Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 aprile 1951, n. 19

G.U.R.S. 9 giugno 1951, n. 27

Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana. (1)

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 40/52.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 33/1966 e annotato al 3/3/1972)

(1)

In ordine alla materia oggetto del presente, vedi le nuove disposizioni contenute nella L.R. 33/66 e successive modifiche, nonchè quelle riportate nella L.R. 7/72.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Riconosciuta la opportunità di provvedere con urgenza alla istituzione di un Ente autonomo per l'organizzazione di una orchestra sinfonica siciliana con carattere di stabilità;

Sulla proposta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

DECRETA

Art. 1

E' istituito, con sede in Palermo, l'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, persona giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 3

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 4

(modificato dall'art. 1 della L.R. 40/52, dall'art. 1 della L.R. 9/63 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 5

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 6

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 7

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 8

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 33/66)

Art. 9

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto legislativo, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria della rubrica "Assessorato del turismo e dello spettacolo".  (1)

(1)

L'articolo annotato risulta superato, considerato che si tratta di norme di carattere temporaneo divenute inefficaci.

Art. 10

L'organizzazione, la formazione del primo bilancio e la provvisoria amministrazione dell'Ente autonomo, fino a quando non sarà costituito il Consiglio direttivo, ai sensi del precedente art. 5, sono affidati ad un Comitato provvisorio di tre membri nominati dal Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori per il turismo e lo spettacolo e per le finanze. (1)

(1)

L'articolo annotato risulta superato, considerato che si tratta di norme di carattere temporaneo divenute inefficaci.

Art. 11

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 12

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 1951.

RESTIVO