
LEGGE REGIONALE 17 maggio 1984, n. 31
G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21
Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/2014 e con annotazioni alla data 24 dicembre 2024)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La spesa autorizzata dall'art. 1 lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 1.550 milioni.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad assumere iniziative per la realizzazione in Sicilia, negli anni 1984 e 1985, di manifestazioni di risonanza internazionale.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni predetti.
La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 300 milioni.
Il fondo per la concessione di crediti turistici senza interessi, istituito con l'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è finanziato, per l'anno finanziario 1984, per lire 300 milioni.
Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impiego di lire 10.000 milioni.
(integrato dall'art. 115 della L.R. 25/93)
Il Comitato tecnico (1) di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 è così costituito:
- dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o un suo delegato, presidente;
- dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti o un suo delegato, vicepresidente;
- dall'ispettore tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;
- dall'ispettore regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità o un suo delegato;
- dal direttore regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o un suo delegato;
- dall'ispettore regionale tecnico o un suo delegato.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla modifica del Comitato in carica.
A tutti i componenti del Comitato tecnico e del Comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico, rispettivamente previsti dagli articoli 8 e 11 della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78, spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, secondo le vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Comitato soppresso dall'art. 49, comma 1, della L.R. 30/97.
Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
Per le finalità dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni.
Nella spesa di cui al precedente comma è compresa la somma di lire 7.000 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del santuario "Madonna delle lacrime".
I tassi di interesse a carico dei beneficiari di contributi o finanziamenti, previsti dalle leggi regionali in materia di credito destinato ad iniziative alberghiere o ricettive, sono unificati al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.
Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Limitatamente alle spese relative alla realizzazione di impianti fissi, l'Istituto è autorizzato ad effettuare finanziamenti fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile".
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni di finanziamento in corso per le quali non è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo o non siano ultimati i lavori.
Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.S.S.), previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1984, di lire 6.344 milioni, di cui lire 3.172 milioni riferite all'anno 1983.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alla fondazione Andrea Biondo di Palermo, a carico del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984, un contributo straordinario di gestione di lire 400 milioni, sulla base di una documentata relazione tecnico-amministrativa del legale rappresentante di detta Fondazione.
La spesa autorizzata dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, in favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 9.616 milioni, di cui lire 4.808 milioni riferite all'anno 1983.
L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è incrementato, per l'anno finanziario 1984, di lire 1.800 milioni per ciascuno dei predetti Teatri, di cui la metà riferita all'anno 1983.
Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania sono corrisposti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54.
Per le finalità richiamate dall'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 1.900 milioni.
Per le finalità richiamate dall'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 9.500 milioni.
Il terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è così modificato:
"Per i servizi di collegamento richiesti dai comuni ed effettuati ad integrazione di quelli esistenti dalla SIREMAR con mezzi idonei e moderni a costi pari o inferiori a quelli offerti dai liberi armatori, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi pari alle differenze tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della Società, limitatamente ai predetti servizi".
(sostituito dall'art. 117 della L.R. 25/93 e modificato dall'art. 74, commi 1 e 2, della L.R. 6/2001)
1. I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli charter, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia sono corrisposti fino al 18 per cento del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16 per cento per l'anno 2001 e fino al 14 per cento per l'anno 2002. Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003.
2. Le provvidenze del presente articolo, pubblicizzate in brochure, sono finalizzate ad abbassare i costi per il trasporto di turisti che pernottano in Sicilia per non meno di sei notti.
3. L'Assessore regionale per i turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l'anno successivo entro il 31 ottobre.
4. --------------------- (comma abrogato) (1)
5. I contributi per i trasporti effettuati a mezzo "Inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman, destinati alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l'abbattimento delle tariffe in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti sono commisurati percentualmente ai voli charters.
6. Il procedimento di cui al comma 3 viene applicato anche per i contributi previsti dal comma 5.
Comma abrogato dall'art. 74, comma 2, della L.R. 6/2001.
Per l'organizzazione della Conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno finanziario 1984.
Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 450 milioni.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni.
La somma di cui al presente articolo è destinata al completamento di opere iniziate anche con finanziamenti diversi da quelli regionali.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 4.000 milioni e per l'anno 1985 di lire 2.000 milioni, per impianti sportivi il cui importo viene elevato fino a lire 400 milioni.
(integrato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 21/2014)
Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi "Cibali" di Catania, "Favorita" di Palermo, "Esseneto" di Agrigento, "Celeste" di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina, le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.
Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A" e di serie "B", è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania.
Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.
Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.
Cfr. la disciplina dettata dai seguenti Decreti Turismo, Sport e Spettacolo:
- 22 novembre 2024, n. 3904, 18 dicembre 2024, n. 4562 e 24 dicembre 2024, n. 4719, per la stagione sportiva 2023-2024.
- 12 dicembre 2023, n. 3383, per l'esercizio finanziario 2023.
- 5 maggio 2023, n. 625, 10 maggio 2023, n. 707 e 13 dicembre 2023, n. 3441, per la stagione sportiva 2022-2023.
- 27 ottobre 2022, n. 2818, per la stagione sportiva 2021-2022.
- 27 dicembre 2021, n. 4037, per l'esercizio finanziario 2021.
- 21 ottobre 2021, n. 2885, per la stagione 2020-2021.
- 31 dicembre 2020, n. 3451, per la stagione 2019/2020.
- 30 novembre 2020, n. 2888, per la stagione 2019/2020, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 4 dicembre 2020, n. 60.
- 17 novembre 2020, n. 2712, per la stagione 2019/2020, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 27 novembre 2020, n. 59.
- 27 dicembre 2021, n. 4040 e 16 dicembre 2019, n. 3401/S5, per la stagione 2018/2019, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 27 dicembre 2019, n. 58.
- 7 ottobre 2019, n. 2593, per la stagione sportiva 2018/2019, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 11 ottobre 2019, n. 46.
- 19 ottobre 2018, n. 2628, per la stagione sportiva 2017/2018, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 26 ottobre 2018, n. 46;
- 23 luglio 2015, per la stagione sportiva 2014/2015;
- 15 ottobre 2014, per la stagione sportiva 2013/2014;
- 3 ottobre 2012, per la stagione sportiva 2011/2012;
- 21 luglio 2011, per la stagione sportiva 2010/2011;
- 31 agosto 2010, per la stagione sportiva 2009/2010;
Cfr. la disciplina dettata dai seguenti Decreti Turismo, Comunicazioni e Trasporti:
- 11 agosto 2009, per la stagione sportiva 2008/2009;
- 23 luglio 2008, per la stagione sportiva 2007/2008;
- 25 luglio 2007, per la stagione sportiva 2006/2007;
- 14 novembre 2006, per la stagione sportiva 2005/2006;
- 16 novembre 2005, per la stagione sportiva 2004/2005.
Per le finalità di cui all'art. 69 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata per l'anno finanziario 1984, la reiscrizione della somma di lire 5.000 milioni del cap. 87371 del bilancio della Regione.
Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-1986 la spesa complessiva di lire 255.260 milioni, di cui lire 226.760 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 226.760 milioni per l'anno 1984, in lire 18.500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 10.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 33.360 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 193.400 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
A decorrere dall'anno 1985, le spese autorizzate con gli articoli 1, primo comma, 2, primo comma, 4, primo comma, 9, 11, 12, 16 e 21, secondo comma, e, a decorrere dall'anno 1986, la spesa autorizzata con l'art. 3, primo comma, sono iscritte in bilancio in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.