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DECRETO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1947, n. 92

G.U.R.S. 23 gennaio 1948, n. 4

Istituzione di un Consiglio Regionale delle Miniere. (1)

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 48/48.

Il Consiglio regionale delle miniere è stato soppresso dall'art. 32, comma 1, della L.R. 9/2013.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/2003)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 48/48 è stata soppressa la parola "provvisorio".

In ordine alla materia sulle miniere vedi le disposizioni contenute nella L.R. 127/80.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, n. 73, del 27 gennaio 1947;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;

Considerata la necessità e l'urgenza di istituire nell'Isola un Consiglio Regionale delle Miniere, con le stesse attribuzioni del corrispondente Corpo Consultivo Nazionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio, di concerto con quello per le Finanze;

DECRETA

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48)

E' istituito presso l'Assessorato per l'industria e per il commercio il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48)

Il Consiglio dà parere:

a) nei casi in cui dalle leggi e dai regolamenti è previsto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

b) ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore alla industria ed al commercio.

Il Consiglio ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte, di propria iniziativa.(1)

(1)

Per effetto dell'art. 5 della L.R. 25/99, le competenze già attribuite alla soppressa commissione regionale per i materiali da cava, di cui alla L.R. 127/80, sono state attribuite al consiglio regionale delle miniere.

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48, dall'art. 1 della L.R. 9/72 e integrato dall'art. 122 della L.R. 4/2003)

Il Consiglio è costituito come segue:

a) il presidente;

b) un membro scelto tra le persone versate nelle discipline giuridiche designato dal presidente della Sezione regionale consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa;

c) due membri scelti tra le persone versate nelle discipline geologiche o minerarie;

d) quattro membri, dei quali: uno in rappresentanza dell'Ente minerario siciliano; uno in rappresentanza degli industriali del settore minerario; due in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle organizzazioni sindacali che hanno il maggior numero di rappresentanti nelle commissioni interne delle aziende del settore minerario;

e) due membri in rappresentanza degli ingegneri e dei periti minerari designati dalle rispettive associazioni di categoria;

f) un membro designato dall'Assessore alle finanze;

g) un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi.

Sono membri di diritto del Consiglio: il direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio, il direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico, un ispettore generale del Corpo regionale delle miniere e il direttore generale dell'Ente minerario siciliano.

Nel caso di impedimento o assenza di membri di diritto, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.

Art. 4

Il Presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del Consiglio di volta in volta, persone le quali abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare e, quando si debbano esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, i rappresentanti degli Assessorati interessati.

I membri predetti hanno voto consultivo.

Art. 5

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48)

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 6

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48)

Il presidente ed i componenti del Consiglio di cui all'art. 3, esclusi i membri di diritto, sono nominati con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48)

I membri del Consiglio ed i tecnici di cui all'art. 4 che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato e della Regione sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado quinto per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite. (1)

(1)

Vedi Decr. Pres. 24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici."

Art. 8

(modificato dall'art. 1 della L.R. 48/48)

Al servizio di segreteria del Consiglio provvedono gli uffici dell'Assessorato per l'industria e per il commercio.

Art. 9

Il Consiglio sarà insediato entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1947.

ALESSI