
ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 ottobre 1997
G.U.R.S. 18 ottobre 1997, n. 58
Percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della predetta legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, ai fini della determinazione dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "...devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale";
Ritenuto di dovere stabilire per ciascuna azienda, in ottemperanza a quanto citato dal comma 4, art. 18, legge regionale n. 16/97, l'ammontare delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995;
Decreta:
Per i motivi in premessa citati è stabilito per ciascuna azienda l'ammontare delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995 secondo lo schema allegato che forma parte integrante del presente decreto.
Le aziende potranno avanzare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita istanza suffragata da idonea documentazione per la rettifica delle percorrenze attribuite.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 ottobre 1997.
STRANO