
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 18 aprile 2001
G.U.R.S. 20 luglio 2001, n. 37
Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39, ed, in particolare, l'art. 16, con il quale vengono istituite le commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;
Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, ed, in particolare, l'art. 18, col quale viene attribuita alle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento la competenza a fissare i limiti di emissione per gli impianti industriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed, in particolare, l'art. 3, che, fatte salve le competenze dello Stato, attribuisce alle Regioni la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
Vista la propria circolare n. 44062 del 26 giugno 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Vista la propria circolare n. 37084 del 20 maggio 1993;
Visto il proprio decreto n. 50/17 del 3 febbraio 1995;
Visti l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ed i conseguenti decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 73/GR 7/S.G. e n. 374/GR 7/S.G. del 20 novembre 1998, con i quali è stata trasferita alle Province regionali la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 per talune tipologie di impianti;
Ritenuto, al fine di semplificare la documentazione prodotta dalle ditte per l'ottenimento di autorizzazioni ad emettere in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché di uniformare e rendere di più facile intelligibilità i pareri resi dalle commissioni provinciali per la tutela del l'ambiente e la lotta all'inquinamento, di dover rivedere le procedure per l'ottenimento di tali autorizzazioni e ridefinire la documentazione tecnica da presentare da parte delle ditte in questione;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Decreta:
Nel territorio della Regione Siciliana, le autorizzazioni ai sensi degli artt. 6 e 7, 12 e 13, 15, lettera a) e 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.
Autorizzazioni
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza:
a) ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la costruzione di nuovi impianti aventi emissioni in atmosfera;
b) ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il proseguimento delle emissioni in atmosfera di impianti esistenti alla data del 1° luglio 1988;
c) ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
d) ai sensi dell'art. 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il trasferimento dell'impianto in altra località.
Le autorizzazioni, di cui alle lettere a), c), e d) del precedente comma, dovranno essere acquisite preventivamente alla costruzione delle opere per le quali sono state richieste.
Ai sensi del punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, si considerano esistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, o concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.
Ai sensi del punto 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, devono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali al ciclo produttivo inerenti il singolo impianto, che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte.
Il presidente della Provincia regionale sul cui territorio ricade l'impianto da autorizzare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, utilizzando gli schemi di autorizzazione allegati al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 762/XVII del 14 novembre 1997, rilascia le autorizzazioni previste alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma per gli impianti ed attività elencate negli allegati ai decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 73/GR 7/S.G. del 24 marzo 1997 e n. 374/GR 7/S.G. del 20 novembre 1998, nonché quelle che in futuro saranno trasferite nei modi previsti dallo stesso art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
Domande di autorizzazione
Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o, se riguardano attività per le quali la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 sia stata trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, alla Provincia regionale, per il tramite dell'ufficio di segreteria della competente commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento.
Le domande devono essere redatte in carta legale, nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa proprietaria dello stabilimento e devono in ogni caso contenere:
a) le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;
b) le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale dell'estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché i termini dell'incarico professionale conferito. Qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi;
c) l'oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate previste alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, il riferimento normativo;
d) l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, dell'attività produttiva svolta, della potenzialità e, per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, il termine per la messa a regime dell'impianto, che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio nella comunicazione prevista al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
e) l'elenco della documentazione prodotta;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto ed è attinente alle proprie competenze professionali come individuate dallo statuto dell'ordine professionale di appartenenza.
Le domande di autorizzazione devono essere corredate da 3 copie, di cui una in bollo, della documentazione tecnica e delle schede individuate nell'allegato tecnico al presente decreto, tutte sottoscritte dal titolare dell'impianto e dal tecnico che le ha predisposte.
Per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, copia della domanda deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia.
Procedure
L'ufficio di segreteria della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento, ricevuta la domanda, entro i successivi 5 giorni, comunica alla ditta il nominativo del funzionario responsabile del procedimento ed inoltra al sindaco del comune ove è localizzato l'impianto la richiesta del parere previsto dal comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, indicando il soggetto a cui detto parere dovrà essere reso entro i successivi 45 giorni.
Il predetto funzionario, entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, verificata la correttezza formale della documentazione prodotta:
- su direttive del presidente, individua e comunica al richiedente la data della seduta, tassativamente entro i successivi 20 giorni, in cui la commissione la esaminerà collegialmente;
- oppure, nel caso in cui vengano riscontrate carenze in ordine a quanto prescritto al comma 2 del precedente art. 3, ne richiede la regolarizzazione; in tal caso, i termini vengono interrotti sino alla presentazione all'ufficio di quanto richiesto.
Nella seduta fissata per l'esame della domanda, la commissione, utilizzando le schede tecniche allegate al presente decreto, si pronuncia in linea tecnica:
- sulle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- per ciascun punto di emissione e per ciascun inquinante dichiarati fissando limiti di emissione e grandezze di riferimento;
- per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, fissando il termine, decorrente dalla data di messa in esercizio, per la messa a regime dell'impianto;
- eventuali prescrizioni aggiuntive da impartire da parte del soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso di esito positivo dell'esame della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla seduta, trasmette al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione la seguente documentazione:
- due copie, di cui una in bollo, della domanda e della documentazione tecnica allegata sottoscritte in ogni atto o elaborato dal presidente della commissione;
- due copie della scheda-parere (allegato A), sottoscritte dal presidente della commissione.
Nel caso in cui la commissione ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, il funzionario responsabile del procedimento inoltrerà tale richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla seduta; la commissione si pronuncerà entro i 20 giorni successivi alla presentazione di dette modifiche, inviando al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione la documentazione individuata al precedente comma.
Nel caso di parere contrario, le due copie di documentazione di cui al 1° alinea del comma precedente saranno accompagnate dallo stralcio del verbale della commissione nel quale saranno dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto; detto verbale verrà notificato anche al richiedente che, ove lo ritenga, ha facoltà di far pervenire al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione, entro i successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni.
Il soggetto cui compete, ai sensi dell'art. 2, il rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento del parere del sindaco rilascia l'autorizzazione o emette motivato provvedimento di diniego.
Il predetto soggetto, in caso di inosservanza da parte del sindaco del termine di 45 giorni stabilito all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, informa tempestivamente l'Assessore regionale per gli enti locali e ne richiede l'intervento sostitutivo. In tal caso, nessuna responsabilità fa carico al soggetto per ogni ritardo nel rilascio dell'autorizzazione.
Registro regionale delle emissioni in atmosfera
da sorgenti industriali fisse
E' istituito presso il gruppo XVII dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il registro regionale delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali fisse.
Ciascun punto di emissione autorizzato dovrà essere contrassegnato da un codice regionale dei punti di emissione, di seguito denominato CRPE, univoco e costituito da una sequenza di numeri composta da:
- codice della provincia e del comune ove è ubicato l'impianto, come desumibili dall'allegato B;
- codice progressivo a 3 cifre dello stabilimento;
- codice progressivo a 3 cifre del punto di emissione come desumibile dalla scheda - parere esitata dalla commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) fermata e avviamento: arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occorrenti per passare dal minimo tecnico operativo alle condizioni di impianto fermo e viceversa;
2) messa in esercizio: il momento in cui, effettuate prove tecniche e collaudi, l'impianto viene avviato per l'utilizzo previsto;
3) messa a regime: laddove non coincidente, su motivate deduzioni del richiedente, con la messa in esercizio, il raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire la piena funzionalità ed operatività dell'impianto nel rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione.
Norma transitoria
Nelle more dell'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, del decreto che fisserà, per i nuovi impianti, le linee guida per il contenimento delle emissioni nonché i valori minimi e massimi di emissione, agli impianti da autorizzare ai sensi degli artt. 6 e 7 o dell'art. 15, lettera a) e/o b) dello stesso D.P.R., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano i limiti minimi di emissione previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, con l'esclusione del parametro polveri totali, di cui al par. 5 dell'allegato I al predetto decreto ministeriale, che, in considerazione della elevata efficacia delle tecnologie in atto disponibili, viene fissato, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del D.P.R. n. 203/88, in 50 mg/Nm³ per flusso di massa pari o superiore a 0,1 Kg/h.
Modifica di disposizioni
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli allegati alla circolare n. 44062 del 26 giugno 1989 e alla circolare n. 37084 del 20 maggio 1993 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Pertanto, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, l'istanza e la documentazione tecnica da produrre devono essere conformi a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
Per le attività che accedono all'autorizzazione generale prevista dal decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 50/17 del 3 febbraio 1995, la dichiarazione prevista all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto dovrà essere effettuata nei modi previsti all'art. 3, comma 2, lettera f), del presente decreto e la documentazione tecnica da produrre è quella individuata nell'allegato tecnico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 18 aprile 2001.
LO MONTE
Allegati
ALLEGATO TECNICO
AL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. N. 203/88
1. Documentazione generale da allegare alla domanda
1.1. Stralcio della mappa IGM 1:25.000 nella quale sia evidenziato l'insediamento.
1.2. Planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata (comunque non più di 1:2.000) nella quale siano individuati:
1.2.1. le aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio;
1.2.2. i punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo (nel caso di attività già autorizzata e per la quale viene richiesta autorizzazione ai sensi del l'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, per ciascun punto di emissione preesistente e non soggetto a modifica dovrà essere mantenuta la numerazione già assegnata con i precedenti provvedimenti autorizzativi).
1.3. Quadro riassuntivo delle emissioni compilato utilizzando esclusivamente il modello allegato e utilizzando per ciascun punto di emissione la numerazione assegnata al precedente punto 1.2.2.
1.4. Quadro riassuntivo dei serbatoi compilato utilizzando esclusivamente il modello allegato.
2. Documentazione da allegare per ogni impianto oggetto della domanda
2.1. Relazione tecnica contenente:
2.1.1. descrizione della lavorazione effettuata e del ciclo produttivo;
2.1.2. schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti di emissione contrassegnati con gli stessi numeri adottati nella planimetria generale di cui al punto 1.2;
2.1.3. tempi di utilizzo dell'impianto (ore/anno), durata di ciascun ciclo di utilizzo, tempo necessario alla messa a regime e tempo necessario alla fermata;
2.1.4. per ciascuna materia prima utilizzata, scheda tossicologica o di sicurezza e indicazione dei consumi annui (in m3/anno o T/anno);
2.1.5. per ciascun prodotto, indicazione della produzione annua (in m3/anno o T/anno o pezzi/anno);
2.1.6. per ciascun combustibile utilizzato, consumi annui, consumo orario nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, potere calorifico inferiore, contenuto percentuale in zolfo;
2.1.7. per impianti che danno origine ad emissioni diffuse, accorgimenti previsti per il contenimento delle stesse con riferimento a quanto stabilito dagli allegati 6 e 7 del D.M. 12 luglio 1990.
3. Documentazione da allegare per ogni punto di emissione oggetto della domanda
3.1. Scheda descrittiva del punto di emissione, compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato e mantenendo la numerazione assegnata al precedente punto 1.2.2.
3.2. Scheda descrittiva dell'impianto di abbattimento, compilata utilizzando esclusivamente i modelli allegati.
Allegati:
1) scheda tecnica "punto di emissione";
2) scheda tecnica "filtro elettrostatico";
3) scheda tecnica "filtro a tessuto";
4) scheda tecnica "ciclone";
5) scheda tecnica "impianto di abbattimento ad umido";
6) scheda tecnica "impianto di assorbimento";
7) scheda tecnica "impianto di assorbimento a carbone attivo";
8) scheda tecnica "postcombustore termico o catalitico";
9) scheda tecnica "impianto termico".
10) quadro riassuntivo delle emissioni;
11) quadro riassuntivo dei serbatoi.
COMUNI ISTAT Codice Codice Denominazione del comune Provincia comune 081 001 Alcamo 081 002 Buseto Palizzolo 081 003 Calatafimi 081 004 Campobello di Mazara 081 005 Castellammare del Golfo 081 006 Castelvetrano 081 007 Custonaci 081 008 Erice 081 009 Favignana 081 010 Gibellina 081 011 Marsala 081 012 Mazara del Vallo 081 013 Paceco 081 014 Pantelleria 081 015 Partanna 081 016 Poggioreale 081 017 Salaparuta 081 018 Salemi 081 019 Santa Ninfa 081 020 San Vito Lo Capo 081 021 Trapani 081 022 Valderice 081 023 Vita 081 024 Petrosino 081 999 Totale Provincia 082 001 Alia 082 002 Alimena 082 003 Aliminusa 082 004 Altavilla Milicia 082 005 Altofonte 082 006 Bagheria 082 007 Balestrate 082 008 Baucina 082 009 Belmonte Mezzagno 082 010 Bisacquino 082 011 Bolognetta 082 012 Bompietro 082 013 Borgetto 082 014 Caccamo 082 015 Caltavuturo 082 016 Campofelice di Fitalia 082 017 Campofelice di Roccella 082 018 Campofiorito 082 019 Camporeale 082 020 Capaci 082 021 Carini 082 022 Castelbuono 082 023 Casteldaccia 082 024 Castellana Sicula 082 025 Castronuovo di Sicilia 082 026 Cefalà Diana 082 027 Cefalù 082 028 Cerda 082 029 Chiusa Sclafani 082 030 Ciminna 082 031 Cinisi 082 032 Collesano 082 033 Contessa Entellina 082 034 Corleone 082 035 Ficarazzi 082 036 Gangi 082 037 Geraci Siculo 082 038 Giardinello 082 039 Giuliana 082 040 Godrano 082 041 Gratteri 082 042 Isnello 082 043 Isola delle Femmine 082 044 Lascari 082 045 Lercara Friddi 082 046 Marineo 082 047 Mezzojuso 082 048 Misilmeri 082 049 Monreale 082 050 Montelepre 082 051 Montemaggiore Belsito 082 052 Palazzo Adriano 082 053 Palermo 082 054 Partinico 082 055 Petralia Soprana 082 056 Petralia Sottana 082 057 Piana degli Albanesi 082 058 Polizzi Generosa 082 059 Pollina 082 060 Prizzi 082 061 Roccamena 082 062 Roccapalumba 082 063 San Cipirello 082 064 San Giuseppe Jato 082 065 San Mauro Castelverde 082 066 Santa Cristina Gela 082 067 Santa Flavia 082 068 Sciara 082 069 Sclafani Bagni 082 070 Termini Imerese 082 071 Terrasini 082 072 Torretta 082 073 Trabia 082 074 Trappeto 082 075 Ustica 082 076 Valledolmo 082 077 Ventimiglia di Sicilia 082 078 Vicari 082 079 Villabate 082 080 Villafrati 082 081 Scillato 082 082 Blufi 082 999 Totale Provincia 083 001 Alcara Li Fusi 083 002 Alì 083 003 Alì Terme 083 004 Antillo 083 005 Barcellona Pozzo di Gotto 083 006 Basicò 083 007 Brolo 083 008 Capizzi 083 009 Capo d'Orlando 083 010 Capri Leone 083 011 Caronia 083 012 Casalvecchio Siculo 083 013 Castel di Lucio 083 014 Castell'Umberto 083 015 Castelmola 083 016 Castroreale 083 017 Cesarò 083 018 Condrò 083 019 Falcone 083 020 Ficarra 083 021 Fiumedinisi 083 022 Floresta 083 023 Fondachelli-Fantina 083 024 Forza d'Agrò 083 025 Francavilla di Sicilia 083 026 Frazzanò 083 027 Furci Siculo 083 028 Furnari 083 029 Gaggi 083 030 Galati Mamertino 083 031 Gallodoro 083 032 Giardini-Naxos 083 033 Gioiosa Marea 083 034 Graniti 083 035 Gualtieri Sicaminò 083 036 Itala 083 037 Leni 083 038 Letojanni 083 039 Librizzi 083 040 Limina 083 041 Lipari 083 042 Longi 083 043 Malfa 083 044 Malvagna 083 045 Mandanici 083 046 Mazzarrà Sant'Andrea 083 047 Merì 083 048 Messina 083 049 Milazzo 083 050 Militello Rosmarino 083 051 Mirto 083 052 Mistretta 083 053 Moio Alcantara 083 054 Monforte San Giorgio 083 055 Mongiuffi Melia 083 056 Montagnareale 083 057 Montalbano Elicona 083 058 Motta Camastra 083 059 Motta d'Affermo 083 060 Naso 083 061 Nizza di Sicilia 083 062 Novara di Sicilia 083 063 Oliveri 083 064 Pace del Mela 083 065 Pagliara 083 066 Patti 083 067 Pettineo 083 068 Piraino 083 069 Raccuja 083 070 Reitano 083 071 Roccafiorita 083 072 Roccalumera 083 073 Roccavaldina 083 074 Roccella Valdemone 083 075 Rodì Milici 083 076 Rometta 083 077 San Filippo del Mela 083 078 San Fratello 083 079 San Marco d'Alunzio 083 080 San Pier Niceto 083 081 San Piero Patti 083 082 San Salvatore di Fitalia 083 083 Santa Domenica Vittoria 083 084 Sant'Agata di Militello 083 085 Sant'Alessio Siculo 083 086 Santa Lucia del Mela 083 087 Santa Marina Salina 083 088 Sant'Angelo di Brolo 083 089 Santa Teresa di Riva 083 090 San Teodoro 083 091 Santo Stefano di Camastra 083 092 Saponara 083 093 Savoca 083 094 Scaletta Zanclea 083 095 Sinagra 083 096 Spadafora 083 097 Taormina 083 098 Torregrotta 083 099 Tortorici 083 100 Tripi 083 101 Tusa 083 102 Ucria 083 103 Valdina 083 104 Venetico 083 105 Villafranca Tirrena 083 106 Terme Vigliatore 083 107 Acquedolci 083 108 Torrenova 083 999 Totale Provincia 084 001 Agrigento 084 002 Alessandria della Rocca 084 003 Aragona 084 004 Bivona 084 005 Burgio 084 006 Calamonaci 084 007 Caltabellotta 084 008 Camastra 084 009 Cammarata 084 010 Campobello di Licata 084 011 Canicattì 084 012 Casteltermini 084 013 Castrofilippo 084 014 Cattolica Eraclea 084 015 Cianciana 084 016 Comitini 084 017 Favara 084 018 Grotte 084 019 Joppolo Giancaxio 084 020 Lampedusa e Linosa 084 021 Licata 084 022 Lucca Sicula 084 023 Menfi 084 024 Montallegro 084 025 Montevago 084 026 Naro 084 027 Palma di Montechiaro 084 028 Porto Empedocle 084 029 Racalmuto 084 030 Raffadali 084 031 Ravanusa 084 032 Realmonte 084 033 Ribera 084 034 Sambuca di Sicilia 084 035 San Biagio Platani 084 036 San Giovanni Gemini 084 037 Santa Elisabetta 084 038 Santa Margherita di Belice 084 039 Sant'Angelo Muxaro 084 040 Santo Stefano Quisquina 084 041 Sciacca 084 042 Siculiana 084 043 Villafranca Sicula 084 999 Totale Provincia 085 001 Acquaviva Platani 085 002 Bompensiere 085 003 Butera 085 004 Caltanissetta 085 005 Campofranco 085 006 Delia 085 007 Gela 085 008 Marianopoli 085 009 Mazzarino 085 010 Milena 085 011 Montedoro 085 012 Mussomeli 085 013 Niscemi 085 014 Resuttano 085 015 Riesi 085 016 San Cataldo 085 017 Santa Caterina Villarmosa 085 018 Serradifalco 085 019 Sommatino 085 020 Sutera 085 021 Vallelunga Pratameno 085 022 Villalba 085 999 Totale Provincia 086 001 Agira 086 002 Aidone 086 003 Assoro 086 004 Barrafranca 086 005 Calascibetta 086 006 Catenanuova 086 007 Centuripe 086 008 Cerami 086 009 Enna 086 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Acreide 089 016 Rosolini 089 017 Siracusa 089 018 Solarino 089 019 Sortino 089 020 Portopalo di Capo Passero 089 021 Priolo Gargallo 089 999 Totale Provincia