
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 8 maggio 1993
G.U.R.S. 10 luglio 1993, n. 33
Limiti di reddito ed interventi assistenziali del soppresso E.N.A.O.L.I relativi all'anno 1993.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, sulla previdenza ed assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori sorti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245, con il quale sono stati trasferiti alla Regione Siciliana, tra gli altri, i compiti del soppresso E.N.A.O.L.I.;
Visto il regolamento del disciolto E.N.A.O.L.I., approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 maggio 1975, che prevede la determinazione annuale dei parametri economici ai fini delle prestazioni assistenziali (art. 71) - Gazzetta Ufficiale della Regione italiana n. 134 del 23 maggio 1975;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 - articolo 16, lettera i - che trasferisce ai comuni le funzioni di cui al D.P.R. n. 245/85;
Visto l'art. 4 del proprio decreto n. 76 dell'11 marzo 1987, che conferma i criteri osservati e le entità delle prestazioni prima assicurate dagli enti soppressi, fino all'entrata in vigore del primo piano triennale di cui all'art. 51 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1991), concernente la rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel settore industriale, a decorrere dall'1 luglio 1991, con valenza biennale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 dicembre 1992, concernente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1993 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1993);
Visto il proprio decreto n. 191 del 10 aprile 1992, relativo ai livelli di reddito ed alle prestazioni ex E.N.A.O.L.I. riferiti all'anno 1992;
Rilevato che il tasso d'inflazione attestato al mese di gennaio 1993 e del 4,3%, rispetto a gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1993);
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla rideterminazione, per l'anno 1993, dei livelli di reddito per l'erogazione delle prestazioni economiche ex E.N.A.O.L.I. e le rivalutazioni delle prestazioni stesse previste dal predetto regolamento: i primi in relazione agli intervenuti aumenti dei minimi pensionistici; le seconde tenendo conto del tasso di inflazione del 4,3% attestato nel mese di gennaio 1993;
Decreta:
Articolo Unico
Prestazioni ex E.N.A.O.L.I - legge regionale 9 maggi 1986, n. 22, art. 16, lett. i - adeguamento parametri - anno 1993.
I livelli di reddito per l'ammissione ai benefici previsti dal regolamento del soppresso E.N.A.O.L.I., per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani relativi all'anno 1993 sono fissati come segue:
- n. 1 - nessun reddito;
- n. 2 - importo aggiornato pensione sociale lire 329.200 mensili, L. 4.279.600 annui;
- n. 3 - importo minimo pensione INPS ex lavoratori autonomi; importo minimo pensione INPS ex lavoratori dipendenti con meno di 780 contributi: (L. 577.750 mensili, L. 7.510.750 annue);
- n. 4 - importo minimo pensione INPS ex lavoratori dipendenti con più di 780 contributi: L. 614.950 mensili, L. 7.994.350 annue);
- n. 5 - importo ministeriale del reddito del settore industriale rivalutato con decorrenza dall'1 luglio 1991 e considerato dall'INAIL per l'erogazione della rendita (L. 1.157.538 mensili, L. 15.048.000 annue);
- n. 6 - doppio importo del minimo pensione INPS ex lavoratori dipendenti con + 780 contributi (L. 1.229.900 mensili, L. 15.998.700 annue), che costituisce il limite massimo per rientrare nell'assistenza economica dell'ex E.N.A.O.L.I. per nucleo con genitore superstite e 1 minore.
Interventi assistenziali mensili e annuali per nuclei con genitore superstite e 1 minore orfano:
- 1ª fascia: L. 611.000 mensili, L. 7.332.000 annuali; - 2ª fascia: L. 308.000 mensili, L. 3.696.000 annuali; - 3ª fascia: L. 164.000 mensili, L. 1.968.000 annuali; - 4ª fascia: L. 113.000 mensili, L. 1.356.000 annuali; - 5ª fascia: L. 49.000 mensili, L. 588.000 annuali; - 6ª fascia: L. 42.000 mensili, L. 504.000 annuali.Per nuclei con più orfani: sono aggiunte tante quote mensili di L. 42.000 o annue di L. 504.000 quanti sono gli orfani oltre il primo.
Intervento minimo: L. 175.000.
Altre prestazione ex E.N.A.O.L.I
- Una tantum: L. 359.000 con l'aggiunta di L. 175.00 per ogni orfano oltre il primo.
- Retta massimale per affidamenti familiari completi: L. 600.000 mensili eccezionalmente elevabili del 30% in caso di comprovata necessità.
- Per i minori unici titolari di minimo pensionistico, la retta per affid. fam. completo va elevata a L. 658.000 mensili.
- Retta massimale per affidamenti familiari diurni L. 392.000 mensili eccezionalmente elevabili del 30% in caso di comprovata necessità.
- Spese indispensabili per affidamenti familiari e convittuali (1ª ammissione): massimale L. 907.000 annue per vestiario.
- Retta per assistenza domiciliare: mass. L. 394.000 mensili per nucleo.
- Retta per pensioni in famiglia: mass. L. 386.000 mensili.
- Retta per affidamenti asili nido: massimale L. 248.000 mensili.
- Contributi per recupero scolastico: massimale L. 273.000 mensili.
- Contributi per diete alimentari: mass. L. 273.000 mensili.
Nel caso di affidamenti convittuali per gli orfani in servizio sostitutivo, impegni aggiuntivi:
- diete speciali: fino a L. 3.300 giornaliere;
- rinnovo vestiario: fino a L. 1.700 giornaliere;
- libri, tasse scolastiche, materiale didattico: fino a L. 1.600 giornaliere;
- enuresi: fino a L. 1.700 giornaliere;
- encopesi: fino a L. 2.500 giornaliere;
- piccole spese personali: fino a L. 1.300 giornaliere;
- lezioni scolastiche individuali: fino a L. 2.400 giornaliere.
Anno 1993
Rette da corrispondere dall'1 gennaio 1993 agli istituti che provvedono al ricovero di minori.
Importi delle rette anno 1993 (D.A. n. 038 dell'11 gennaio 1993):
- minori semiconvittori L. 15.400 - minori convittori " 23.300 - Rette giornaliere da corrispondere ai minori semiconvittori che frequentano, all'interno della struttura assist1enziale: scuole pubbliche L. 12.400 scuole parificate " 13.200Il Direttore regionale della solidarietà sociale dell'Assessorato degli enti locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 8 maggio 1993.
GRILLO