Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1950, n. 35

G.U.R.S. 8 agosto 1950, n. 29

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO dalla L.R. 80/50.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 20/1950 e annotato al 22/1/2004)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Vista la legge dello Stato 29 dicembre 1949, n. 958;

Sulla proposta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

DECRETA

Art. 1

(modificato dall'art. 1 del D.L.P. 12/03/52, n. 9)

Nel territorio della Regione Siciliana gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono sostituiti dai seguenti: (1)

"Art. 21. - L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per gli spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

"Art. 22. - I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo. (2)

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale per un periodo da 1 a 20 giorni.

"Art. 23. - Ogni due anni, con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio della Regione, una verifica alle sale cinematografiche, ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre all'Assessorato del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

"Art. 24. - Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

"Art. 25. - I nulla osta di cui agli artt. 21, 22 e 24 sono rilasciati dall'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione consultiva composta:

1) da 2 funzionari di gruppo A addetti ai servizi per il turismo e lo spettacolo, di cui uno di grado non inferiore all'8° con le funzioni di Presidente e l'altro di Vice-presidente;

2) da un rappresentante degli esercenti le sale cinematografiche, componente;

3) da un rappresentante dei produttori di films, componente;

4) da un rappresentante dei noleggiatori di films, componente;

5) da un rappresentante dei lavoratori del cinema, componente;

6) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche che proiettano esclusivamente films a formato ridotto, componente;

7) da cinque esperti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dalla organizzazione sindacale degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato di gruppo A o di prima categoria addetto ai servizi per il turismo e lo spettacolo.

------------------------- (comma abrogato) (3)

I membri indicati nei numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè gli esperti rappresentanti le organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite dello Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo e durano in carica un anno.

Con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta di cui agli artt. 21 e 22 del presente decreto".

(1)

La materia è stata riordinata dal D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 28: "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella G.U.R.I. del 5/02/2004, n. 29.

(2)

L'art. 11 della L.R. 1/79 ha attribuito ai comuni la competenza per il rilascio del nulla osta osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.

(3)

Comma abrogato dall'art. 1 del D.L.P. 12/03/1952, n. 9, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 20/54.

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950.

RESTIVO