
LEGGE REGIONALE 7 agosto 1990, n. 27
G.U.R.S. 11 agosto 1990, n. 38
Modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani, e della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 30/1993 e con annotazioni alla data 13 marzo 1995)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Integrazione dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87
1. Gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni sono estesi all'acquisto di edifici da destinare a servizi residenziali per gli anziani.
Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87
1. All'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il costo della carta di circolazione rilasciata dall'AST agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente trova imputazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, su apposito stanziamento del bilancio regionale, rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il beneficio del trasporto gratuito è esteso alle vedove ed agli orfani dei caduti e dispersi in guerra, purché titolari di redditi non superiori ai limiti stabiliti per l'accesso gratuito".
Commissione consultiva per gli anziani
(modificato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 30/93)
1. L'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è sostituito dal seguente:
"In tutti i comuni della Regione Siciliana è costituita una commissione consultiva per gli anziani.
Essa è composta dal sindaco o da un assessore delegato che la presiede, da tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza e da quattro rappresentanti dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi.
La Commissione ha il compito di:
a) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi riguardanti i servizi socio-assistenziali per gli anziani;
b) vigilare sul rispetto degli standards previsti dalla legge, e richiedere ove necessario indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la giunta comunale e l'Assessore regionale per gli enti locali;
c) esprimere proprie proposte sull'organizzazione dei servizi.
Collaudo delle opere ammesse a contributo
1. Al collaudo delle opere ammesse ai contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni si provvede mediante nomina di collaudatori da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
Modifica della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14
1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è così sostituito:
"Per gli anziani aventi diritto alla gratuità del servizio di trasporto, e residenti in comuni non serviti dall'AST, i comuni provvedono all'acquisto di un abbonamento valevole sulla rete urbana ed extraurbana entro il limite di spesa di lire 200.000 annue".
2. All'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
"L'integrazione lavorativa degli anziani ha natura di intervento assistenziale a carattere socializzante".
3. All'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
"L'Assessore regionale per gli enti locali concede ai comuni, singoli od associati, che abbiano attivato i servizi anticipazioni a valere sui contributi spettanti in misura non superiore al 50 per cento dei contributi complessivamente assegnati nell'anno precedente."
Erogazione dei fondi ai comuni
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 all'erogazione ai comuni dei fondi necessari per la concessione agli aventi diritto del contributo annuo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, provvede l'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
2. Ai fini del comma 1, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è iscritto, a decorrere dall'esercizio 1991, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della rubrica Solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali.
Credito d'esercizio alle cooperative di servizio
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere alle cooperative di servizio iscritte all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, crediti d'esercizio a tasso agevolato a fronte delle convenzioni stipulate dalle medesime cooperative con i comuni, singoli od associati, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, sulla scorta delle deliberazioni dei comuni approvate dagli organi regionali e su attestazione dei sindaci di regolare svolgimento del servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione a gestione separata dell'IRCAC, istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è alimentato per il triennio 1990-1992 di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1990.
Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22
1. Il quarto comma dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è così sostituito:
"Si prescinde, inoltre, dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti che siano titolari di redditi non eccedenti il triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF".
Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali
1. Il comitato di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è integrato con quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali
1. E' istituita una commissione per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e per il controllo e la gestione del medesimo.
2. Della commissione fanno parte:
1) l'Assessore o un suo delegato che la presiede;
2) due componenti designati dalle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
3) un dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali;
4) un componente designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca scelto tra i funzionari del "Gruppo vigilanza" del medesimo Assessorato.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali.
4. Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza, nella misura che sarà determinata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.
Servizio di telesoccorso
1. I comuni singoli od associati sono autorizzati ad includere tra gli oneri del servizio assistenza domiciliare in favore degli anziani di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e all'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, l'installazione e la gestione dell'impianto di telesoccorso.
2. Il servizio di telesoccorso è destinato ad anziani che vivono soli o senza adeguato supporto familiare.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali è approvato lo standard organizzativo di cui devono essere in possesso gli enti e le istituzioni che intendono gestire il servizio, previa iscrizione in apposita sezione dell'albo regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. (1)
Con Decr. Ass. EE.LL. 23/11/92 è stato approvato lo standard organizzativo del servizio di telesoccorso previsto dall'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27.
Con Decr. Ass. EE.LL. 06/06/94 è stata approvata l'istituzione nell'albo regionale degli enti di assistenza della sezione per il servizio di telesoccorso a favore degli anziani, ed in allegato al decreto medesimo sono state indicate le istruzioni relative alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione di che trattasi.
Proroga delle convenzioni per la gestione degli asili nido
1. Allo scopo di migliorare i servizi degli asili nido i comuni e i loro consorzi possono prorogare le convenzioni, in vigore alla data di approvazione della presente legge, stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214. (1)
Con l'art. 4, comma 2, della L.R. 19/91 le convenzioni di cui all'art. 27 della L.R. 214/79, prorogate dall'articolo annotato, possono essere ulteriormente prorogate.
Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria
1. Per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatico-termali, nonché per attività ricreative, culturali e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, la spesa annua di lire 14.000 milioni.
2. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, settimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 12.000 milioni annui.
3. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, ottavo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore degli anziani ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dell'articolo 11 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 60.000 milioni annui.
4. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici destinati o da destinare a servizi residenziali o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, e ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che intendono costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (cap. 58801). (1)
5. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici per l'istituzione di servizi aperti, tra cui i centri diurni di assistenza, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che intendano costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (cap. 58802). (1)
6. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per l'installazione di impianti od acquisto di arredamenti e attrezzature per la dotazione di centri diurni di assistenza e di servizi residenziali, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa, rispettivamente, di lire 20.000 milioni in favore dei comuni, di cui 2.000 milioni ad incremento della dotazione di spesa prevista per l'anno 1990, e di lire 5.000 milioni in favore delle II.PP.A.B. nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.
7. Per la concessione di contributi in favore degli enti assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 integrato dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata per il triennio 1990-1992 la spesa di lire 30.000 milioni di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990.
8. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 la spesa annua di lire 10.000 milioni.
9. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 1990-1992 pari a lire 338.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 69.000 milioni per l'anno 1990 nel codice 05.05 e quanto a lire 134.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 nel codice 07.09 mediante riduzione delle relative disponibilità.
10. All'onere di lire 69.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede, quanto a lire 57.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 12.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. (2)