
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 settembre 1951, n. 29
G.U.R.S. 8 ottobre 1951, n. 49
Acceleramento dei pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;
Su proposta dell'Assessore per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Considerata l'opportunità e l'urgenza di stabilire le norme per l'acceleramento dei pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 agosto e 24 settembre 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;
DECRETA
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche a carico del bilancio della Regione e di evitare ritardi nei pagamenti della mano d'opera e nell'approntamento del materiale necessario, gli Assessori regionali, nella rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere agli ingegneri capi degli Uffici del Genio civile aperture di credito, oltre i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, fino agli 8/10 dell'importo netto di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione, o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata.
Le predette aperture di credito devono essere utilizzate soltanto per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, nonchè, secondo quanto dispone il seguente art. 2, del materiale apprestato a piè d'opera.
Gli stati di avanzamento possono essere liquidati e pagati anche prima dell'approvazione del relativo contratto, semprechè gli elementi indispensabili per la contabilizzazione dei lavori eseguiti risultino dal verbale di aggiudicazione o dall'offerta definitiva.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Per il materiale approntato a piè d'opera è autorizzata, dopo la consegna dei lavori, la corresponsione, alle imprese aggiudicatarie, di un ammontare fino al 50% del costo di esso dimostrato da fatture munite del visto di congruità, su attestazione del direttore dei lavori da allegarsi all'ordinativo di pagamento e previo accertamento da parte dell'Ufficio del Genio civile.
Sul materiale di cui al comma precedente è costituito privilegio speciale di primo grado a favore della Regione.
La somma corrisposta a titolo di parziale pagamento dei materiali è recuperata sugli stati di avanzamento dei lavori in proporzione al materiale ivi contabilizzato.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Al pagamento della rata di saldo dei lavori appaltati si provvede con mandato diretto previa presentazione del rendiconto delle aperture di credito agli Assessorati competenti.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Gli Enti locali per ottenere il finanziamento di opere di loro competenza che siano state incluse nei programmi regionali, debbono farne istanza agli Assessorati competenti.
L'istanza, se accolta, implica la cessione, in favore della Regione Siciliana, dei contributi che siano stati o che possano concedersi dallo Stato per le opere medesime, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi statali.
Ai fini dell'approvazione dei contratti d'appalto e dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto legislativo, la Regione può prescindere dalle delibere degli Organi di amministrazione richieste per gli Enti di cui al primo comma del presente articolo.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Le perizie relative alle opere finanziate dalla Regione sono direttamente trasmesse dagli uffici del Genio civile all'Assessorato regionale competente.
Per le opere la cui esecuzione è affidata agli Enti locali, le perizie, da redigersi a cura e sotto la responsabilità degli uffici tecnici dei predetti Enti e munite del visto del competente Ufficio del Genio civile, sono da questo trasmesse, corredate da apposita relazione illustrativa e dalle dimostrazioni indispensabili, all'Assessorato regionale competente.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Ferme restando le percentuali di recupero a carico degli Enti locali interessati fissate dalle singole disposizioni di legge, le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano a tutte le opere di competenza degli Enti locali da eseguirsi finanziate con fondi regionali, anche se l'aggiudicazione o la concessione a cottimo sia in corso o sia già intervenuta all'atto della entrata in vigore del presente decreto legislativo.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.
N.d.R. Dal 02/08/1954, data dell'entrata in vigore della L.R. 32/54, il presente D.L.P. è divenuto inefficace.