Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 19 ottobre 1999

G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55

Rettifica del decreto 3 febbraio 1992, concernente determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Considerato che l'art. 5 della citata legge da facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;

Ritenuto che la valutazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del 19 dicembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale vengono apportate delle modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, che all'art. 17, commi 112 e 113, prevede il riordino delle scuole di specializzazione istituite nelle università sedi delle facoltà di giurisprudenza;

Ritenuto di dover riconoscere ai corsi di specializzazione per le intervenute modifiche, ed in osservanza del contenuto dell'art. 17, comma 111, della legge n. 127/97, una equiparazione al dottorato di ricerca al quale l'accomunano molteplici aspetti di ordine oggettivo, quale la durata, la selezione e al dissertazione finale, e soggettivo, quale il rilascio del titolo da parte dell'università, piuttosto che ad un semplice corso di perfezionamento o specializzazione di durata possibilmente inferiore e senza alcuna selezione per l'ammissione;

Visti i propri decreti datati 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, 19 giugno 1996 nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, ed infine il decreto 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998;

Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti le modifiche conseguenziali alla diversa valutazione del titolo professionale di specializzazione;

Accertato che il presente schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana con nota n. 41 del 22 marzo 1999, ai fini del parere della Commissione legislativa permanente per gli affari costituzionali e che lo schema trasmesso dalla Presidenza della Regione alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, con nota n. 1431 del 9 aprile 1999, è stato da quest'ultima trasmesso al Presidente della I Commissione legislativa con nota n. 13421 del 2 luglio 1999;

Rilevato che alla data odierna sono spirati tutti i termini assegnati alla I Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali e che in conseguenza il relativo parere deve intendersi favorevolmente reso;

Decreta:

Art. 1

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 3 febbraio 1992 è sostituito con il seguente:

"a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università".

Art. 2

Il testo della lettera a) dell'art. 4 del proprio decreto 3 febbraio 1992 è sostituito con il seguente:

"a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4".

Art. 3

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 19 giugno 1996 nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, è sostituito con il seguente:

"a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;

- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente;

- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca o per il diploma di specializzazione rilasciato dall'università".

Art. 4

Il testo della lettera a) dell'art. 3 del proprio decreto 19 giugno 1996, nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, è sostituito con il seguente:

"a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4".

Art. 5

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 15 settembre 1998 è sostituito con il seguente:

"a) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università".

Art. 6

Il testo della lettera a) dell'art. 4 del proprio decreto 15 settembre 1998 è sostituito con il seguente:

"a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4".

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione.

Palermo, 19 ottobre 1999.

BARBAGALLO