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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 dicembre 1997

G.U.R.S. 31 gennaio 1998, n. 6

Modalità per il rilascio del nulla osta per gli interventi di ripascimento dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 9 luglio 1994, n. 713/18;

Visto il D.L. 3 maggio 1996, n. 246;

Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997;

Considerata la necessità di definire esattamente e di standardizzare gli adempimenti necessari al rilascio del nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, inerente i progetti finalizzati al ripascimento artificiale dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale e soggetti alla regolamentazione di cui al decreto territorio ed ambiente n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997;

Considerata la necessità di disciplinare le operazioni previste all'art. 3 del decreto n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997 sopra citato, inerenti lo sversamento alla foce marina dei corsi d'acqua dei materiali naturalmente depositatisi in alveo, nell'ambito di interventi manutentori;

Ritenuto di dover condividere la filosofia progettuale delle perizie mirate al ripascimento di arenili in arretramento, le quali rappresentano una soluzione ottimale, se correttamente predisposte, per i problemi di erosione costiera, in quanto interventi di restauro ambientale non recanti di per sè l'introduzione di manufatti estranei, con impatti limitati ed a costi contenuti;

Decreta:

Art. 1

Ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per gli interventi di ripascimento artificiale dei litorali con materiali provenienti da cave di prestito, da dragaggi di fondali portuali e da dragaggi di fondali marini liberi, dovrà essere prodotta la documentazione sotto elencata:

1) caratteristiche fisico-chimico-batteriologiche dei materiali;

2) caratteristiche granulometrico-sedimentologiche dei materiali;

3) volume e peso secco dei materiali;

4) eventuali trattamenti e/o lavorazioni preventive dei materiali;

5) modalità di sversamento in rapporto al profilo di equilibrio del litorale;

6) studio idraulico-marittimo del sito;

7) analisi costi-benefici;

8) biocenosi bentoniche presenti nel sito di ripascimento;

9) studio del bilancio sedimentario litorale e delle ripercussioni sulla linea di costa;

10) impatti di cantiere;

11) fruizione della costa;

12) impatto paesaggistico;

13) biocenosi bentoniche presenti nel sito di prelevamento (solo se mare aperto);

14) impatti dovuti all'apertura ed alla coltivazione di cave di prestito (solo per le cave di prestito).

Art. 2

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione resa da parte di questo Assessorato ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997, per gli interventi di sversamento alla foce marina dei corsi d'acqua dei materiali naturalmente depositatisi in alveo dovrà essere prodotta la documentazione di seguito specificata:

1) caratteristiche fisico-chimico-batteriologiche dei materiali;

2) caratteristiche granulometriche dei materiali;

3) volume e peso secco dei materiali;

4) modalità di sversamento in rapporto al profilo di equilibrio dell'asta fluviale;

5) impatti conseguenti alle fasi di esecuzione dei lavori.

Art. 3

Modalità di campionamento per le analisi preliminari di fattibilità di cui all'art. 5 del decreto n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997.

Dovranno essere sottoposti ad analisi preliminari di tipo chimico-batteriologico n. 4 campioni prelevati nell'ambito dell'area di fondale da dragare a fronte di una superficie complessiva inferiore o uguale a mq. 100.000. Nel caso in cui l'area da dragare possieda una superficie superiore a 100.000 mq. al numero minimo di 4 campioni dovrà essere aggiunto n. 1 campione ogni 20.000 mq. in più, anche per le frazioni di questa cifra rimaste in eccesso.

Soltanto nell'ipotesi in cui tutti i campioni analizzati fornissero risultati negativi sotto il profilo chimico-batteriologico, dovrà essere scartata la soluzione progettuale di un eventuale riutilizzo dei materiali dragati.

Art. 4

Modalità di campionamento per le analisi definitive di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le analisi definitive a campione sulle caratteristiche indicate ai punti nn. 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto, dovranno essere eseguite con le seguenti modalità: si suddividerà idealmente la superficie dei fondali interessati dall'escavo in maglie quadrate di 100 ml. di lato, con un'area unitaria pari a 10.000 mq., per ognuna delle quali dovranno essere prelevati due campioni non ravvicinati e lontani dai lati della maglia; per le aree residue maggiori di 5.000 mq. si osserverà lo stesso criterio; per quelle inferiori a 5.000 mq. sarà sufficiente il prelievo di un solo campione all'incirca centrato. I campionamenti verranno effettuati con la tecnica del carotaggio. Ogni carotaggio dovrà spingersi fino alla profondità da raggiungere con l'escavazione per ogni determinata zona. Per ogni carota prelevata di lunghezza inferiore ad 1,5 ml. dovranno essere sottoposti ad analisi due livelli, il più superficiale (20 cm. di spessore) e quello di fondo (20 cm. di spessore basale); per le carote di lunghezza da 1,5 ml. a 2 ml. si analizzeranno tre livelli: di fondo, intermedio e superiore (20 cm. di spessore ognuno); infine per le carote superiori a 2 ml. di lunghezza si esamineranno quattro livelli, i primi tre come per il caso precedente, il quarto ad una profondità maggiore di 2 ml. (sempre per uno spessore di 20 cm.). Sarà considerata comunque rappresentativa la media ponderata dei valori delle analisi dei vari strati esaminati per ogni singolo campionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 dicembre 1997.

GRIMALDI