Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 24 novembre 2004

G.U.R.S.

3 dicembre 2004, n. 52

Attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 39/88;

Vista la legge regionale n. 40/88;

Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;

Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30/93;

Vista la legge regionale n. 39/95;

Vista la legge regionale n. 26/96;

Vista la legge costituzionale n. 3/2002, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;

Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il piano sanitario regionale 2000-2002;

Visto il proprio decreto n. 890 del 17 giugno 2002, Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;

Visto il proprio decreto n. 463 del 17 aprile 2003, Modifiche ed integrazioni al decreto n. 890/2002;

Preso atto che la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, all'art. 1, comma 5, statuisce che "possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale";

Ravvisato che le strutture ambulatoriali che saranno autorizzate per effetto della norma su richiamata non possono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale e, conseguentemente, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 bis del decreto legge n. 229/99, non sottostanno all'obbligo di acquisire il preventivo parere di coerenza alla programmazione sanitaria previsto dal 3° comma dell'art. 8 ter del decreto legge n. 229/99 precitato;

Decreta:

Art. 1

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 2, possono rilasciare nuove autorizzazioni per strutture ambulatoriali per attività libero -professionali esclusivamente ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004.

Art. 2

Nel dispositivo autorizzativo delle strutture ambulatoriali di cui all'art. 1 deve essere testualmente trascritto quanto statuito dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004.

Art. 3

Il presente decreto viene inviato nella Gazzetta per la pubblicazione in parte 1ª.

Palermo, 24 novembre 2004.

PISTORIO