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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 dicembre 1949, n. 35

G.U.R.S. 21 gennaio 1950, n. 3

Provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 26/50.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 26/1950 e annotato al 20/12/1954)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata l'urgente necessità di emanare provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca;

Su propria proposta, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 30 giugno 1949 e del 22 novembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

DECRETA

Art. 1

L'Amministrazione del demanio della Regione è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque del bacino idrotermale di Sciacca, scaturenti naturalmente o artificialmente o comunque esistenti nella zona da delimitare a norma dell'art. 4 nonchè le stufe di San Calogero sul Monte Cronio.

Le concessioni in atto a qualsiasi titolo esistenti sono revocate con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. (1)

(1)

Vedi D.L.P. 20 dicembre 1954, n. 12: "Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale."

Art. 2

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari per la migliore utilizzazione del bacino idrotermale indicato dall'art. 1.

Le opere necessarie ai fini predetti sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 71 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865.

Le indennità da corrispondere per effetto dell'applicazione del presente decreto legislativo sono determinate con i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

L'Amministrazione demaniale è altresì autorizzata a procedere alla definizione, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, dei rapporti con i privati concessionari che alla data del 15 settembre 1949 abbiano eseguito impianti per l'utilizzazione a scopo industriale di acque comprese nel bacino idrotermale indicato nell'art. 1.

Art. 3

L'Amministrazione del demanio potrà concedere l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 in base ad apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze su parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a società composte esclusivamente da Enti od Istituti pubblici cui la predetta Amministrazione partecipi con il conferimento dei beni demaniali nonchè con apporti in denaro liquido, non superiori al 40% del capitale minerario.

Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1, sia nell'ipotesi di cui al presente articolo, il valore degli impianti e degli investimenti effettuati dal comune di Sciacca anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto legislativo potrà essere liquidato a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente ovvero, se il Comune lo richieda, in quote di partecipazione allo sfruttamento del bacino idrotermale con convenzione da approvarsi a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 4

(integrato dall'art. 1 della L.R. 26/50)

La delimitazione della zona di cui all'art. 1 sarà fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa. (1)

(1)

In ordine all'utilizzazione industriale delle acque minerali esistenti in zone non comprese nel territorio dei bacini idrotermominerali di Sciacca, si rinvia all'art. 28, comma 1, della L.R. 31/53.

Art. 5

Per le finalità previste dal presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 300 milioni a carico del bilancio della Regione da gravare sull'esercizio 1949-50.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 7

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 dicembre 1949.

RESTIVO