
ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 novembre 2001
G.U.R.S. 4 gennaio 2002, n. 1
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: "Norme sull'agriturismo";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto lo schema contenente l'abolizione dei punteggi e l'introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001;
Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006;
Decreta:
Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende agrituristiche, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.
Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende agrituristiche entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono inviare al l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.
L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in forma integrale, comprensiva degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti.
Palermo, 29 novembre 2001.
CASCIO
Allegato A
ALLOGGI AGRITURISTICI
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006
Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti letto nelle camere saranno le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto, mq. 12 se a due posti letto, mq. 16 se a tre posti letto, mq. 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili.
Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.
Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 87, gli alloggi agrituristici devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell'acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica);
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, WC con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno;
- cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria;
- interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione.
Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella.
I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:
A - Requisiti e servizi;
B - Contesto e attività caratteristiche;
C - Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati.
Tabella A - Requisiti e servizi
1. Edifici di pregio
2. Arredi di pregio
3. Biancheria di pregio
4. Ampi spazi interni
5. Riscaldamento e condizionamento nei locali comuni ed in tutte le camere
5.1 Sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere
6. Cucina
7. Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli appartamenti)
7.1 Bagni completi per tutte le camere
7.2 Bagni completi per il 50% delle camere
8. Telefono nell'alloggio
9. Cambio biancheria ogni giorno
9.1 Cambio biancheria a giorni alterni
9.2 Cambio biancheria due volte la settimana
10. Prima colazione
11. Ristorazione
Tabella B - Contesto e attività caratteristiche
1. Significativo contesto paesaggistico e naturalistico
2. Coltivazioni
3. Allevamento
4. Agricoltura ecocompatibile
5. Trasformazione prodotti
6. Vendita diretta
7. Assistenza agli ospiti
8. Sala incontro
9. Attività artigianali e culturali
10. Spazio espositivo di prodotti tipici della zona
Tabella C - Attrezzature sportive e ricreative
1. Piscina
2. Tennis
3. Bocce
4. Campo da gioco
5. Parco bambini
6. Ping pong
7. Agricampeggio
8. Equitazione
9. Attività faunistico-venatoria
10. Pesca
11. Biciclette
12. Spazi attrezzati
13. Altro
Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9:
Esercizi a 5 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
- tabella A - almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9 (otto voci);
-tabella B - Almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sette voci);
- tabella C - almeno nove parametri.
Esercizi a 4 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
- tabella A - almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.8 e A.9 (sei voci);
- tabella B - sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sei voci);
- tabella C - almeno sette parametri.
Esercizi a 3 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
- tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque voci);
- tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci);
- tabella C - almeno sei parametri;
Esercizi a 2 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
- tabella A - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6 e A.9.2 (tre voci);
- tabella B - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6 (due voci);
- tabella C - almeno quattro parametri;
Esercizi ad 1 stella: soli requisiti minimi.
Riferimenti per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi:
- A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione;
- A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell'accoglienza e in buono stato di funzionalità e di manutenzione;
- A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti;
- A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni;
- A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all'interno degli appartamenti o della struttura. Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti;
- B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di strade di grande comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di riposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;
- B.2 - Coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza;
- B.3 - Allevamenti: si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale;
- B.4 - Agricoltura ecocompatibile: deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;
- B.5 - Trasformazione dei prodotti: ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente;
- B.6 - Vendita diretta: si deve trattare della vendita di almeno due prodotti tipici della zona, i quali subiscono una specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di origine e tipicità;
- B.7 - Assistenza agli ospiti: sussiste quando vi sia la residenza dell'operatore in azienda o quando sussista la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica;
- B.8 - Sala di incontro: si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchierare, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società;
- B.9 - Attività artigianali/culturali: si tratta dell'organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni di coinvolgimento dell'ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori.
Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.4 - Campo da gioco: si intende un'area in erba, o terra battuta, sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.5 - Parco per bambini: si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccini, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.7 - Agricampeggio: agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle;
- C.8 - Equitazione: si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;
- C.9 - Attività faunistico-venatoria: si ritiene esistente il parametro quando esiste nell'azienda la possibilità di praticare le suddette attività, purché con buona accessibilità;
- C.10 - Pesca: si tratta dell'opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un'attività non soggetta a licenza pubblica;
- C.11 - Biciclette: deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari al 50% delle persone ospitabili;
- C.12 - Spazi attrezzati: si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto, ecc. all'interno dell'azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio . . .) e di segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento.