
LEGGE REGIONALE 14 aprile 1971, n. 12
G.U.R.S. 17 aprile 1971, n. 19
Interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, recanti provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le agevolazioni tributarie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ferme restando le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1969, n. 6, devono intendersi applicabili a tutte le categorie di industrie comprese nella tabella annessa al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1954, n. 2 e successive integrazioni, con le condizioni stabilite nei decreti stessi.