
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 1 giugno 1998
G.U.R.S. 18 luglio 1998, n. 35
Modifica del decreto 14 maggio 1997, concernente criteri da seguire nell'attività erogativa agli enti assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità alloggio.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Visto l'art. 11, 4° comma, della legge regionale n. 5 del 30 marzo 1998 che assegna alla disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per l'anno 1998 lo stanziamento di L. 15.000 milioni - capitolo 18956 - da destinare alla copertura della spesa di gestione, anche in convenzione, di comunità-alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze civili ed amministrative;
Visto il decreto n. 548 del 14 maggio 1997, registrato alla C.C. il 4 giugno 1997, reg. n. 1, fg. n. 27, con il quale sono stati fissati ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91 i criteri e le modalità di erogazione ai comuni delle somme necessarie per la gestione delle comunità alloggio;
Visto il decreto n. 1123 dell'1 giugno 1998, con il quale sono stati rideterminati per l'anno 1998 gli importi dei compensi fissi mensili per ogni posto riservato e delle rette giornaliere di mantenimento che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti convenzionati sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (+ 1,7%);
Considerato che il citato decreto n. 548/97 ha fissato al febbraio di ogni anno il termine per la presentazione da parte dei comuni delle richieste di finanziamento sia per le comunità già attivate che per quelle di nuova istituzione subordinando l'approvazione del piano complessivo di spesa al parere della Commissione regionale per i problemi della devianza e della criminalità;
Considerato che, in applicazione dell'atto d'indirizzo generale in materia dei servizi socio-assistenziali contenuto nel D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, ai comuni si è fatto obbligo di assicurare la continuità dei servizi residenziali mediante la stipula di convenzione-tipo su base triennale al fine di porre a profitto la sperimentazione progettuale e la qualità del rapporto relazionale tra gli educatori ed i minori ospiti delle comunità;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della medesima convenzione-tipo si fa obbligo ai comuni di corrispondere a trimestri anticipati l'entità dei compensi mensili con esposizione degli stessi enti locali per gli eventuali ritardi conseguenti alla liquidazione di quanto convenuto, anche per effetto dei tempi richiesti dall'Assessorato sia per l'approvazione dei piani di spesa che per l'effettivo accredito delle somme assegnate;
Considerato che la gestione di comunità-alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile si colloca quale servizio residenziale a carattere sovracomunale con onere non recuperabile, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/86 u.c., nei confronti dei comuni di origine o di residenza per l'inapplicabilità nei confronti dei comuni siciliani delle disposizioni in materia di domicilio di soccorso;
Considerato che per la costante riduzione delle disponibilità finanziarie degli enti locali l'intervento regionale si qualifica sempre più necessario a sostegno dei comuni, singoli od associati, nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare misure protettive a favore dei minori a grave rischio di devianza;
Ritenuto, di conseguenza, di dovere assicurare agli enti assistenziali in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità e funzionalità la copertura finanziaria degli oneri sopportati senza soluzione di continuità con riduzione dei tempi necessari sia per l'approvazione dei programmi e piani di spesa che per l'accredito delle somme dovute senza, comunque, alcun pregiudizio per l'attività di controllo e verifica dei risultati cui sono chiamati i comuni e le autorità territoriali di riferimento.
Ritenuto, in conclusione, di dover modificare il citato decreto n. 548/97 nel testo appresso riportato;
Decreta:
I comuni, singoli od associati, nel cui territorio sono stati attivati negli esercizi precedenti e senza soluzione di continuità comunità-alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze civili ed amministrative, sono tenuti a produrre istanza di finanziamento per la gestione diretta od in convenzione del presidio assistenziale entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente.
Le istanze dovranno essere corredate da apposita relazione a firma del sindaco e del responsabile del servizio sociale riportante elementi di valutazione sul funzionamento del servizio in oggetto con riguardo:
- agli obiettivi ed agli interventi di protezione sociale promossi a difesa dei minori, adolescenti e giovani in difficoltà od a rischio di devianza;
- ai provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità giudiziaria minorile, anche per l'area penale esterna, per inidoneità temporanea delle famiglie, per situazioni di grave rischio sociale o di abbandono morale e materiale;
- ai risultati raggiunti in termini umani, sociali, formativi, scolastici, lavorativi;
- all'impiego del personale educativo e di assistenza per unità e profili;
- all'entità della spesa già sostenuta e che si prevede di sostenere nel corso dell'intero esercizio, all'impiego dell'assegnazione regionale con obbligo di certificazione a chiusura dell'esercizio delle somme complessivamente utilizzate.
Detta relazione dovrà essere, altresì, accompagnata dalla previsione di spesa per l'anno di riferimento nel rispetto degli impegni assunti in convenzione con l'ente gestore e con facoltà di aggiornamento all'indice annuo ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Relativamente all'esercizio 1998 i comuni sono facoltati ad inoltrare le istanze di finanziamento entro il termine ultimo del 30 giugno 1998, stante il ritardo intervenuto nella riassegnazione della dotazione finanziaria sul competente capitolo del bilancio regionale.
Sulla scorta delle istanze pervenute, l'Assessore regionale per gli enti locali approva il programma generale degli interventi assumendo il relativo impegno di spesa entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale, all'accredito della relativa somma ai comuni destinatari si provvede con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97 a semestre anticipato.
Per l'istituzione di nuove comunità-alloggio, con priorità per le città ed aree di maggiore rischio sociale, le istanze di finanziamento per la gestione diretta od in convenzione vanno presentate entro il medesimo termine del 31 ottobre di ciascun anno corredate dalla delibera della G.M. di istituzione del servizio e da una relazione del servizio sociale comunale, sulla condizione minorile del territorio di riferimento e sui rischi e le patologie anche di ordine familiare che per estesa povertà, degrado socio-culturale, microcriminalità possono coinvolgere i minori in fenomeni di devianza:
- sugli interventi di collaborazione assicurati all'autorità giudiziaria minorile anche in attuazione del D.P.R. n. 448/88;
- sulla presenza e le potenzialità delle organizzazioni del privato sociale e delle istituzioni pubbliche di assistenza ai fini dell'eventuale affidamento in gestione del servizio, purché in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità statutaria, strutturale ed organizzativa, oltre che di verificata esperienza progettuale;
- sulla previsione di spesa annua di gestione del servizio.
L'ammissione al finanziamento regionale delle nuove comunità rimane subordinata all'acquisizione di apposito parere della Commissione regionale per i problemi della devianza e della criminalità ed alla necessaria disponibilità di bilancio, la medesima commissione è sentita per i provvedimenti di sospensione o revoca degli interventi disposti nell'anno precedente e per l'elaborazione di linee di indirizzo di ordine generale sulle problematiche minorili.
Le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione al funzionamento, di vigilanza e controllo, di convenzionamento sia delle comunità già funzionanti che di quelle di nuova istituzione, rimangono determinate ai sensi della legge regionale n. 22/86 e del D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi della legge regionale n. 20/94 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 1 giugno 1998.
MISURACA
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 16 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 8.