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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 agosto 1948, n. 21

G.U.R.S. 17 settembre 1948, n. 38

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, e della legge 6 agosto 1948, n. 1095, recanti norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO dalla L.R. 29/49.

Testo annotato al 14/7/1950

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710 e la legge 6 agosto 1948, n. 1095, recanti norme per la concessione delle terre incolte ai contadini;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 27 agosto 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste:

DECRETA

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710 e della legge 6 agosto 1948, n. 1095, recanti norme per la concessione delle terre incolte ai contadini, si applicano nel territorio della Regione Siciliana. (1)

(1)

Per effetto degli artt. 1 e 2 della L.R. 55/50, le disposizioni di cui al presente decreto sono  state prorogate a tutta l'annata agraria 1950/51, che ha avuto inizio tra il 1° settembre 1950 ed il 1° marzo 1951.

Art. 2

Le funzioni amministrative ed esecutive previste dal predetto decreto legislativo, sono esercitate nel territorio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 dello Statuto per la Regione Siciliana approvato con regio decreto 15 maggio 1946, n. 455, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica a termine e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 agosto 1948.

ALESSI