costituzionale n. 3/2002, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il Piano sanitario regionale 2000-2002;
Visto il proprio decreto n. 890 del 17 giugno 2002 - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;
Visto il proprio decreto n. 463 del 17 aprile 2003 - Modifiche ed integrazioni al decreto n. 890/2002;
Preso atto che, al fine di garantire una corretta assistenza emodialitica, è stato costituito un tavolo tecnico con provvedimento n. US/1754 dell'1 ottobre 2003, che ha presentato i propri lavori;
Ritenuto di dover far proprio detto documento apportando le opportune modifiche in modo tale da renderlo coerente alla programmazione regionale e agli indirizzi fissati dal decreto n. 890, che sostituirà il punto 2.1.i della parte I del decreto n. 890/2002;
Considerato che in merito ai trasferimenti, come disciplinati dall'art. 7 del decreto n. 890/2002 si è intervenuti con nota assessoriale n. US/373 del 6 marzo 2004 e, pertanto, si ritiene opportuno dovere integrare detto articolo con l'aggiunta del seguente nuovo comma all'art. 7 precitato:
"a) Il trasferimento avvenga esclusivamente nell'ambito dello stesso comune e dello stesso distretto. Per i comuni dove ricadono più distretti Palermo, Messina e Catania, il trasferimento in deroga a quanto predetto, potrà essere operato anche esclusivamente tra distretti limitrofi e confinanti.
b) La richiesta sia motivata da cause indifferibili ed urgenti.
c) Il trasferimento non comporti un aumento della capacità produttiva (leggasi prestazioni)";
Ritenuto opportuno dover meglio precisare i termini di presentazione delle istanze di convalida dei provvedimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto del 9 luglio 2004, stabilendo per entrambi la data di presentazione al 31 ottobre 2004;
Decreta:
Per quanto indicato in premessa vengono apportate al decreto n. 890 del 17 giugno 2002, come modificato dal decreto n. 463 del 17 aprile 2003, le seguenti integrazioni e modifiche.
Comma aggiuntivo all'art. 7 del decreto n. 890/2002:
"a) Il trasferimento avvenga esclusivamente nell'ambito dello stesso comune e dello stesso distretto. Per i comuni dove ricadono più distretti Palermo, Messina e Catania, il trasferimento in deroga a quanto predetto, potrà essere operato anche esclusivamente tra distretti limitrofi e confinanti.
b) La richiesta sia motivata da cause indifferibili ed urgenti.
c) Il trasferimento non comporti un aumento della capacità produttiva (leggasi prestazioni)".
Il punto 2.1.i, parte I del decreto n. 890/2002, concernente dialisi, è sostituito dall'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Integrazioni e modifiche al decreto n. 3769 del 9 luglio 2004:
"I termini di presentazione delle istanze di convalida dei provvedimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto del 9 luglio 2004, sono stabiliti per entrambi al 31 ottobre 2004".
Palermo, 9 agosto 2004.
CITTADINI
Allegato 1
DECRETO N. 890, PARTE I, SEZIONE 2.1.I REQUISITI DEI CENTRI DIALITICI
Art. 1
Centri dialitici
L'attività dialitica in regime ambulatoriale è un trattamento terapeutico, per pazienti affetti da patologie renali croniche, che può essere effettuato, a parità di regole e condizioni, in ambito extraospedaliero o intraospedaliero, presso strutture accreditate o preaccreditate, valutate le condizioni cliniche del paziente da parte del medico nefrologo e comunque sotto la responsabilità dello stesso specialista.
Nello stesso regime ambulatoriale è consentita allo specialista nefrologo attività di follow-up dei nefropatici cronici in fase predialitica.
Al fine di realizzare una attività nefrodialitica integrata potranno stipularsi apposite convenzioni fra strutture ospedaliere, universitarie e strutture private accreditate, per prestazioni di consulenza, ricerca, formazione e didattica del personale.
Le metodiche dialitiche in regime ambulatoriale comprendono la bicarbonato dialisi, l'emofiltrazione, l'emodiafiltrazione, la dialisi peritoneale e tutte quelle identificate dalla normativa nazionale e regionale, a cui si fa espresso rinvio.
Art. 2
Requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali che erogano prestazioni dialitiche
Dotazione struttura obbligatoria per la dialisi extracorporea:
- locali per l'attesa e per l'attività amministrativa ivi inclusa l'accettazione;
- sala dialisi per l'esecuzione delle prestazioni, dimensionata nel rispetto dei parametri di 9 mq. per posto rene, con spogliatoio e servizio igienico di pertinenza, non necessariamente attiguo;
- locale separato per soggetti HbsAg positivi o pazienti critici, con spogliatoio e servizio igienico dedicato;
- locale per la direzione di struttura e per visita pazienti;
- sala medicazioni;
- locale per analisi;
- spogliatoio per personale: uomini, donne, WC, doccia;
- locale per deposito di materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, adeguato al numero dei posti rene;
- spazi e/o armadi per deposito di materiale pulito;
- spazi e/o armadi per deposito di materiale sporco;
- locale per trattamento delle acque;
- spazio interno o esterno per gruppo elettrogeno;
- riserva idrica.
Dotazione strutturale facoltativa:
- i centri di dialisi possono svolgere attività di chirurgia ambulatoriale nell'ambito delle patologie di competenza, nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla vigente normativa (la realizzazione della sala per la chirurgia ambulatoriale è alternativa alla sala medicazioni).
Requisiti tecnologici
A) Sala dialisi:
- letti o poltrone;
- bilancia pesa-persone;
- monitors per emodialisi;
- monitor di riserva (almeno uno per ogni modulo);
- carrello per la gestione delle urgenze corredato dei relativi farmaci;
- pallone Ambu;
- elettrocardiografo;
- bombola ossigeno;
- impianto di climatizzazione dimensionato adeguatamente;
B) Sala medicazioni:
- strumentario chirurgico per accessi vascolari temporanei;
- lettino per medicazioni;
- lampada scialitica;
- stufa a secco o autoclave;
- tavolo per strumentario;
C) Locale per analisi:
- attrezzatura per le indagini chimico cliniche relative all'attività interna del centro da eseguirsi mensilmente (azotemia, creatinina, glicemia, sodio, potassio, calcio, fosforo, ematocrito);
- emogasanalizzatore;
D) Gruppo elettrogeno.
E) Attrezzature per il trattamento delle acque (osmosi inversa).
Personale
A) Direzione di struttura
La direzione di struttura è affidata ad un medico specialista in nefrologia che può assumere la direzione di una sola struttura e non può svolgere attività in altri centri.
B) Personale medico
Fino a 12 posti rene occupati, durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica, occorre la presenza di un medico, preferibilmente nefrologo.
Durante il turno di attività dialitica, qualora nella struttura sia presente il direttore tecnico, non è necessaria la presenza di altro medico.
Il personale sanitario che opera nei centri deve certificare di trovarsi nelle condizioni di non incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia.
C) Personale paramedico
Per ogni modulo di dodici posti rene occorre la presenza di almeno un infermiere durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica e in relazione al contingente delle unità di ex tecnici di dialisi, che hanno conseguito la qualifica di O.S.S., occorre la presenza di un numero non inferiore a due unità di O.S.S.
D) Personale ausiliario
Per ogni modulo di 12 posti rene occorre la presenza di un ausiliario per ogni turno.
E) Attività amministrativa
Le funzioni amministrative possono essere svolte dal legale rappresentante del centro o da persona delegata.
Requisiti organizzativi
Per ciascun paziente è predisposto un piano di trattamento con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica.
Deve essere previsto un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche e devono essere stabiliti accordi con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale.
Alla immissione del paziente nel programma di terapia dialitica deve essere raccolto il consenso informato dell'interessato che deve essere riconfermato in caso di trasferimento ad altro centro.
Per ciascun paziente, ad ogni trattamento è redatta una scheda dialitica in cui sono riportati:
- dati anagrafici del paziente;
- tipo di emofiltro utilizzato;
- tipo di liquidi e concentrati utilizzati;
- farmaci somministrati ivi compresa l'eritropoietina;
- variazioni di peso corporeo e parametri vitali (frequenza cardiaca e pressione arteriosa).
In caso di somministrazione di eritropoietina si fa obbligo che la scheda dialitica venga controfirmata, ad ogni somministrazione, dal medico e dal paziente.
Le schede vanno conservate per un periodo di almeno cinque anni anche in formato elettronico; l'intervento dell'operatore deve essere sicuramente identificabile.
Devono esistere ed essere applicati specifici protocolli riguardanti:
- disinfezione delle apparecchiature, dell'impianto di trattamento dell'acqua e del circuito di distribuzione dell'acqua per dialisi;
- sanificazione ambientale e smaltimento dei rifiuti;
- controlli chimici e biologici dell'acqua per dialisi.
Deve essere redatto un registro di carico e scarico di tutto il materiale sanitario in uso e deve essere garantita una tempestiva assistenza tecnica sulle apparecchiature in dotazione.
Art. 3
Convenzioni
Per le indagini chimico-cliniche e per la chirurgia ambulatoriale è ammesso il ricorso a convenzioni con strutture esterne ad eccezione delle prestazioni di cui al punto c - requisiti tecnologici dell'art. 2.
Art. 4
Dotazione posti rene
Il fabbisogno di posti rene viene individuato dalla Regione sulla base dei dati epidemiologici, del bilancio dei pazienti, degli indici di attività resa dai centri in esercizio. Tale fabbisogno viene aggiornato con cadenza triennale.
Art. 5
Vigilanza
E' istituita presso l'Assessorato regionale della sanità la commissione permanente sulla dialisi, con la partecipazione dei rappresentanti dell'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale, con funzioni consultive e di indirizzo su problematiche relative alla materia.