
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 settembre 1951, n. 27
G.U.R.S. 29 settembre 1951, n. 47
Organico provvisorio dell'Assessorato degli Enti locali.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO dalla L.R. 3/52.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 55/1952)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;
Visto il proprio decreto 24 luglio 1951, n. 92-A;
Vista la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione dell'organico provvisorio dell'Amministrazione degli Enti locali, anche in conseguenza della sua elevazione ad Assessorato;
Su proposta dell'Assessore per gli Enti locali, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 agosto 1951 e del 17 settembre 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;
DECRETA
Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisorio dell'Assessorato regionale degli Enti locali risultanti dalla tabella annessa al presente decreto legislativo e, in conseguenza, viene soppressa la parte ricadente sotto la lettera C) della tabella B) annessa alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 55/52)
I posti di cui all'annessa tabella organica, disponibili all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere ricoperti, oltrechè mediante posizione di comando di personale di ruolo dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, con personale di ruolo di Enti locali dell'Isola di grado e gruppo corrispondenti, comandato presso la Regione e nei cui riguardi intervenga il consenso dell'Ente interessato.
Nel resto si applica la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.
L'Assessore procederà alle assunzioni mediante contratti a termine. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 18 agosto 1951, n. 44.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 settembre 1951.
RESTIVO
TABELLA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
Parte Prima
Ripartizione degli Uffici:
Gabinetto;
Direzione regionale;
Ispettorato regionale;
Ufficio studi, legislazione e statistica;
Divisione degli affari generali riservati e del personale;
Divisione Enti autarchici territoriali;
Divisione Opere pie e assistenza;
Divisione del contenzioso amministrativo;
Divisione ragioneria.
Parte seconda
Organico provvisorio:
Ruolo amministrativo - Gruppo A: Gruppo A gr. 3-4 Direttore regionale ................... n. 1 " " " 5 V. Direttore regionale ................ " 1 " " " 4-5 Ispettori superiori amm. .............. " 2 " " " 5-6 Capi divisione ........................ " 5 " " " 7-8 Capi Sezione .......................... " 5 " " " 9-11 1. Segretari, segretari e v. segr. .... " 11 GRUPPO A o B: gr. 9-11 Addetti ............................... n. 5 n. 30 Ruolo di ragioneria - GRUPPO A o B: Gruppo A gr. 5-6 Ispettore super. di ragioneria ........ n. 1 " " " 6-7 Capo divisione ........................ " 1 GRUPPO A o B: gr. 7-9 Capi sezione .......................... n. 3 " B " 9-11 1. ragionieri e v. ragionieri ......... " 7 n. 12 Ruolo del personale d'ordine - GRUPPO C: Gruppo C gr. 9-11 Archivista capo, 1. archiv. e archiv. n. 4 " " " 12-13 Applicati ............................. " 7 n. 11 Personale subalterno: Usciere capo, uscieri e v. uscieri ............................ n. 8 n. 61