
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 18 maggio 2016
G.U.R.S. 3 giugno 2016, n. 24
Autorizzazione integrata ambientale - Aggiornamento della modulistica e adozione degli indirizzi per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le successive leggi costituzionali di modifica;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la "Riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" che al punto m) dell'art. 7 individua nell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'organismo regionale di massima dimensione avente competenza per la materia ambientale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 214 del 25 marzo 2013 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'ambiente, in applicazione della legge regionale n. 10/2000;
Visto il decreto 2 agosto 2004, con il quale l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha approvato la modulistica per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti" ed, in particolare, l'art. 6 che recita: "All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 5 bis è inserito il comma 5 ter.
Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresì, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152 [N.d.R. recte: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152], esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante "Legge di delegazione europea 2013" al Governo per l'attuazione della direttiva n. 2010/75/UE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
Visto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che dispone che "i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della parte seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la nota prot. n. 22295/GAB del 27 ottobre 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale sono state emanate le "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
Visto il D.M. 13 novembre 2014, n. 272 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
Vista la nota prot. n. 12422/GAB del 17 luglio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale sono stati resi noti gli "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
Considerato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva n. 2010/75/UE, sono state introdotte rilevanti novità al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare al Titolo III-bis della parte seconda che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale;
Ritenuto necessario fornire ai gestori delle installazioni IPPC soggette ad autorizzazione integrata ambientale, con la sola esclusione della categoria di attività di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indirizzi e chiarimenti in ordine ad aspetti ritenuti urgenti e rilevanti per garantire una uniforme applicazione della disciplina IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2004 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 46/2014];
Ritenuto altresì necessario, ai fini di una valutazione uniforme delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza di questo Assessorato e dei relativi elaborati tecnici, aggiornare la modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, con particolare riguardo anche alle ulteriori informazioni di cui al comma 1 dell'art. 29-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
Per quanto sopra;
Decreta:
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto ed è, altresì, disponibile nel sito istituzionale di questo Assessorato.
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione, di cui all'Allegato A al presente decreto, dovranno essere presentate in quattro copie cartacee. Dovrà essere altresì allegata, su supporto informatico, copia conforme di detta documentazione, necessaria ai fini della pubblicazione ed archiviazione elettronica da parte dell'autorità competente.
Le domande di autorizzazione con i relativi allegati dovranno essere inviate, oltre che a questo Assessorato, alle città metropolitane comunali ed alle strutture dell'A.R.P.A. Sicilia, competenti per territorio.
Si adottano gli "indirizzi" di cui all'Allegato B al presente decreto, per la presentazione delle domande, da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e si rendono, altresì, noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.
Palermo, 18 maggio 2016.
PIRILLO
ALLEGATO A
Modulistica DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(art. 29-ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)
Indirizzi per la compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
Marca da bollo
Regione Siciliana
Assessorato del territorio e dell'ambiente
Dipartimento dell'ambiente Servizio 1 VAS VIA
via Ugo La Malfa, 169 90146 PALERMO
Città Metropolitana Comunale
di..........................................
A.R.P.A. Sicilia
ST..........................................
Sindaco del comune
di.........................................
Comune
di..........................................
Azienda Sanitaria Provinciale
di..........................................
Eventuali altri enti interessati
Oggetto: Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. - Domanda di autorizzazione integrata ambientale. [1]
Il/La sottoscritto/a...............................................................nato/a il.................................. a..............................(prov.......), residente a........................... (prov........), via...................... n...., in qualità di gestore/legale rappresentante dell'installazione/impianto IPPC denominato............................................................................. C.F./Partita I.V.A............................., sito in comune di.................................................... (prov.......), C.A.P..................
chiede
ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione sopra citata, rientrante nella categoria di attività industriale................ punto............... dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..
[_] Prima A.I.A. (nuova installazione)
[_] Prima A.I.A. (installazione esistente)
[_] Modifica sostanziale
[_] Riesame
Il/La sottoscritto/a dichiara, consapevole della propria responsabilità, che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.
Allegati in formato cartaceo e informatico (formato pdf): [1]
Elaborati tecnici: |
. |
Schede: |
. |
[_] Allegato 1 |
Relazione tecnica |
[_] Scheda A |
Informazioni generali |
[_]Allegato 1 /bis |
Relazione di riferimento/verifica esclusione relazione di riferimento [2] |
[_] Scheda B |
Capacità produttiva |
[_] Allegato 2 A |
proposta Piano Monitoraggio e Controllo |
[_] Scheda C |
Materie prime |
[_] Allegato 3 |
Corografia in scala 1:25.000 - Stralcio P.R.G. in scala 1:2000 |
[_] Scheda D |
Emissioni |
[_] Allegato 3 A |
Layout dell'installazione/impianto in scala adeguata |
[_] Scheda E |
Sistemi di contenimento |
[_] Allegato 3 B |
Planimetria dello stabilimento (emissioni in atmosfera) |
[_] Scheda F |
Energia |
[_] Allegato 3 C |
Planimetria dello stabilimento (rete idrica e scarichi) |
[_] Scheda G |
Riassuntiva |
[_] Allegato 3 D |
Planimetria dello stabilimento (rumore) |
. |
. |
[_] Allegato 3 E |
Planimetria dell'impianto con indicazione di eventuali aree di stoccaggio rifiuti |
. |
. |
[_] Allegato 4 A |
Eventuale zonizzazione acustica comunale |
. |
. |
[_] Allegato 4 B |
Valutazione impatto acustico |
. |
. |
[_] Allegato 5 |
Relazione geologica/idrogeologica |
. |
. |
[_] Allegato 6 |
Sintesi non tecnica (art. 29-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) [3] |
. |
. |
Altri documenti [4]
Copia autorizzazioni ambientali precedenti
Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria ai sensi dell'art. 91, co. 3, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 (in originale)
Dichiarazione di asseverazione attestante il valore dell'opera ai fini del versamento della tariffa istruttoria [5]
Documentazione attestante la titolarità di gestore dell'installazione - Visura camerale c/o C.C.I.A.A.
Copia fotostatica documento d'identità del sottoscrittore
Data................................
Firma........................................
La presente domanda equivale a consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati relativi effettuati dall'autorità competente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
_____________________
NOTE:
[1] Nel caso in cui le informazioni contenute nella domanda non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, o per interessi di pubblica sicurezza o difesa nazionale, il gestore deve fornire anche una versione di domanda priva delle informazioni riservate.
Nel caso in cui negli allegati e/o schede o in parte di essi siano escluse dal diritto di accesso di soggetti terzi interessati, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, evidenziarle con l'apposizione della dicitura "RISERVATO". Con nota a piè pagina bisogna specificare le motivazioni della riservatezza.
[2] L'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 272 del 13 novembre 2014 illustra le procedure per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento riporta i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un rapporto, in termini qualitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva dell'attività.
L'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 272 del 13 novembre 2014 riporta i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un rapporto, in termini qualitativi, dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva dell'attività.
[3] Il documento di "sintesi non tecnica" deve contenere i dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
[4] Specificare eventuali altri documenti che il gestore intende allegare.
INDIRIZZI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
1.1 Introduzione
La presente modulistica è formata da due parti:
1) Domanda di AIA ed elenco degli allegati, ovvero la domanda propriamente detta con l'elenco di tutta la documentazione a corredo della domanda stessa (Allegato 1);
2) Allegati e schede, ovvero l'insieme di elaborati tecnici, relazioni, copie di documenti, planimetrie, schede e delle informazioni necessarie per avviare il procedimento di autorizzazione.
La documentazione tecnica che accompagna la domanda di autorizzazione integrata ambientale richiesta si suddivide in due gruppi:
- relazioni (tecnica e di riferimento), cartografie, elaborati progettuali e documentazione di vario tipo (autorizzazioni esistenti etc.);
- schede, ciascuna formata da più tabelle, più sintesi non tecnica.
Completano l'elenco dei documenti da allegare alla domanda, l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori con dichiarazione di asseverazione da parte del gestore sul valore dell'opera ed, infine, copia di un documento d'identità del sottoscrittore.
1.2 Domanda di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)
Per la predisposizione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale, relativamente sia ad installazioni esistenti che a nuove installazioni, i gestori o i legali rappresentanti dell'azienda, nel compilare la domanda devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
1) Analisi dell'installazione con particolare riferimento alle singole fasi di ciascuna attività svolta nell'impianto produttivo e delle relative interconnessioni funzionali, per ciascuna fase, degli impianti sulle diverse matrici ambientali e dei consumi di materie prime e di risorse;
2) Valutazioni del posizionamento dell'impianto rispetto alle Migliori tecniche disponibili-BAT (Best Available Techniques);
3) Eventuali interventi per adeguare l'installazione alle Migliori tecniche disponibili (BAT) specificando le valutazioni poste a fondamento della scelta degli interventi suddetti e la coerenza delle stesse con i principi dell'approccio integrato, anche attraverso la quantificazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo delle risorse;
4) Interventi proposti per individuare il programma di monitoraggio e controllo dell'installazione;
5) Proposta di progetto per la dismissione e ripristino del sito.
Il gestore o il legale rappresentante dovrà indicare nella domanda i propri dati informativi e quelli dell'installazione per la quale fa richiesta di autorizzazione e definisce la posizione autorizzatoria dell'attività.
La domanda di autorizzazione intergrata ambientale si riferisce a:
- Nuova installazione: in questo caso il gestore dovrà specificare se l'installazione è soggetta o meno alla disciplina di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ed indicare gli eventuali estremi del procedimento.
- Impianto esistente: in questo caso il gestore dovrà inoltre precisare se si tratta di:
a) Prima autorizzazione: per installazioni "non già soggette ad A.I.A." al cui interno si svolgono attività ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
b) Nuova autorizzazione a seguito di "modifica sostanziale" (indicare la motivazione sulla base della quale la modifica progettata dell'impianto, così come definita dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è da ritenersi sostanziale). In tal caso la nuova domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
c) riesame dell'autorizzazione: nei casi disciplinati al comma 3, lettere a) e b), dell'art. 28-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Rinnovo e riesame), il gestore dovrà presentare istanza di riesame entro i termini ivi indicati. A corredo della domanda il gestore presenta l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il gestore insieme alla domanda di autorizzazione indica la documentazione tecnica allegata., precisando quali, tra i documenti elencati, sono stati effettivamente inviati e il relativo numero di pagine.
Il gestore potrà presentare una ulteriore versione della domanda priva delle informazioni riservate ai fini dell'accessibilità al pubblico (art. 29-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
1.3 Contenuti minimi della relazione tecnica
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal gestore (o legale rappresentante della società) e da tecnici abilitati nelle specifiche materie (es. analisi chimiche, relazioni su specifici aspetti tecnici o ambientali, calcoli strutturali etc.) e dovrà contenere:
Identificazione installazione IPPC
1. INQUADRAMENTO URUBANISTICO E TERRITORIALE DELL'INSTALLAZIONE
a) Inquadrare, dal punto di vista urbanistico, il sito dell'insediamento con riferimento allo strumento urbanistico vigente (destinazione d'uso);
b) Riferimento alla zonizzazione territoriale e alla classificazione acustica del sito (se presente);
c) Inserire una descrizione di massima dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
d) Indicare gli elementi caratterizzanti l'area dell'installazione entro un raggio di 1 km, quali ad esempio: aree residenziali; aree per servizi sociali; aree destinate ad insediamenti artigianali, commerciali e industriali; impianti industriali esistenti; aree destinate a fini agricoli e silvo-pastorali; fasce e zone di rispetto (ed eventuali deroghe) di infrastrutture produttive, di pubbliche utilità e di trasporto, di fiumi, torrenti e canali; zone a vincolo idrogeologico e zone boscate; beni culturali da salvaguardare; aree di interesse paesaggistico.
e) Relativamente al/i comune/i di ubicazione dell'installazione IPPC, indicare l'eventuale inserimento in specifici piani regionali, provinciali, di bacino o di risanamento ambientale con riferimento alle norme vigenti, alle finalità dei piani/programmi, ai provvedimenti in materia ambientale già adottati o in fase di adozione ed ai risultati eventualmente raggiunti.
f) Fare riferimento all'Allegato 3 - Corografia in scala 1:25.000 e stralcio piano regolatore generale.
2. VINCOLI
Con riferimento alla scheda A - Tab. A.4:
a) Indicare se sul sito di insediamento gravano ulteriori vincoli rilevanti non previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, quali ad esempio: quelli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, delle aree naturali protette (Riserve e Parchi), usi civili, servitù militari, Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale; aree di importanza storica, paesaggistica e archeologica.
b) Fare riferimento all'Allegato 3 - Corografia in scala 1:25.000 (I.G.M.) e stralcio piano regolatore generale.
Cicli produttivi
3. DESCRIZIONE E ANALISI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
a) Descrivere, in modo sintetico l'evoluzione nel tempo dell'installazione, evidenziando le variazioni di attività produttive avvenute nel tempo e le principali modifiche apportate alla struttura (ampliamenti, ristrutturazioni, variazioni alla destinazione d'uso, adozione di sistemi di abbattimento), o le ricollocazioni delle principali attività.
b) Con riferimento alle schede B e C per ogni installazione e/o ciascuna attività (IPPC e non IPPC) descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate per passare dalle materie in ingresso ai prodotti in uscita, compresa la logistica di approvvigionamento delle materie prime e di spedizione dei prodotti finiti (tipologia dei mezzi di trasporto, frequenza). Riportare il bilancio di materia e di energia per ogni fase.
c) Per ogni singola attività all'interno dell'installazione descrivere:
- le linee produttive, le apparecchiature e le loro condizioni di funzionamento (parametri operativi di esercizio: pressione, temperatura; continuo, discontinuo ecc.) ed i sistemi di regolazione e controllo;
- l'eventuale periodicità di funzionamento delle apparecchiature, i tempi di avvio e di arresto, la data di installazione ed il costruttoreprogettista, la vista residua;
- lo schema di principio e lo schema a blocchi del processo.
d) Deve essere svolto un confronto tra le tecniche adottate e proposte con le migliori tecniche disponibili descritte dalle conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques) o nel BREF (Bat REFerence Report).
e) Fare riferimento agli allegati 3A (layout), 3B (planimetria emissioni in atmosfera), 3C (planimetria rete idrica).
4. ENERGIA
4.1 Produzione di energia
Con riferimento alla scheda F (Energia) per ogni attività descrivere:
- il tipo di ciclo impiegato per produrre energia, con particolare riferimento al tipo di energia prodotta (energia elettrica, energia termica), al rendimento energetico, agli eventuali sistemi di recupero energetico, ai sistemi di controllo della produzione, se presenti:
- le linee produttive, le apparecchiature e le loro condizioni di funzionamento; - l'eventuale periodicità di funzionamento, i tempi necessari per fermare gli impianti, la data di installazione, il costruttore-progettista, la loro vita residua;
- il bilancio energetico dell'attività;
- l'elenco delle emissioni associandole a ciascuna apparecchiatura e/o linea, nonché la caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni (riferimento scheda D).
4.2 Consumo energia
Con riferimento alla scheda F (Energia) per ogni attività produttiva fornire nelle apposite tabelle le informazioni sui consumi energetici sia termici che elettrici al fine di verificare l'uso razionale dell'energia all'interno dell'installazione IPPC. Indicare inoltre il consumo specifico di energia per unità di prodotto.
5 EMISSIONI
5.1 Emissioni in atmosfera
Con riferimento alla scheda D (Emissioni) - Tab. D.1.1:
a) Descrivere le emissioni associandole a ciascuna apparecchiatura e/o linea produttiva, nonché caratterizzarle qualitativamente e quantitativamente.
b) Descrivere eventuale sistema di monitoraggio delle emissioni adottato e/o da adottare.
c) Integrare con eventuali note relative alle emissioni in atmosfera.
d) Fare riferimento all'allegato 3B (planimetria emissioni in atmosfera).
5.2 Emissioni in acqua
Con riferimento alla scheda D (Emissioni) - Tab. D.2:
a) Descrivere le emissioni associandole a ciascuna apparecchiatura e/o linea produttiva, nonché caratterizzarle quantitativamente e qualitativamente.
b) Integrare con eventuali note relative agli scarichi ed i sistemi di depurazione adottati.
c) Fare riferimento all'allegato 3C (planimetria rete idrica).
5.3 Emissioni sonore
Con riferimento alla scheda D (Emissioni) - Tab. D.3
a) Allegare la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato, nella quale siano contenute:
- la classificazione acustica del territorio su cui è localizzata l'installazione e delle aree interessate significativamente dalla sua rumorosità, riportando in allegato la zonizzazione acustica comunale (se presente) e l'indicazione della classe di appartenenza e dei relativi limiti diurno e notturno [dB(A)];
- la descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora con indicazione della localizzazione, delle diverse modalità ed orari di funzionamento, dei livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero dell'irrilevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
- il confronto tra le emissioni delle singole attività dell'installazione ed i limiti previsti;
- gli interventi adottati per ricondurre i livelli sonori, se superiori, entro i limiti previsti o eliminare tali emissioni previste;
- gli interventi adottati per ricondurre i livelli sonori, se superiori, entro i limiti previsti o eliminare tali emissioni sonore;
- riportare nella planimetria dell'installazione le zone di potenziale influenza delle sorgenti sonore dei singoli impianti.
6. SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO
Con riferimento alla scheda E (Sistemi di contenimento), individuare ogni sistema di contenimento a seconda della tipologia di emissione, relativamente a:
Emissioni in atmosfera ed in acqua Tab. E.1.:
- attività o linea produttiva sottoposta a contenimento emissioni;
- tipologia del sistema di riduzione/abbattimento adottato;
- breve descrizione del principio di funzionamento del sistema scelto;
- schema a descrizione dei principali componenti del sistema; frequenza e tipo di manutenzione prevista dal costruttore;
- utilities necessaria per il funzionamento del sistema di contenimento;
- rendimento dell'impianto garantito dal costruttore;
- descrizioni degli eventuali rifiuti derivanti dal sistema di contenimento;
- descrizione degli eventuali sistemi di monitoraggio emissioni;
- costi di investimento e di gestione.
Emissioni sonore Tab. E.2.:
- attività o linea produttiva sottoposta a contenimento emissioni;
- tipologia del sistema di riduzione/abbattimento adottato;
- breve descrizione del principio di funzionamento del sistema scelto;
- caratteristiche fonoassorbenti dei materiali utilizzati;
- utilities necessarie per il funzionamento del sistema di contenimento;
- costi di investimento e di gestione;
- livello sonoro ponderato senza sistema di contenimento sorgente/recettore;
- livello sonoro ponderato con sistema di contenimento.
Emissioni al suolo:
- attività o linea produttiva sottoposta a contenimento emissioni;
- tipologia del sistema di riduzione/abbattimento adottato;
- breve descrizione del principio di funzionamento del sistema scelto, rendimento dell'impianto garantito dal costruttore, schema e descrizione delle principali componenti dell'impianto, frequenza e tipo di manutenzione prevista dal costruttore;
- utilities necessarie per il funzionamento del sistema di contenimento;
costi di investimento e di gestione.
7. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Se l'impianto è soggetto agli adempimenti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Seveso III), occorre indicare i riferimenti normativi specifici, allegando le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante, emerse in seguito alla conclusione dell'istruttoria (per stabilimenti di soglia superiore) o in seguito alle ispezioni di cui all'art. 27 del sopracitato decreto legislativo n. 105/2015 (per stabilimenti di soglia inferiore).
Valutazione e riduzione integrata dell'inquinamento
8. VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO, DEI CONSUMI ENERGETICI ED INTERVENTI PREVISTI DI RIDUZIONE INTEGRATA.
Indicare con una adeguata descrizione:
a) la valutazione complessiva dell'inquinamento ambientale provocato dall'installazione in termini di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore etc. con riferimento alla scheda G (riassuntiva);
b) la valutazione complessiva dei consumi energetici, indicando sinteticamente i dati riassuntivi, mediante tabelle, con riferimento alla scheda G (Energia), evidenziando anche l'eventuale impiego di rifiuti per recupero energetico;
c) le tecniche già adottate per prevenire l'inquinamento, indicando gli interventi tesi a ridurre le emissioni in aria, in acqua, a ridurre i consumi energetici di acqua e di materie prime pericolose;
d) il sistema di gestione ambientale dell'azienda con eventuale riferimento a certificazioni UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS;
e) le tecniche che il gestore intende adottare per prevenire l'inquinamento integrato (indicando il riferimento a linee guida e BAT già disponibili), evidenziando gli interventi che tendono a ridurre le emissioni in aria, in acqua, a ridurre i consumi energetici, di acqua e di materie prime pericolose, in conformità ai punti di seguito riportati e tenendo conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e da un principio di precauzione e prevenzione e della possibilità che la migliore tecnica scelta possa intervenire su più ecosistemi contemporaneamente.
Le scelte dovranno essere effettuate in base alle seguenti considerazioni:
- impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti e/o che consentano la riduzione della pericolosità degli stessi o con produzione di residui reimpiegabili nel ciclo produttivo all'interno della stessa attività come materia prima, intermedio o fonte rinnovabile di recupero energetico, dimostrabile con riduzione dei consumi di combustibile, purché non venga utilizzato un processo maggiormente impattante sull'ambiente (immissione qualitativa e quantitativa di inquinanti inferiore o confrontabile con quella derivante dal processo tradizionale, minore o analogo inquinamento acustico ed elettromagnetico);
- impiego di sostanze singole e/o in miscela meno pericolose rispetto a quelle utilizzate nel processo attuale o in un processo analogo e, comunque, non generanti processi/prodotti/sottoprodotti pericolosi sia in termini di emissioni nell'ambiente, sia di maggiori consumi di energia;
- sviluppo di tecniche per il recupero ed il riciclo di sostanze prodotte all'interno del processo, con esclusione dei processi di recupero energetico mediante combustione;
- processi e/o fasi di processo, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale, purché non comportino maggiore produzione di rifiuti o maggior consumo energetico o rientrino tra i processi soggetti ad attività a rischio di incidente rilevante o generino inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- progressi in campo tecnico ed evoluzioni delle conoscenze in campo scientifico;
- riduzione sia quantitativa degli effetti e del volume delle emissioni, con ricorso, dove possibile, all'utilizzo di processi, di impianti e di materie prime meno impattanti sull'ambiente;
- date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
- tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
- riduzione del consumo delle materie prime, compresa anche la variazione della natura delle stesse, ivi compresa l'acqua usata nel processo, anche attraverso sistemi di recupero di calore e l'incremento dell'efficienza energetica dei sistemi di produzione ed utilizzo di energia, nonché di sistemi atti a recuperare energie a basso contenuto entalpico;
- necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi, intervenendo esclusivamente sulle materie prime (pericolosità e quantità), sulla scelta univoca del processo produttivo e dell'impianto produttivo, sulla pianificazione territoriale atta a ricollocare attività produttive simili o assimilabile in siti appositamente attrezzati;
- necessità di prevenire gli incidenti o ridurre al minimo le conseguenze sull'ambiente, attraverso un'accurata analisi di prevenzione e di applicazione del sistema di gestione della sicurezza ed ambientale;
- la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi atti alla riduzione integrata dell'inquinamento.
Indicare, inoltre, per ogni tipo di inquinante emesso in atmosfera e in acqua, e per ogni relativo punto di emissione, quali sono i valori attesi dalla riduzione integrata dell'inquinamento. Questi valori andranno stimati in base alle concentrazioni tipiche attuali (ricavabili dai controlli più recenti), che costituiscono il punto di partenza per la riduzione dell'inquinamento, e dovranno dimostrare l'efficacia delle tecniche scelte. I valori forniti devono essere compatibili con le soluzioni impiantistiche adottate o in futura adozione; tali valori rappresenteranno i carichi i massimi di inquinanti che l'azienda si impegna a non superare, nell'ottica della riduzione integrata dell'inquinamento.
1.4 Schede
Le schede raccolgono in modo sintetico tutte le informazioni necessarie; si tratta di sei moduli, ognuno formato da più tabelle o schemi riepilogativi più la sintesi non tecnica.
SCHEDA A - Informazioni generali sull'installazione IPPC (Tabelle A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6) - ha lo scopo di fornire gli elementi utili per l'identificazione dell'installazione per la quale si chiede l'autorizzazione; tali dati si riferiscono all'impianto ed ai soggetti rilevanti ai fini del procedimento autorizzatorio (gestore e rappresentante legale). La scheda dovrà contenere, altresì, informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'installazione. Per ogni attività IPPC all'interno dell'installazione bisogna indicare oltre ai dati sull'installazione, anche:
- denominazione dell'attività IPPC;
- Codice IPPC: se l'attività è IPPC, indicare la categoria industriale di riferimento secondo l'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- Classificazione e codice NOSE-P: classificazione standard europea delle fonti di emissione;
- Classificazione e codice NACE: classificazione standard europea delle attività economiche (Riferimento ISTAT).
La scheda dovrà infine contenere:
- l'inquadramento dal punto di vista urbanistico del sito dell'installazione con riferimento allo strumento urbanistico vigente ed alla presenza di eventuali vincoli sull'area;
- Elenco delle autorizzazioni ambientali di cui l'installazione è provvista, nonché i provvedimenti di VIA o di verifica ad assoggettabilità alla VIA e le concessioni ambientali, urbanistiche, igienico-sanitarie e relative alla sicurezza già rilasciate alle autorità amministrative competenti.
SCHEDA B - Capacità produttiva dell'installazione IPPC (tabelle B.1.) - ha lo scopo di identificare la capacità produttiva complessiva dell'impianto, precisando la tipologia del prodotto, la capacità massima di produzione, la quantità prodotta e l'anno di riferimento.
SCHEDA C - Materie prime (tabelle C.1, C.1.1., C.2, C2.1, C.3,C.4) - ha lo scopo di identificare, con riferimento all'anno riportato nella scheda B e per ogni singola attività IPPC, il consumo annuo di materie prime e di prodotti intermedi trattati. Nelle singole tabelle occorre indicare: la tipologia del prodotto, accorpando, ove possibile, prodotti con caratteristiche analoghe; se si tratta di materia prima o interme dia; i dati relativi alle sole sostanze pericolose e le unità di misura del consumo annuo. Relativamente all'approvvigionamento e gestione dell'acqua nell'impianto, occorre indicare: la tipologia di approvvigionamento riferita allo specifico punto di prelievo; se trattasi di acque di processo o di raffreddamento o specificare altra tipologia; il consumo giornaliero e il consumo nei periodi di punta. Occorre descrivere dettagliatamente gli eventuali trattamenti dell'acqua in ingresso, le quantità relative, gli eventuali rifiuti generati e le materie prime utilizzate per tale processo. Se l'azienda sottopone l'acqua a riutilizzi interni, descrivere dettagliatamente gli eventuali riutilizzi effettuati. In questa sezione dovranno essere indicate tutte le apparecchiature che comportano un utilizzo diretto di combustibile (i dati sui consumi devono essere riportati su base annua), dovranno altresì essere evidenziati i consumi energetici dell'installazione e, ove possibile, per ogni fase i dettagli delle singole unità (o gruppi di unità, secondo il livello di dettaglio cui è disponibile il dato) maggiormente significative dal punto di vista energetico.
SCHEDA D - Emissioni (tabelle D.1, D.1.1, D.2, D.2.1, D.3) - ha lo scopo di identificare, con riferimento all'anno riportato nella scheda B e per ogni singola attività IPPC, le fonti di emissioni in atmosfera, in acqua e sonore per ogni singola attività produttiva, nonchè il quadro riassuntivo per ogni tipologia di emissione. Per le emissioni in atmosfera (tabelle D.1 e D.1.1) dovranno essere descritte le emissioni, siano esse di tipo convogliate che di tipo non convogliato, riportando i camini presenti in impianto e per ognuno di questi riportare una descrizione delle principali caratteristiche. In particolare bisogna riportare nella planimetria dell'installazione IPPC (Allegato 3B) gli spazi occupati da ciascuna apparecchiatura o macchina contraddistinte con la sigla M1, M2,M3,...Mn ed i relativi condotti di scarico contraddistinti con la sigla E1,E2,E3,...En. Indicare infine se è presente un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni per il camino. Per quanto attiene le emissioni in acqua, bisogna compilare una tabella (Tab. D.2.2) per ogni singolo scarico, identificando progressivamente, ogni singolo scarico, con la sigla S1,S2,S3...Sn. Nell'allegata planimetria (All. 3.C) bisogna riportare l'intera rete idrica e l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e tutti i punti di scarico contraddistinti con la predetta sigla. Nella tabella D.2 dovranno essere elencati tutti gli inquinanti presenti negli scarichi di impianto. Infine per le emissioni sonore, dovranno essere riportate nella Tab. D.3, in modo sintetico, le informazioni sulle sorgenti di rumore, indicando: classe acustica identificativa della zona interessata dall'impianto, i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall'impianto e la periodicità di funzionamento dell'impianto. Relativamente alla localizzazione delle sorgenti di rumore bisogna fare riferimento all'Allegato 3D.
SCHEDA E - Sistemi di contenimento (tabelle E.1, E.2). In tale scheda bisogna indicare la tipologia del sistema di riduzione/abbattimento adottato (Tab. E1) in relazione alle attività e/o linea/e produttiva/e sottoposta/e a contenimento delle emissioni. E' necessario: descrivere il principio di funzionamento del sistema scelto; indicare e quantificare le "utilities"necessarie per il funzionamento del sistema di contenimento; descrivere e quantificare gli eventuali rifiuti derivanti dal sistema di contenimento; descrivere gli eventuali sistemi di monitoraggio delle emissioni.
SCHEDA F - Energia (tabella F.1). In questa scheda devono essere indicati: tutti i dispositivi che comportano un utilizzo diretto di combustibile all'interno dell'installazione IPPC; il nome della fase e il codice identificativo del dispositivo riportandone una descrizione sintetica (caldaia, motore, turbina ecc.). Occorre quantificare l'energia termica e quella elettrica prodotta, riportando su entrambe i dati su potenza nominale, energia prodotta e quota di energia prodotta che viene ceduta a terzi.
SCHEDA G - Riassuntiva
1.5 Sintesi non tecnica
Ai sensi dell'art. 29-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la domanda deve contenere una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 del predetto articolo 29-ter. La sintesi non tecnica sarà resa disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato, pertanto potranno essere omessi dati riservati dei processi produttivi e dei materiali impiegati dall'azienda per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. La sintesi deve essere elaborata in forma comprensibile al pubblico e dovrà contenere informazioni quali:
a) una sommaria descrizione dell'installazione e delle attività svolte;
b) una descrizione delle materie prime e ausiliari, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
j) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
ALLEGATO B
"Indirizzi per la presentazione delle domande per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento ad Autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'Autorizzazione integrata ambientale e chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46".
1. Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento.
Il comma 2 dell'art. 29 - Disposizioni transitorie, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. Dal confronto con la definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera i-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, n. 152 e successive modificazioni, si tratta delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'Allegato VIII per effetto del D.Lgs. n. 46/2014.
2. Modalità di presentazione delle istanze per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento.
Per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 46/2014, i gestori delle installazioni esistenti di nuovo assoggettamento dovranno fare riferimento alla modulistica riportata nell'Allegato A del D.D.G. n.......... del.............................;
3. Applicazione dell'istituto del riesame.
Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies commi 1,2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento, conseguentemente:
a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5,6 o 8 anni);
b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'art. 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e relativi a provvedimenti con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono convertiti in procedimenti di riesame senza connesso aggravio tariffario;
c) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014. E' necessario che la ridefinizione della validità dell'autorizzazione integrata ambientale sia resa evidente da un carteggio tra gestore ed autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006. Di tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA;
d) i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, che non contengono contestuali richieste di autorizzazione per modifiche sostanziali, relativi a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, sono archiviati, ove richiesto dal gestore, in esito allo specifico carteggio di cui al punto c). In caso di archiviazione, le tariffe non sono soggette a restituzione.
4. Modalità di gestione dei procedimenti in corso.
I procedimenti in corso, avviati prima del 10 aprile 2014, devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti, pertanto, ad esempio, se la fase istruttoria è conclusa non sarà necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni.
5. Chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione.
L'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, indica in generale che gli obblighi di pubblicità per i procedimenti di AIA sono assolti con la pubblicazione di informazioni sul sito dell'autorità competente, ma rimane un richiamo all'obbligo di riportare su tale sito anche le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del medesimo comma. Tale ultimo obbligo, di fatto, non ha alcun effetto, salvo il caso di "contemporaneo" avvio di procedura di valutazione di impatto ambientale. In tal caso, difatti, vige l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa da parte del gestore, di informazioni unificate relative al procedimento congiunto di VIA e AIA (o ai procedimenti coordinati di VIA e di AIA).
In tal caso l'autorità competente pubblicherà nel sito Web del Dipartimento anche l'annuncio a mezzo stampa del gestore.
6. Chiarimenti sulla presentazione della relazione di riferimento. Tempistica.
Com'è noto l'emanazione del decreto ministeriale 272 del 13 novembre 2014 ha specificato le modalità con le quali predisporre la "relazione di riferimento".
Dalla data di entrata in vigore di tale decreto (7 gennaio 2015), trova senz'altro piena applicazione l'articolo 29-ter, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, che richiede la presentazione della "relazione di riferimento" ad ogni nuova istanza presentata per il rilascio, la modifica o il riesame dell'AIA.
Si rileva, pertanto, l'opportunità di fornire indirizzi circa i tempi con cui integrare la documentazione relativa ai procedimenti attualmente in corso con la relazione di riferimento (ove dovuta) e circa i tempi di presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del citato D.M. n. 272/2014 attestante la non necessità della relazione di riferimento.
A riguardo, considerati i tempi tecnici necessari individuati nel citato decreto ministeriale e i carichi di lavoro in essere di questo Dipartimento, si ritiene opportuno adottare il seguente calendario:
a) presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, del citato D.M. n. 272/2014, attestante il fatto che la relazione di riferimento non è necessaria (procedura di cui all'Allegato I. Verifica della sussistenza dell'obbligo della presentazione della relazione di riferimento), entro e non oltre il 7 luglio 2016;
b) presentazione della relazione di riferimento, eventualmente necessaria, entro il 7 gennaio 2017, per le installazioni con procedimenti in corso; c) presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2 del citato D.M. n. 272/2014 o la relazione di riferimento, eventualmente necessaria, contestualmente alla domanda, per le nuove istanze di AIA o in caso di modifiche sostanziali.
Riguardo l'ambito della relazione di riferimento, si ribadisce che "le sostanze pericolose" oggetto degli obblighi correlati alla relazione di riferimento sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e poi individuate quali "pertinenti" ai sensi dell'allegato I, punto 1 del DM n. 272/2014. Tale definizione di "sostanze pericolose", del tutto in linea con quella comunitaria, fa esplicito riferimento al regolamento REACH, e in particolare all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Per gli impianti di "allevamento intensivo", in considerazione del fatto che la pollina e il liquame suino non sono ritenute sostanze pericolose ai sensi del citato regolamento REACH, e considerato inoltre che per gli inquinanti che possono essere presenti nelle deiezioni (ammoniaca e derivati, fosforo e derivati), lo spandimento è disciplinato dalla direttiva 91/676/CEE (direttiva "nitrati") e dalle norme settoriali, per tali impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento sono riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo...) e non alla gestione delle deiezioni.