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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1971, n. 12

G.U.R.S. 17 aprile 1971, n. 19

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, recanti provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le agevolazioni tributarie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ferme restando le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1969, n. 6, devono intendersi applicabili a tutte le categorie di industrie comprese nella tabella annessa al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1954, n. 2 e successive integrazioni, con le condizioni stabilite nei decreti stessi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1971.

FASINO