
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 13 dicembre 1982
G.U.R.S. 31 dicembre 1982, n. 57
Modifiche ed integrazioni al D.A. 9 aprile 1982, concernente le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Visto il D.A. n. 560 del 20 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate della Regione Siciliana n. 42 del 5 settembre 1981, con il quale sono state impartite le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 22 della legge regionale n. 96/1981;
Visti i DD.AA. n. 91 del 28 gennaio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 6 marzo 1982, e n. 372 del 9 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'8 maggio 1982, con i quali è stato prorogato fino al 30 giugno 1981 il termine per la presentazione, da parte delle aziende interessate, delle integrazioni delle fidejussioni bancarie e/o della polizza fidejssoria nonchè delle copie dei contratti e degli ordini in essere che attestino la normale prosecuzione dell'attività lavorativa, ai fini del godimento dei benefici di cui al ripetuto art. 22 della legge regionale 96/81;
Considerato che talune imprese beneficiarie non hanno potuto produrre, entro il suddetto termine del 30 giugno 1982, la documentazione completa all'istituto erogatore e che altre imprese, in possesso dei requisiti prescritti, hanno ottenuto finanziamenti di entità ridotta rispetto al fatturato documentato per effetto del criterio di ripartizione proporzionale stabilito dall'art. 6 del D.A. n. 560 del 20 luglio 1981;
Ritenuto, pertanto, di prorogare ulteriormente il predetto termine sino al 15 gennaio 1983 e di disporre che le somme non utilizzate possano essere redistribuite fra tutte le imprese beneficiarie;
Decreta:
Il termine del 30 giugno 1982, previsto dal D.A. n. 372 del 9 aprile 1982 per la presentazione della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 6 del D.A. n. 560 del 20 luglio 1981, è prorogato fino al 15 gennaio 1983.
Le eventuali disponibilità del fondo di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, non utilizzate anche a seguito della proroga di cui al precedente articolo, potranno essere ripartite fra le imprese beneficiarie che ne fanno richiesta entro il 15 febbraio 1983, semprechè le stesse presentino due copie (delle quali una autenticata) dei contratti e degli ordini in essere che attestino la normale prosecuzione dell'attività lavorativa ed il cui ammontare complessivo non sia inferiore al 30% dell'intero fatturato dell'anno 1980, nonchè lettera di disponibilità da parte di un primario istituto di credito e/o primaria compagnia di assicurazione a rilasciare fidejussione e/o polizza fidejussoria per il finanziamento integrativo.
Detto finanziamento dovrà essere rimborsato in due quote capitali di pari importo (oltre gli interessi), con scadenze coincidenti con quelle del 24° mese e del 36° mese dall'apertura di credito originaria, secondo le modalità fissate dall'art. 7 del citato D.A. 20 luglio 1981.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 13 dicembre 1982.
NICOLOSI