
ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 marzo 1999
G.U.R.S. 9 luglio 1999, n. 33
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1998 per i servizi di trasporto pubblico di linea.
L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 68/83, così come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 31, la misura annua dei contributi di esercizio è determinata sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione necessaria per la determinazione del contributo consuntivo 1998;
Decreta:
Articolo Unico
Sono approvate le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1998 di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 marzo 1999.
ROTELLA
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 27 maggio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 42.
Allegato "A"
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX ARTT. 4 E 10,
LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 68.
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO CONSUNTIVO 1998
Al fine di consentire la quantificazione del contributo consuntivo relativo all'anno 1998, le aziende pubbliche e private, i comuni ed i loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 3/TR, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, tramite raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, gli allegati dal n. 1 al n. 4, in duplice copia di cui una in bollo, prodotti dal legale rappresentante dell'azienda, sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) con sottoscrizione autenticata ex artt. 20 e 26 della legge medesima.
A tal fine farà fede il timbro di spedizione postale.
Le pratiche la cui documentazione risulterà trasmessa oltre il termine sopraindicato saranno archiviate.
Per facilitare la compilazione degli allegati di cui sopra, si forniscono le seguenti istruzioni:
Prospetto analitico delle percorrenze (allegato 1)
L'allegato 1 è suddiviso in due parti: quadro A (programma di esercizio autorizzato) e quadro B (percorrenze a consuntivo 1998).
Nel quadro A dovrà essere riportato il programma di esercizio dell'autolinea e le percorrenze chilometriche annue autorizzate desunte dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali, con esclusione delle corse bis, dei servizi occasionali, speciali, di gran turismo.
Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
In particolare si chiarisce che dovranno essere dichiarati tutti i servizi regolarmente concessi ed esercitati dall'azienda.
Ove il totale complessivo dei chilometri effettivamente percorsi dovesse risultare maggiore di quello dichiarato a consuntivo 1995, l'Assessorato assumerà come base di calcolo, per la determinazione del contributo, il dato chilometrico stabilito con il D.A. n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58, parte prima del 18 ottobre 1997, e successive modificazioni.
Si rammenta altresì, che:
- la denominazione dell'autolinea deve essere esclusivamente quella indicata nel disciplinare di concessione o negli atti autorizzativi degli enti locali.
Nel caso in cui i programmi di esercizio prevedano l'effettuazione di tratti parziali dipendenti dalla medesima autolinea (cd. linea madre o principale) si dovrà evidenziare (in grassetto o con sottolineatura) la linea principale e riportare di seguito i singoli tratti parziali.
E' opportuno, in questi casi che le aziende attribuiscano un numero progressivo alle linee principali ed un ordine alfabetico ai tratti parziali;
- la lunghezza dell'autolinea deve essere desunta dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali;
- il numero di corse da indicare è quello delle singole corse autorizzate in un giorno e non le coppie di corse;
- i giorni di servizio previsti nell'anno sono quelli desunti dal disciplinare;
- la velocità commerciale di ogni singolo tratto risulta dal rapporto tra la lunghezza della linea e il tempo di percorrenza indicato negli orari approvati dalla M.C.T.C.;
- il totale della percorrenza complessiva annua da disciplinare (feriale + festiva) si ottiene dal prodotto della lunghezza della linea per il numero delle singole corse per i giorni di servizio.
Nel quadro B dovranno essere indicati:
- il numero complessivo delle corse esercitate nell'anno; tale dato deve tenere conto di tutte le corse eventualmente non effettuate dall'azienda per motivi di forza maggiore (es. scioperi, interruzioni stradali, carenza di personale, indisponibilità di mezzi ecc.) e dei giorni di servizio desunti dal calendario per l'anno di riferimento avuto riguardo alle festività locali;
- il totale Km. annui, che si ottiene dal prodotto della lunghezza dell'autolinea per il numero complessivo delle corse effettuate nell'anno.
Si rammenta che l'allegato 1 dovrà essere compilato distintamente per ciascun tipo di servizio (urbano fino a 30.000 abitanti; da 30.001 a 100.000; da 100.001 a 300.000; da 300.001 a 650.000; oltre 650.000, suburbano, extraurbano con V/c fino a 60 Km/h, extraurbano con V/c oltre i 60 Km/h).
Le aziende esercenti servizi di trasporto urbano nelle grandi città potranno adattare l'allegato 1 all'effettivo espletamento dei servizi, purché regolarmente concessi dal comune ove gli stessi dovessero essere differentemente esercitati in funzione dei vari periodi dell'anno, festività e turni di lavoro.
Tale adattamento, comunque, dovrà essere effettuato nel rispetto dell'impostazione originaria del sopracitato allegato 1 al fine di consentirne l'immediato riscontro.
Il predetto allegato dovrà essere sottoscritto anche dal direttore di esercizio ovvero da unità lavorativa responsabile dell'esercizio, dipendente dell'azienda, munito di attestato di idoneità professionale ex D.M. n. 448/91. A tal fine dovrà essere trasmessa copia del titolo abilitativo. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Dichiarazione anzianità media conducenti di linea (allegato 2)
La dichiarazione dovrà essere compilata esclusivamente per i conducenti adibiti all'esercizio delle autolinee sulla scorta dei dati risultanti dal libro paga e matricola per l'anno 1998.
L'anzianità è data dal numero intero di scatti già maturati per ciascun mese e per ciascun conducente.
L'azienda dovrà, inoltre, riportare nell'apposita tabella il totale annuo degli scatti di anzianità ed il numero dei dipendenti effettuando la somma dei totali mensili.
Nel caso di aziende a conduzione familiare dovrà essere resa esplicita dichiarazione.
Dichiarazione ammortamento autobus (allegato 3)
Dovranno essere riportati soltanto gli autobus con anzianità non superiore ad anni 10 acquistati nuovi di fabbrica, immatricolati per l'esercizio delle autolinee in concessione, con esclusione, quindi, di tutti gli altri automezzi.
Le aziende pubbliche dovranno soltanto dichiarare gli autobus interamente acquistati con fondi propri, escludendo, quindi, quelli acquistati con il contributo degli enti pubblici.
Gli autobus dovranno essere individuati per modello, tipo (urbano, suburbano, extraurbano), numero di targa, lunghezza dell'autotelaio ed anno di 1ª immatricolazione.
Per gli autobus acquistati dalle aziende private con contributo regionale o mutuo IRFIS dovrà essere contrassegnata la voce che interessa.
Nel caso l'azienda non abbia autobus rispondenti ai requisiti sopra specificati dovrà essere resa esplicita dichiarazione negativa.
Dichiarazione consuntivo 1998 (allegato 4)
Nella dichiarazione dovrà essere riportata:
1) la percorrenza chilometrica effettiva, distinta per tipo di servizio, così come risulta dai totali di cui al quadro "B", allegato 1;
2) la quota di ammortamento, iscritta nel bilancio consuntivo dell'azienda relativa all'anno 1998, degli impianti fissi (immobili) adibiti esclusivamente alla gestione dei servizi di linea, di proprietà dell'azienda, muniti di regolare concessione edilizia, agibilità e destinazione d'uso, trascritta negli atti comprovanti la proprietà stessa.
La documentazione di cui sopra (allegati da 1 a 4) deve essere prodotta attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite con la presente circolare, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati.
L'allegato 1 dovrà essere trasmesso in copia anche al gruppo 7°/Tr "Vigilanza" ed al C.E.D. della Direzione regionale trasporti di questo Assessorato.
Si richiama, altresì, l'attenzione delle aziende in ordine alle seguenti disposizioni di carattere generale mirate a semplificare l'azione amministrativa:
- la documentazione deve riportare l'esatta denominazione sociale dell'azienda;
- ogni variazione inerente la denominazione sociale e/o la rappresentanza legale deve avvenire nel rispetto della normativa che regola le concessioni;
- annualmente le aziende devono comunicare le modalità di pagamento del contributo, in carenza i titoli di spesa saranno esigibili con quietanza del rappresentante legale.
Il gruppo 7°/vigilanza potrà effettuare apposite ispezioni, anche a campione, finalizzate alla verifica dei dati trasmessi.
Si rammentano, altresì, le eventuali conseguenze, anche di natura penale, a carico dei rappresentanti legali delle aziende, connesse alla dichiarazione di dati difformi da quelli reali o non suffragati dai prescritti atti di concessione.