
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 23
G.U.R.S. 28 giugno 1951, n. 31
Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionale 1 luglio 1947, nn. 2 e 3;
Vista la legge regionale 20 marzo 1950, n. 28;
Ravvisata l'urgente necessità di dettare norme in materia di riscossione delle imposte dirette per gli anni 1951 e 1952;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e del 10 aprile 1951;
Su parere conforme della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;
DECRETA
Le norme della legge 20 marzo 1950, n. 28 relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.
Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli di riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.
Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di 30 giorno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo presidenziale per l'anno 1951, e del 31 ottobre 1951 per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.
L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, al collocamento di ufficio delle esattorie già vacanti o che si renderanno vacanti per effetto della rescissione del contratto o qualunque altra causa.
Per le esattorie da collocare di ufficio, per quelle in delegazione ed in gestione provvisoria, e per quelle per le quali dovesse procedersi alla nomina di un delegato o di un gestore provvisorio, l'Assessore per le finanze ha la facoltà, di determinare l'aggio, caso per caso, anche prescindendo dalle condizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1950, n. 28, ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera c).
Con decreto dell'Assessore per le finanze può essere riconosciuta ad Istituti od Enti pubblici, che abbiano gestito o comunque gestiscano, anche in delegazione, esattorie delle imposte dirette, la qualità di esattore, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 942, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
Il riconoscimento di tale qualità è subordinato alla presentazione di domanda da parte dell'Istituto o Ente pubblico interessato, contenente la esplicita accettazione della vigilanza dell'autorità finanziaria amministrativa regionale.
Il costo della vigilanza, da determinarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, è a carico dell'Istitutto od Ente.
A decorrere dal 1 gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria, stabilito nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, applicato nel territorio della Regione Siciliana in forza della legge 25 giugno 1948, n. 22, è elevato all'85 per cento.
L'Assessorato delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.