
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 9 aprile 1982
G.U.R.S. 8 maggio 1982, n. 21
Ulteriore modifica dell'art. 6 del D.A. 20 luglio 1981, concernente le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Visto il D.A. n. 560 del 20 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 5 settembre 1981, con il quale vengono impartite le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Visto il D.A. n. 91 del 28 gennaio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 6 marzo 1982, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1982 il termine per la presentazione, da parte delle aziende interessate, delle copie dei contratti e degli ordini ai fini del godimento del beneficio di cui all'art. 22 della legge regionale n. 96/81;
Considerato che a causa di difficoltà insorte nel corso delle trattative con la Soc. Montedison, principale committente, non sono stati ancora rinnovati i contratti che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto essere perfezionati, al più tardi, nel mese di marzo;
Ritenuto, pertanto, prorogare nuovamente la predetta scadenza almeno fino al 30 giugno 1982;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 6 del D.A. n. 520 del 20 luglio 1981, modificato con l'art. 1 del D.A. n. 91 del 28 gennaio 1982, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
"I singoli finanziamenti saranno erogati per il 30% del loro ammontare sullo stanziamento per l'anno finanziario 1981 e per il restante 70% allorquando sarà disponibile lo stanziamento per l'anno finanziario 1982 e sempre che entro il 30 giugno 1982 l'impresa, cui l'apertura di credito è stata concessa, presenti l'integrazione della fidejussione bancaria e/o della polizza fidejussoria nonchè due copie (delle quali una autenticata) dei contratti e degli ordini in essere alla data della richiesta del secondo utilizzo dell'apertura di credito che attestino la normale prosecuzione dell'attività lavorativa ed il cui ammontare complessivo non sia inferiore al 30% dell'intero fatturato del 1980".