
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 27 luglio 2011
G.U.R.S. 16 settembre 2011, n. 39
Istituzione della riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", ricadente nel territorio dei comuni di Ispica, Pachino e Noto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di Riserve Naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", costituita da tre distinte aree, ognuna con un proprio perimetro e una propria suddivisione in zona "A" e "B", ricadente nel territorio dei comuni di Ispica (RG), Pachino (SR) e Noto (SR), con una estensione complessiva di Ha 1385,03, di cui Ha 424,16 in Zona "A" e Ha 960,87 in zona "B";
Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato la R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" all'Azienda regionale foreste demaniali (A.R.FF.DD.) per la gestione;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che "in attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto ..... previo parere del Consiglio regionale";
Viste le note prot. n. 97/GAB del 13 gennaio 2011 e prot. n. 273/GAB del 26 gennaio 2011 a firma dell'Assessore regionale al territorio e ambiente con le quali si invita il dipartimento regionale dell'ambiente "a porre in essere gli atti necessari per pervenire in tempi brevi all'istituzione della Riserva Pantani della Sicilia Sud-Orientale e al successivo affidamento";
Viste le richieste per l'affidamento in gestione della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" pervenute da parte di enti pubblici e di associazioni naturalistiche, fra le quali quella dell'Azienda regionale foreste demaniali avente prot. n. 1032 del 25 gennaio 2011;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta dell'11 maggio 2011 alla istituzione della riserva naturale "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" con la perimetrazione di cui al piano delle riserve;
Ritenuto di condividere il sopra citato parere;
Visto il regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" allegato al presente decreto;
Ritenuto di condividere il sopracitato regolamento; Ritenuto di confermare la perimetrazione e zonizzazione di cui al citato decreto assessoriale n. 970/91;
Ritenuto di confermare quale ente gestore della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" l'Azienda regionale foreste demaniali (A.R.FF.DD.)", individuata dal piano di affidamento in gestione delle riserve naturali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, alla istituzione della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale";
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
E' istituita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", costituita da tre distinte aree, ognuna con un proprio perimetro e una propria suddivisione in zona "A" e "B", ricadente nel territorio dei comuni di Ispica (RG), Pachino (SR) e Noto (SR), con una estensione complessiva di Ha 1385,03, di cui Ha 424,16 in zona "A" e Ha 960,87 in zona "B".
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. 277 III S.E. III S.O., in scala 1:25.000, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva integrale e con lett. B l'area destinata a riserva generale o pre-riserva.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, come riserva naturale orientata al fine di conservare e tutelare il vasto complesso di ambienti umidi costieri che ospita popolazioni di uccelli limicoli svernanti e consentire la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea. Gli ambienti lacustri, caratterizzate da ampie oscillazioni del livello dell'acqua, danno ricetto ad una ricca varietà di aspetti di vegetazione sia prettamente alofila che igrofila, distribuite in cinture più o meno continue e fisionomicamente ben caratterizzate (Salicornieti, Junceti, Fragmiteti).
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
Nei territori destinati a riserva (zona "A") e preriserva (zona "B") vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
La gestione della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda regionale foreste demaniali (A.R.FF.DD.) per la gestione. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, dovrà essere sottoscritta e approvata la convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
Entro un anno dall'istituzione della riserva, l'ente gestore dovrà presentare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente una proposta di modifica dei confini e della zonizzazione della riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" e del relativo regolamento redatta sulla base di specifici e puntuali studi sugli aspetti naturalistici, sulla fauna e sulle attività agricole dell'area interessata.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a) provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato);
b) presentare annualmente una relazione programmatica e una relazione tecnico-scientifica consuntiva sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c) fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d) individuare il responsabile della gestione della riserva;
e) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
f) determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 14/88.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 luglio 2011.
ARNONE
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 28 luglio 2011 al n. 238.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1 del D.Dir. Territorio ed Ambiente 8 settembre 2015.
Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "PANTANI SICILIA SUD-ORIENTALE"
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe
1.1 Nella zona A della riserva integrale sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico e conservativo, previa autorizzazione dell'ente gestore.
1.2 L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite
2.1) Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del punto 2.2) del presente articolo.
2.2) Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni.
2.3) Effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. b), c) e d) sono sottoposti al nulla osta dell'ente gestore.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati.
2.4) Effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
2.5) Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
2.6) Realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici.
2.7) Recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde impiegando specie autoctone e/o materiali secondo l'uso locale.
Art. 2
Divieti
3.1) Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 2.1 e 2.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) impiantare nuove serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
g) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
i) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
l) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
m) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
n) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
o) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
p) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
q) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
3.2) In fase di redazione del piano di utilizzazione della preriserva i comuni dovranno tenere conto del vincolo di inedificabilità assoluta.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 4
Attività di ricerca scientifica
4.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 5
Colture agricole biologiche
5.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate.
5.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
5.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 6
Patrimonio faunistico domestico
6.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
6.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
6.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 7
Indennizzi
7.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
7.2 L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 8
Gestione della fauna selvatica
8.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
8.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5 L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali
9.1 A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali di interesse nazionale e regionale e/o tutelate da convenzioni e accordi internazionali, direttive comunitarie e norme nazionali e regionali, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni
10.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi della normativa vigente con una sanzione amministrativa pecuniaria variante in funzione della gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
10.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 11
Opere pubbliche
11.1 I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale, accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive della riserva naturale.
Art. 12
Attività agricole - Serricoltura
12.1 Per la presenza nel territorio della riserva naturale di una estesa e diffusa serricoltura, l'ente gestore dovrà presentare all'Assessorato regionale territorio e ambiente, entro un anno dalla istituzione della riserva, una proposta di regolamentazione delle attività agricole presenti in zona, redatta sulla base di specifici e puntuali studi, con particolare riguardo alle serre o a strutture ad esse assimilabili.
Art. 13
Norma finale
13.1 Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.