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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 ottobre 1993

G.U.R.S. 20 novembre 1993, n. 56

Criteri e modalità cui l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, Direzione regionale turismo, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto, pertanto, in applicazione della superiore normativa, di determinare con il presente provvedimento i criteri da assumere per l'attività erogativa di questa Amministrazione e le modalità da seguire nell'espletamento di tale attività;

Ritenuto, altresì, di indicare i capitoli di spesa di competenza della Direzione regionale turismo, concernenti attribuzioni di vantaggi economici ad enti pubblici, privati e persone, precisando per ciascuno criteri e modalità da seguire nella attività gestionale dei gruppi di lavoro interessati;

Udito il Consiglio regionale del turismo che, nella seduta del 30 luglio 1993, ha espresso parere favorevole sui criteri ai quali deve attenersi l'Assessorato nell'attribuzione dei vantaggi economici a enti pubblici, privati e persone;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione contenuta all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'attività amministrativa, per i capitoli di spesa della Direzione regionale turismo, elencati nell'allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, sono stabiliti i criteri e le modalità da seguire nell'attività erogativa affinchè, nell'osservanza delle determinazioni che vanno ad assumersi, vengano tutelati i diritti del cittadino ed assicurata trasparenza nell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di pubblicità propri dell'amministrazione pubblica.

Art. 2

I criteri enunciati nel presente decreto si applicano fin dall'esercizio in corso.

Art. 3

Il presente decreto, in uno all'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 19 ottobre 1993.

SPOTO PULEO

Allegato

Capitolo 47651

SPESA DIRETTA

Legge regionale 12 aprile 1946, n. 67, art. 30.

Manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che per la loro rilevanza costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale:

A) Per le manifestazioni che si ripropongono verranno prese in considerazione quelle che si svolgono in località fornite di:

1) adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera;

2) dimostrazione delle presenze registrate nel periodo di svolgimento della precedente edizione della manifestazione presso gli esercizi ricettivi ricavabili dalla comunicazione delle presenze effettuate dalle Aziende provinciali per l'incremento turistico e dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo;

3) adeguata accessibilità viaria stradale e/o ferroviaria;

4) valutazione della rispondenza dell'edizione precedente alle finalità della norma.

B) Per le manifestazioni nuove, oltre i requisiti di cui al primo punto della precedente lettera, la priorità per la scelta della manifestazione sarà determinata dalla:

1) durata della manifestazione non inferiore a tre giorni;

2) possibilità che l'articolazione e la durata possa favorire il prolungamento della stagione turistica.

Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere distribuite territorialmente tenendo conto delle presenze già accertate nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Capitolo 47652

SPESA DIRETTA

Legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 - art. 31.

Manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche e moderne aventi le caratteristiche di richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale.

Per analogia si applicano i criteri previsti per il capitolo 47651.

Capitolo 47653

PIANO PROMOPUBBLICITARIO

SPESA DIRETTA

Legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, art. 34 e 35.

Il piano regionale di propaganda turistica, quale piano organico multimediale della promozione del turismo siciliano, predisposto in base alle disposizioni degli articoli 34 e 35 delle legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, si articola in tre direttrici o aree strategiche: Marketing turistico, progetti speciali di promozione turistica, Borsa internazionale del turismo del Mezzogiorno.

MARKETING TURISTICO

a) Attività di supporto di marketing

Tale attività sarà sviluppata, prioritariamente, attraverso il censimento e l'analisi di tutte le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale ed eventualmente, attraverso la acquisizione di altre informazioni a mezzo di organismi altamente qualificati, scelti in base a dimostrata attività specifica nel settore. I relativi rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione.

b) Interventi operativi di marketing

In quest'area rientrano tutti quegli interventi finalizzati ad incidere sugli aspetti che influenzano la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico e gli consentono di rispondere alle esigenze di mercato. Gli interventi previsti sono classificati:

b.1 in interventi finalizzati ad incrementare l'attrattiva del prodotto turistico siciliano espressa dalle aree turistiche attraverso l'organizzazione diretta della Regione di spettacoli musicali e teatrali di grande richiamo turistico e/o attraverso enti, istituti e imprese altamente qualificate, che operino da almeno dieci anni.

I rapporti con i predetti enti ed imprese saranno regolate da apposite convenzioni.

L'Amministrazione provvederà all'identificazione degli spettacoli in considerazione della validità artistico-culturale, della valenza turistica e dell'economicità degli stessi.

In particolare, si terrà conto:

b.1.1. dell'economicità dello spettacolo;

b.1.2. della qualità artistico culturale;

b.1.3. dell'attività svolta nell'ultimo triennio dall'impresa o ente che offre lo spettacolo;

b.1.4. dell'attività svolta dall'artista o dalla compagnia attraverso attestazione dei comuni o delle province o di enti che hanno acquistato lo spettacolo nel precedente triennio;

b.1.5. del numero delle presenze registrate ed attestate dalla S.I.A.E.

Tipologia degli spettacoli

- Spettacoli classici, balletti classici e moderni da ambientare nei teatri antichi, nelle località archeologiche o in quelle ad alta valenza turistica.

- Spettacoli di prosa con priorità per quelli di autori siciliani.

- Concertistica classica e moderna.

- Spettacoli di folk.

- Spettacoli di musica leggera.

Condizioni necessarie per l'esame delle offerte relative agli spettacoli:

a) l'impresa o ente si obbliga a produrre, all'atto della stipula del contratto certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato in data non anteriore a tre mesi;

b) l'impresa o ente nel contratto dovrà dichiarare:

1) di avere stipulato con l'artista o con la compagnia regolare contratto di esclusiva per tutto il territorio regionale;

2) che tale contratto è tuttora valido e operante e che le date concordate per l'effettuazione dello spettacolo rientrano nel periodo di concessione della suddetta esclusiva.

L'impresa o ente, all'atto della stipula del contratto, si obbliga a produrre la necessaria documentazione atta a dimostrare quanto sopra dichiarato;

c) l'impresa o ente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il corrispettivo richiesto per lo spettacolo offerto è quello in atto praticato sull'intero territorio regionale ad altri enti pubblici e privati;

d) l'impresa o ente dovrà presentare, prima dell'inizio dello spettacolo, copia del nullaosta di agibilità ENPALS relativa agli artisti impegnati nello spettacolo.

B.2 - Interventi orientati a sostenere l'attività diretta a promuovere l'offerta siciliana e diretta a promuovere il confezionamento e la distribuzione di packages turistici.

A tale riguardo sarà data priorità:

B.2.1 - agli operatori turistici, stranieri e italiani, che operano nei mercati tradizionalmente interessati all'offerta turistica dell'isola, al fine di consolidare il prodotto turistico siciliano;

B.2.2 - agli operatori turistici che presentino adeguati pacchetti che possono stimolare la domanda nei confronti della Sicilia.

Inoltre gli operatori dovranno dimostrare:

a) idoneità tecnico - professionale:

b) idoneità della struttura commerciale e di distribuzione posseduta nel mercato di intervento considerato.

B.3 - Interventi relativi all'organizzazione e realizzazione di seminari e convegni di studi e di approfondimento del fenomeno turistico.

In questo segmento sarà data priorità a convegni e seminari organizzati da enti ed istituzioni pubbliche e private che prevedono la partecipazione di docenti universitari di discipline di economia turistica e di scienza della programmazione, di esperti di marketing turistico provenienti da oltre lo stretto e di un numero di partecipanti non inferiore a 50 unità.

C - Attività finalizzate alla comunicazione e alla promozione dell'immagine della Sicilia.

C.1 - Attivazione di un servizio di informazione sull'offerta turistica siciliana attraverso telematiche internazionali anche a supporto della partecipazione degli operatori siciliani a borse e fiere nazionali ed internazionali.

La ricerca esterna sarà effettuata tramite organismi altamente qualificati, scelti in base a dimostrata attività specifica nel settore e disciplinati da apposita convenzione.

C.2 - Relazioni pubbliche

In quest'ambito rientrano le attività di ospitalità volte a fare conoscere la realtà e il prodotto siciliano a coloro che, opinions leaders, giornalisti e tour operators stranieri, rappresentano o influenzano l'opinione pubblica e la domanda turistica.

Adeguato spazio e rilievo verrà a tal fine attribuito agli educational tours rivolti agli operatori interessati all'offerta turistica della Sicilia.

Ai fini di far conoscere la realtà e il prodotto siciliano potrà essere disposto l'intervento finanziario regionale per l'ospitalità di:

a) opinion leaders non residenti in Sicilia la cui attività mirata a rivalutare e sostenere l'immagine turistica della Sicilia:

b) giornalisti stranieri e, comunque, non residenti in Sicilia rappresentanti di testate giornalistiche di comprovata diffusione:

c) tour - operators stranieri e, comunque, non residenti in Sicilia che abbiano una comprovata attività da almeno un quinquennio;

d) troupes televisive straniere che realizzano servizi sulla Sicilia.

In questo segmento potranno essere considerati anche gli educational tour rivolti agli operatori turistici interessati alla offerta turistica della Sicilia.

Per quanto attiene alle priorità saranno prese in considerazione, nell'ordine:

a) le richieste provenienti dalle rappresentanze diplomatiche estere;

b) le richieste avanzate dalle delegazioni estere dell'ENIT;

c) le richieste avanzate da organizzazioni italiane operanti nel settore turistico.

Saranno assunte direttamente a carico del bilancio dell'Assessorato, dietro presentazione di giustificativi fiscalmente regolarizzati e quietanzati, le spese riguardanti:

a) il soggiorno in Sicilia;

b) il transfert da e per la Sicilia;

c) eventuali visite guidate della Sicilia.

Alla fine del soggiorno gli interessati hanno l'obbligo di presentare apposita relazione sulla finalità della visita e, se giornalisti, copia di un redazionale sul viaggio fatto in Sicilia.

L'intervento dell'Assessorato potrà essere realizzato anche attraverso il coinvolgimento delle AAPIT e delle AAST dell'Isola che saranno delegate, di volta in volta, dall'Assessorato sulla scorta delle specifiche richieste pervenute in ordine al territorio di competenza.

Le aziende incaricate dovranno presentare dettagliato preventivo di spesa entro i 20 giorni antecedenti l'inizio del soggiorno stesso.

Entro i 30 giorni successivi alla fine del soggiorno, le aziende dovranno trasmettere all'Assessorato tutta la documentazione giustificativa. in originale, per la liquidazione di quanto ad esse dovuto.

C.3 - Sponsorizzazioni di convegni, congressi, mostre, rassegne.

Gli interventi considerati mireranno nel contempo alla destagionalizzazione dei flussi turistici verso la Regione e alla promozione dell'immagine culturale della Sicilia come sede di dibattiti culturali-scientifici e di grandi manifestazioni espositive.

Per l'attività convegnistica e congressuale l'intervento della Amministrazione sarà, altresì, condizionato all'accertamento che da tali iniziative derivino rilevanti effetti sul piano del reddito e dell'occupazione settoriale, conseguibili attraverso una partecipazione cospicua alle stesse di soggetti non residenti nell'Isola ed una loro permanenza minima nel territorio regionale.

La sponsorizzazione si attuerà attraverso l'intervento finanziario diretto dell'Amministrazione a copertura totale o parziale delle spese di pubblicità, delle attività considerate di viaggio ed ospitalità dei partecipanti non residenti in Sicilia ed attraverso l'approntamento di visite guidate dall'Isola e la distribuzione di materiale divulgativo. Non saranno prese in considerazione le spese concernenti l'organizzazione dei convegni stessi.

Gli interventi a favore delle grandi mostre, rassegne ed iniziative sportive e artistico culturali, di preminente rilievo ai fini di promozione turistica, o illustranti rilevanti aspetti dell'attività produttiva siciliana, anche se realizzati fuori dalla Sicilia, riguardanti prevalentemente aspetti pregevoli delle tradizioni dell'Isola, non suscettibili di riflessi commerciali, si sostanzieranno nel concorso totale o parziale delle spese relative agli interventi pubblicitari, di ospitalità e di trasporto.

Gli interventi considerati dovranno mirare alla:

a) promozione dell'immagine culturale e turistica della Sicilia;

b) promozione dell'Isola come sede di dibattiti culturali, scientifici e di grandi manifestazioni espositive;

c) destagionalizzazione dei flussi turistici verso la Sicilia.

In quest'ottica sarà data priorità a convegni:

1) internazionali;

2) nazionali;

3) interregionali;

4) regionali;

a) che si svolgono nel periodo di bassa stagione;

b) che prevedono la partecipazione di almeno 50 unità;

c) che assicurano una presenza di almeno due giorni nella Isola e con almeno un pernottamento;

d) che si svolgono in località facilmente accessibili e nelle cui immediate vicinanze esistono adeguate strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e congressuali;

e che siano organizzati da:

a) università o istituti scientifici universitari;

b) province, comuni, enti turistici periferici;

c) organizzazioni di categoria, associazioni culturali o enti assimilabili regolarmente costituiti senza finalità di lucro.

Entro 30 giorni dalla chiusura del convegno deve essere trasmessa all'Assessorato:

a) relazione del convegno con allegata la documentazione giustificativa in originale per la parte delle spese che può liquidare l'Assessorato e copia della restante documentazione fiscale relativa al convegno;

b) conto consuntivo approvato dagli organi collegiali;

c) indicazione dei partecipanti con riscontro presso gli alberghi ospitanti;

d) dichiarazione di eventuali altre entrate.

Al fine di incentivare il segmento del turismo congressuale e convegnistico, di alto valore scientifico e culturale di livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni a sostegno dell'attività di incentivazione con enti che possono candidare la Sicilia come sede di svolgimento di attività convegnistica.

Mostre e rassegne di rilievo ai fini della promozione turistica.

Sarà data priorità alle mostre e alle rassegne che mirano prevalentemente a:

a) mettere in risalto gli aspetti pregevoli della tradizione storica, culturale, artistica e artigianale dell'Isola (se effettuate fuori dall'Isola);

b) proporre la Sicilia quale sede di incontri e dibattiti culturali e di grandi manifestazioni espositive e sportive;

c) destagionalizzare il turismo nell'Isola;

Le iniziative di che trattasi dovranno essere proposte nelle città capoluogo di provincia o in centri ad alta valenza turistica e, comunque, facilmente accessibili e con adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera.

Ai fini dell'intervento finanziario dell'Assessorato, l'iniziativa non deve avere riflessi commerciali.

Le mostre e le rassegne non devono avere durata inferiore a 7 giorni.

C.4 - Sponsorizzazione di gruppi folkloristici siciliani, Associazioni teatrali e liriche con repertorio siciliano e istituzioni per la promozione dello spettacolo tradizionale siciliano per attività promozionale all'estero o nell'ambito di manifestazioni culturali a livello internazionale che si svolgono in Italia o all'estero.

Le attività di promozione svolte all'estero dai gruppi folkloristici siciliani e dalle associazioni teatrali e liriche con repertorio siciliano in occasione di manifestazioni del settore, organizzate da istituzioni straniere o nell'ambito di manifestazioni culturali a livello internazionale che si svolgono anche in Italia, costituiscono un efficace ed immediato veicolo di comunicazione dell'immagine dell'Isola e delle sue tradizioni etnografiche ed artistiche, che si pone a supporto e a completamento dell'azione promozionale dell'Amministrazione.

Le sponsorizzazioni considerate si realizzano attraverso l'intervento finanziario diretto dell'Amministrazione a copertura totale o parziale delle spese di pubblicità, viaggio, relative alla partecipazione alle iniziative e manifestazioni promozionali all'estero dei gruppi folkloristici e delle associazioni teatrali e liriche richiedenti, in considerazione della idoneità tecnico-professionale da essi posseduta e dei mercati turistici interessati e in rapporto ad una programmazione assessoriale che sia finalizzata al potenziamento dell'attività promozionale turistica.

Si individuano come istituzioni per la promozione dello spettacolo tradizionale quelle associazioni che hanno acquisito particolari competenze culturali ed organizzative. Anche per esse l'intervento finanziario è diretto alla copertura totale o parziale delle spese di pubblicità e di viaggio relative alla partecipazione alle iniziative o manifestazioni promozionali all'estero e in Italia.

C.4. 1 - Ai fini della sponsorizzazione dell'Assessorato, i gruppi interessati con tradizione artistica di almeno cinque anni, devono dimostrare:

a) di avere ricevuto specifica richiesta da ente, istituzione estera operante in mercati turistici particolarmente interessanti o da ente o istituzione italiana che organizza manifestazioni a livello internazionale;

b) di avere partecipato almeno a tre manifestazioni a carattere internazionale;

c) di possedere idonea capacità tecnico-professionale.

L'intervento finanziario dell'Assessorato riguarderà la copertura totale o parziale delle spese di viaggio con l'obbligo di pubblicizzare la sponsorizzazione dell'Amministrazione regionale.

Per tali iniziative, i soggetti interessati, entro trenta giorni dal rientro in Italia o dalla fine della manifestazione, devono presentare:

a) dettagliata relazione sull'iniziativa alla quale hanno partecipato;

b) giustificativi di spesa in originale, fiscalmente regolarizzati e quietanzati.

C.5 - Pubblicità. La strategia pubblicitaria, in Italia e all'estero, si articolerà nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, attraverso i seguenti canali.

C.5.1. - Stampa.

L'attività promopubblicitaria dell'Amministrazione nel settore considerato si avvarrà delle testate (quotidiani, periodici, riviste specializzate) nazionali ed estere a grande diffusione per il recupero della migliore immagine dell'Isola e la sollecitazione del bisogno di consumo dell'offerta regionale.

Gli interventi pubblicitari, sia di immagine che di informazione, si porranno, altresì, a supporto delle iniziative di commercializzazione dell'offerta turistica siciliana nei mercati di intervento interessati e terranno conto dell'importanza dei singoli mercati nazionali nell'ottica della potenziale domanda da essi espressa.

L'intervento sarà effettuato su periodici, quotidiani, riviste specializzate a diffusione internazionale e nazionale, con esclusione della stampa prettamente locale.

I giornali devono dimostrare, anche attraverso apposita dichiarazione:

a) la diffusione presso i paesi più interessati all'offerta turistica siciliana;

b) l'indicazione delle agenzie all'estero o in Italia presso le quali sono reperibili;

c) la tiratura non inferiore a 10.000 - 15.000 copie.

C.5.2 - Radio e televisione.

Gli strumenti considerati saranno utilizzati quali veicoli immediati di comunicazione e informazione sul prodotto globale dell'Isola nelle sue molteplici articolazioni suscettibili di effetti promozionali e turistici: l'Amministrazione prevede, a tal fine di avvalersi dei servizi delle radio e televisioni pubbliche o private di grande diffusione a livello nazionale ed estero, secondo criteri di economicità ed in base alle norme del D.M. 4 luglio 1991, n. 439.

Sarà data priorità per tale forma di pubblicità, alle televisioni pubbliche e private di grande diffusione a livello nazionale e internazionale. Al riguardo potranno essere sottoscritte apposite convenzioni per la regolamentazione di tale servizio.

C.5.3 - Altri mezzi idonei.

Quali la cartellonistica, vetrine di esposizione, il directmail.

Sarà data priorità:

a) alla pubblicità all'estero su mezzi di trasporto, su linee di comunicazione internazionali e intercontinentali sia aerei che marittimi e ferroviari;

b) alla pubblicità effettuata attraverso cartellonistica e vetrine di esposizione, esclusivamente fuori dalla Sicilia e in:

1) località sedi di grandi avvenimenti sportivi, culturali e turistici;

2) aeroporti, stazioni marittime e ferroviarie;

3) aree metropolitane;

4) sedi autostradali, previo accordo da stipulare con gli enti o le società concessionarie.

C.5.4 - Produzione, acquisizione e spedizione del materiale promopubblicitario ed informativo destinato alla distribuzione divulgativa presso gli operatori turistici, albergatori, agenti di viaggio, uffici italiani all'estero, enti ed istituzioni del turismo e l'utenza in genere interessata all'offerta turistica regionale.

Il materiale di cui trattasi sarà finalizzato prevalentemente all'informazione sulle strutture, infrastrutture e servizi turistici complementari dell'Isola, sui beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici di rilievo e fruibilità turistica esistenti nel territorio della Regione.

Sarà data priorità alla realizzazione di:

a) annuario alberghi;

b) brochures contenenti pacchetti che consentono l'abbattimento dei prezzi alberghieri, specialmente nel periodo di bassa stagione;

c) video e guide interessanti il territorio regionale con la indicazione di itinerari turistici concernenti segmenti omogenei di turismo;

d) video illustranti le testimonianze archeologiche, monumentali, artistiche, ambientali dell'intero territorio regionale;

e) posters e calendari artistici riproducenti aspetti turistici dell'Isola.

Per la realizzazione delle iniziative summenzionate saranno rispettate le vigenti disposizioni di legge comunitarie e regionali e i diritti di esclusiva coperti da copyright.

Per quanto riguarda l'acquisizione sarà data priorità a:

a) materiale concernente aspetti artistici, monumentali culturali ed ambientali di particolari zone della Sicilia, turisticamente rilevanti;

b) video relativi agli aspetti di cui alla precedente lettera a);

c) monografie di particolare pregio di autori siciliani o che riguardino la Sicilia;

d) volumi riguardanti aspetti folkloristici, artigianali, culinari della Sicilia;

e) cartine stradali, con annesse descrizioni dei luoghi turistici maggiormente rilevanti;

f) brochures finalizzate all'informazione sulle infrastrutture e servizi turistici complementari dell'Isola o che propongono itinerari turistici interessanti segmenti omogenei in più province;

g) oggetti di artigianato siciliano aventi caratteristiche e finalità promozionali.

La produzione e l'acquisizione del materiale promopubblicitario sarà effettuata compatibilmente alle esigenze di far fronte ai propri compiti istituzionali.

d) Attività di controllo dei risultati.

E' questa un'attività del gestore del piano ed è intesa come processo costante mediante il quale si accerta se si sta operando in modo efficace ed efficiente.

L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio sistema informativo che consenta diversi tipi di controllo sia sui risultati raggiunti, che sull'efficienza ed efficacia delle risorse utilizzate.

La ricerca esterna sarà effettuata tramite organismi altamente qualificati, scelti in base a dimostrata attività specifica nel settore e disciplinati da apposita convenzione

Capitolo 47706

CONTRIBUTI

Legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

Manifestazioni realizzate a cura delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, delle Aziende autonome dl soggiorno e turismo.

Preliminarmente le manifestazioni devono essere incluse nei programmi di attività delle Aziende anzidette e nel calendario regionale.

Delle stesse dovrà essere dimostrata:

a) l'acclarata tradizione culturale;

b) il richiamo turistico o di intrattenimento

c) la presenza di adeguate strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere al fine di intrattenere il turista presente.

Capitolo 47707

Sussidi straordinari in favore di organismi di turismo sociale e giovanile per spese generali, di organizzazione e di funzionamento legge regionale n. 78/81, art. 5 e legge regionale n. 31/84, art. 23.

Sono ammessi all'intervento finanziario regionale:

1) enti di emanazione sindacale;

2) enti di emanazione cooperativistica;

3) altri organismi di turismo sociale con competenza territoriale regionale o interprovinciale.

A fini dell'ammissione all'intervento finanziario regionale gli enti e organismi di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 devono essere iscritti all'albo regionale istituito con decreto assessoriale del 10 novembre 1981 e possedere i requisiti previsti dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti del 17 novembre 1983.

Percentuale di intervento

L'intervento finanziario dell'Assessorato viene ripartito nel modo seguente:

- 50% dello stanziamento previsto nel bilancio regionale in favore di enti di emanazione sindacale o di enti di emanazione cooperativistica;

- 35% dello stanziamento previsto nel bilancio regionale in favore di altri organismi di turismo sociale con competenza territoriale regionale o interprovinciale;

- 15% dello stanziamento previsto nel bilancio regionale in favore di enti nazionali con rappresentanza regionale.

Capitolo 47709

CONTRIBUTI

Legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, art. 20.

Contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche ricreative, sportive che possono costituire per il forestiero attrattiva ed occasione di prolungamento del proprio soggiorno e siano promosse a cura delle associazioni pro - loco di cooperative o di altri enti ed Associazioni regolarmente costituite.

Per analogia si applicano i criteri previsti per il capitolo 47706.

Capitolo 48251

CONTRIBUTI

Legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1.

Le società sportive siciliane che partecipano ai campionati del settore professionistico o dilettantistico della massima serie possono avvalersi delle provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18. Le società sportive ammesse al contributo dovranno stipulare apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con l'indicazione specifica della località turistica o della produzione tipica siciliana.

La misura del contributo viene determinata in relazione a:

a) rilevanza del campionato;

b) numero trasferte e relative percorrenze chilometriche realizzate fuori dell'ambito regionale;

c) numero componenti le squadre.

I criteri per la presentazione dell'istanza e i parametri relativi ai contributi vengono fissati dall'apposito Comitato regionale per la programmazione sportiva.

Capitolo 48301

Legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 12 e 16.

Per la concessione dei contributi per attività sportiva previsti dalla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, articoli 12 e 16 viene predisposto apposito piano generale di massima di riparto da sottoporre alla competente Commissione dell'ARS. In tale piano vengono fissati i criteri per l'attribuzione dei contributi alle singole società.

Per la predisposizione del piano in parola, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute all'art. 14, 1° comma della legge regionale n. 8/78 che prevede gli elementi preferenziali che si riportano:

a) per le società sportive: volume di attività svolta nell'anno precedente, quale risulta dall'attestazione della competente federazione sportiva;

b) per gli enti di promozione sportiva si tiene conto di:

1) tipologia attività svolta;

2) numero delle società affiliate;

3) iniziative promozionali di base;

c) per i centri di addestramento e avviamento allo sport si tiene conto di:

1) giudizio espresso dalla competente federazione;

2) funzionalità del centro stesso;

3) tipologia impianti realizzati;

4) numero iscritti.

Per l'attività sportiva scolastica si tiene conto di:

1) numero delle scuole facenti parte del distretto scolastico;

2) popolazione scolastica;

3) partecipazione alle attività sportive.

Per la ripartizione in termini economici si fa riferimento alle disposizioni contenute all'art. 14, 2° comma, della legge regionale n. 8/78 che prevedono la concessione del:

- 50% alle società sportive che effettuano attività agonistica;

- 25% ai centri di addestramento e avviamento, allo sport;

- 15% agli enti di promozione sportiva;

- 10% attività sportiva scolastica.

In presenza dei requisiti richiesti e accertati e in base alle domande prevenute, l'Assessorato provvede all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riparto con l'attribuzione del contributo alle singole società, enti di promozione etc.

Capitolo 48304

CONTRIBUTI

Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21.

Le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, partecipanti ai campionati nazionali di serie "A", possono avvalersi delle provvidenze previste dall'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, inoltrando apposita istanza a mezzo raccomandata entro il 3l agosto di ogni anno.

La misura del contributo viene determinata in relazione a:

a) rilevanza del campionato;

b) numero trasferte e relative percorrenze chilometriche realizzate fuori dell'ambito regionale;

c) numero componenti le squadre.

I criteri per la presentazione dell'istanza e i parametri relativi ai contributi vengono fissati dall'apposito Comitato regionale per la programmazione sportiva.

Capitolo 48305

CONTRIBUTI

Legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4.

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati del settore professionistica o dilettantistico della massima serie possono avvalersi delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18. Le società sportive ammesse a contributo dovranno stipulare apposito contratto di sponsorizzazione tra la società sportiva e aziende siciliane.

La misura del contributo viene determinata in relazione a:

a) rilevanza del campionato;

b) numero trasferte e relative percorrenze chilometriche realizzate fuori dell'ambito regionale;

c) numero componenti le squadre.

I criteri per la presentazione dell'istanza e i parametri relativi ai contributi vengono fissati dall'apposito Comitato regionale per la programmazione sportiva.

Capitolo 87502

CONTRIBUTI

Contributi nelle spese per l'esercizio di collegamento continuativo di prevalente interesse turistico e per i servizi di carattere non continuativo di interesse turistico.

Leggi regionali n. 46/67, artt. 24 e 25; n. 32/72, art. 15; n. 119/77, art. 1; n. 31/84, art. 23; 1 settembre 1993, n. 25, art. 117.

I contributi previsti dall'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charters e I.T. a mezzo aereo, ferrovia, navi e pullamans "destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aereomobili per il trasporto di turisti in Sicilia, nonchè alle agenzie di viaggio italiane e straniere per trasporti effettuati a mezzo I.T. ovvero a mezzo ferrovie, navi, pullmans", sono commisurati al 20% del costo sostenuto.

Per quanto attiene il trasporto turistico a mezzo voli charters e a mezzo pullmans, il contributo verrà erogato semprecchè i suddetti mezzi di trasporto risultino occupati da almeno il 60% della loro capacità, computato sugli arrivi di provenienza extraregionale.

La fruizione dei contributi di cui sopra è finalizzata all'abbattimento delle tariffe in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti.

Per i fini previsti dalla legge, gli operatori turistici e le agenzie di viaggio riconosciute dai paesi di appartenenza, interessate alle agevolazioni, devono presentare i programmi per l'anno successivo improrogabilmente entro il 31 ottobre.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, approverà entro 60 giorni successivi al 31 ottobre, con proprio decreto, il piano dei programmi operativi sulla base delle istanze presentate.

Il contributo viene determinato sulla base della documentazione che attesti il costo del trasporto preventivato e programmato unicamente per la destinazione Sicilia.

Capitolo 88404

Contributi a favore di enti pubblici, enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o regionali, enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature, purchè funzionali e dichiarati agibili per l'attività sportiva.

Soggetti che possono beneficiare del contributo:

a) enti pubblici;

b) enti;

c) istituti e società sportive regolarmente costituite conosciute dai competenti organi federali o regionali;

d) enti di promozione sportiva.

Documentazione richiesta: si rinvia alla circolare esplicativa.

Termine per la presentazione dell'istanza: entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale dovrà essere predisposto il piano di intervento.

Determinazione priorità:

1) realizzazione di piccoli impianti ubicati nelle periferie dei comuni capoluoghi di provincia;

2) realizzazione nei centri sprovvisti di impianti sportivi e per il tempo libero;

3) adeguamento alle norme sanitarie, alla normativa antincendio e all'abbattimento delle barriere architettoniche e alle specifiche normative in campo sportivo.