
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 6 giugno 1994
G.U.R.S. 9 luglio 1994, n. 34
Istituzione nell'albo regionale degli enti di assistenza della sezione per il servizio di telesoccorso a favore degli anziani.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 maggio 1986, n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi a favore degli anziani;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi socio - assistenziali in Sicilia;
Visto il decreto 29 marzo 1989, con il quale è stato istituito l'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 27/90, i comuni singoli o associati sono autorizzati ad includere tra gli oneri del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, di cui agli artt. 11 delle leggi regionali prima ricordate n. 87/81 e n. 14/86, l'installazione e la gestione dell'impianto di telesoccorso;
Visto il decreto 23 novembre 1992, di approvazione dello standard organizzativo del servizio di telesoccorso previsto dall'art. 11 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27;
Ritenuto, di conseguenza, di dovere istituire nell'albo regionale degli enti di assistenza di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86 apposita sezione per il servizio di telesoccorso, nella quale iscrivere gli enti e le istituzioni che intendano gestire detto servizio, previo accertamento del possesso dello standard organizzativo di cui al decreto 23 novembre 1992, limitatamente agli enti che risultano già iscritti al predetto albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare;
Decreta:
In attuazione dell'art. 11, III comma della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, è istituito nell'albo regionale degli enti di assistenza, di cui all'art. 26 della legge regionale di riordino n. 22/86, apposita sezione per il servizio di telesoccorso a favore degli anziani.
Possono essere iscritti:
- le II.PP.AA.BB. e gli enti dotati di personalità giuridica;
- le associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività socio-assistenziale;
- le società cooperative iscritte nella sezione cooperative sociali delle prefetture che abbiano come scopo sociale la gestione dei servizi socio - assistenziali ed educativi (legge n. 381/91);
- i consorzi di società cooperative costituiti per almeno il 70% da cooperative sociali.
Ai fini dell'iscrizione all'albo per il servizio di telesoccorso, gli enti sopra indicati sono tenuti a dimostrare:
a) di essere iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 per la tipologia assistenza domiciliare a favore degli anziani o di avere inoltrato richiesta di iscrizione supportata dalla prescritta documentazione;
b) di essere in grado di rispettare lo standard organizzativo del servizio di telesoccorso approvato con il decreto 23 novembre 1992.
Nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono approvate le istruzioni cui gli enti e le istituzioni dovranno attenersi in ordine alla documentazione da presentare a questo Assessorato, ai fini dell'iscrizione all'albo regionale per il servizio di telesoccorso.
Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 6 giugno 1994.
ORDILE
Allegato
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE TELESOCCORSO DELL'ALBO REGIONALE PREVISTO DALL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1986, N. 22
1) Istanza indirizzata all'Assessore regionale per gli enti locali, Direzione affari sociali, sottoscritta dal rappresentante legale, con firma autenticata, nella quale dovrà essere precisato che si richiede l'iscrizione per la gestione del servizio di telesoccorso.
2) Copia autenticata dell'atto di costituzione e del relativo statuto, muniti degli estremi di registrazione, in carta legale ove dovuto.
3) Copia autenticata del decreto di riconoscimento giuridico per gli enti dotati di personalità giuridica ai sensi della vigente legislazione.
4) Prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei servizi statutari e, per gli enti tenuti, copia dell'ultimo bilancio.
5) Elenco degli amministratori con le generalità complete, per le società cooperative certificato della sezione commerciale del tribunale con indicazione delle cariche sociali.
6) Elenco dei soci completo delle generalità e mansioni con specificazioni dei soci volontari.
7) Elenco degli operatori utilizzati (soci, dipendenti e volontari) distinti per qualifica e mansioni effettivamente svolte con riferimento allo standard organizzativo per la gestione de servizio di telesoccorso.
A fianco di ciascun nominativo dovrà indicarsi il numero di riferimento al registro soci o al registro matricola.
8) Certificazione relativa al rapporto intercorrente fra ente e gli operatori (fotocopia del registro soci e del libro matricola in copia autenticata).
9) Titoli professionali o attestati equipollenti degli operatori utilizzati (siano essi soci, dipendenti o volontari), in copia autenticata.
10) Descrizione tecnica della strumentazione e degli impianti utilizzati per il servizio di telesoccorso (centrale e periferica).
11) Certificazione di omologazione dell'impianto rilasciata dal Ministro delle poste e telecomunicazioni ovvero dall'Azienda telefonica di Stato.
12) Atto deliberativo del consiglio di amministrazione od organo amministrativo collegiale dal quale risultino:
a) le generalità complete del rappresentante legale dell'ente autorizzato a riscuotere le quietanze in nome e per conto dell'ente;
b) l'impegno a rispettare, per i dipendenti, le norme contrattuali e assicurative vigenti;
c) l'assicurazione dell'espletamento dell'assistenza continuativa per 12 mesi all'anno;
d) la disponibilità di operare in collaborazione con i servizi pubblici territoriali;
e) la disponibilità di un locale per la segreteria organizzativa e la centrale di ascolto (indicare ubicazione);
f) la disponibilità di mezzi di trasporto all'uopo attrezzati (indicare tipo).
13) Certificato di iscrizione al registro prefettizio (solo per le società cooperative).
14) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68) dalla quale risulti che gli operatori non siano soci o dipendenti di altri enti autorizzati od iscritti all'albo regionale ex artt. 26 e 28, legge regionale n. 22/86.
A richiesta dell'Assessorato l'ente è tenuto a produrre ogni ulteriore documentazione, anche integrativa, utile al completamento della domanda d'iscrizione.
N.B.: completata l'istruttoria verrà richiesta la certificazione antimafia - ex legge n. 55/90 - per le istituzioni private ed ecclesiastiche.