
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 18 marzo 1994
G.U.R.S. 4 aprile 1994, n. 27
Limiti di reddito ed interventi assistenziali del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. Parametri relativi all'anno 1994.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, sulla previdenza ed assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245, con il quale sono stati trasferiti alla Regione Siciliana, tra gli altri, i compiti del soppresso E.N.A.O.L.I.;
Visto il regolamento del disciolto E.N.A.O.L.I., approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1975, che prevede la determinazione annuale dei parametri economici ai fini delle prestazioni assistenziali (art. 71) - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 23 maggio 1975;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 - articolo 16, lettera i - che trasferisce ai comuni le funzioni di cui al D.P.R. n. 245/85;
Visto l'art. 4 del proprio decreto n. 76 dell'11 marzo 1987, che conferma i criteri osservati e le entità delle prestazioni prima assicurate dagli enti soppressi, fino all'entrata in vigore del primo piano triennale di cui all'art. 51 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Visto il comma 1 bis dell'art. 2 della legge n. 438 del 14 novembre 1992 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 18 novembre 1992), che determina la misura degli aumenti e di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, nonchè dei trattamenti pensionistici indennitari, nella percentuale dell'1,8 e 1,7 a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 20 novembre 1993, concernente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 15 dicembre 1993);
Visto il proprio decreto n. 4 dell'8 maggio 1993, relativo ai livelli di reddito ed alle prestazioni ex E.N.A.O.L.I. riferiti all'anno 1993;
Rilevato che il tasso d'inflazione su base annua, attestato al mese di gennaio 1994, è del 4,2% rispetto a gennaio 1993;
Considerato, pertanto, che occorre procedere, per l'anno 1994, alla rideterminazione dei livelli di reddito ed alla rivalutazione delle prestazioni previste dal predetto regolamento: i primi in relazione agli intervenuti aumenti dei minimi pensionistici; le seconde tenendo conto che il tasso di inflazione a base annua (gennaio 1993 - gennaio 1994) è pari al 4,2% (indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT);
Decreta:
Articolo Unico
Prestazioni ex E.N.A.O.L.I. (legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 - art. 16, lett. i). Adeguamento parametri - anno 1994.
I livelli di reddito per l'ammissione ai benefici previsti dal regolamento del soppresso E.N.A.O.L.I., per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, relativi all'anno 1994, sono fissati come segue, in n. 6 fasce di reddito:
1ª fascia - nessun reddito;
2ª fascia - importo aggiornato pensione sociale: lire 343.250 mensili - L. 4.462.250 annue;
3ª fascia - importo minimo pensione INPS, ex lavoratori autonomi; importo minimo pensione INPS, ex lavoratori dipendenti con meno di 780 contributi: L. 602.350 mensili - L. 7.830.550 annue;
4ª fascia - importo minimo pensione INPS, ex lavoratori dipendenti con più di 780 contributi: L. 641.106 mensili - L. 8.334.378 annue;
5ª fascia - importo ministeriale del reddito del settore industriale rivalutato con decorrenza dall'1 luglio 1993 e considerato dall'INAIL per la erogazione della rendita: L. 1.178.374 mensili - L. 15.318.862 annue;
6ª fascia - doppio importo del minimo pensione INPS, ex lavoratori dipendenti con più di 780 contributi: L. 1.282.212 mensili - L. 16.668.756 annue, che costituisce il limite massimo per rientrare nell'assistenza economica dell'ex E.N.A.O.L.I. per nucleo con genitore superstite e 1 minore.
Interventi assistenziali mensili e annuali per nuclei con genitore superstite e 1 minore orfano:
- 1ª fascia: L. 637.000 mensili L. 7.644.000 annuali; - 2ª fascia: L. 321.000 mensili L. 3.852.000 annuali; - 3ª fascia: L. 171.000 mensili L. 2.052.000 annuali; - 4ª fascia: L. 118.000 mensili L. 1.416.000 annuali; - 5ª fascia: L. 51.000 mensili L. 612.000 annuali; - 6ª fascia: L. 44.000 mensili L. 528.000 annuali.Per nuclei con più orfani sono aggiunte tante quote mensili di L. 44.000, o annue di L. 528.000, quanti sono gli orfani oltre il primo.
Intervento minimo: L. 182.000.
Altre prestazioni ex E.N.A.O.L.I.
- Una tantum:
L 374.000 con l'aggiunta di L. 182.000 per ogni orfano oltre il primo.
- Retta massimale per affidamenti familiari completi:
L. 625.000 mensili eccezionalmente elevabili del 30% in caso di comprovata necessità.
Per i minori unici titolari di minimo pensionistico, la retta per affidamento familiare completo va elevata a 686.000 mensili.
- Retta massimale per affidamenti familiari diurni:
L. 408.000 mensili eccezionalmente elevabili del 30% in caso di comprovata necessità.
- Spese indispensabili per affidamenti familiari e convittuali (1ª ammissione): mass. L. 945.000 annue per vestiario.
- Retta per assistenza domiciliare: mass. L. 411.000 mensili per nucleo.
- Retta per pensioni in famiglia: mass. L. 402.000 mensili.
- Retta per affidamenti ad asili nido: mass. L. 258.000 mensili.
- Contributi per recupero scolastico: mass. L. 284.000 mensili.
- Contributi per diete alimentari: mass. L. 284.000 mensili.
- Rette da corrispondere dall'1 gennaio 1994 agli istituti che provvedono al ricovero dei minori (decreto n. 3.000 dell'11 gennaio 1994):
- minori covittori
- minori convittori L. 24.200 giornaliere - minori semiconvittori L. 16.000 giornaliere - minori semiconvittori che frequentano scuole pubbliche esterne alla struttura assistenziale L. 12.800 giornaliere - minori semiconvittori che frequentano scuole parificate esterne alla struttura assistenziale L. 13.700 giornaliere
Impegni aggiuntivi:
- diete speciali: fino a L. 3.400 giornaliere;
- rinnovo vestiario: fino a L. 1.800 giornaliere;
- libri, tasse scolastiche, materiale didattico: fino a L. 1.700 giornaliere;
- enuresi: fino a L. 1.800 giornaliere;
- encopressia: fino a L. 2600 giornaliere;
- piccole spese personali; fino a L. 1.400 giornaliere;
- lezioni scolastiche individuali: fino a L. 2.500 giornaliere.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 18 marzo 1994.
ORDILE