Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 10 aprile 1951, n. 15

G.U.R.S. 5 maggio 1951, n. 19

Norme sui vivai forestali.

 N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 5/52.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 36/1984)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D. L. 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto il R. D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Considerato l'opportunità e l'urgenza di incorporare i terreni e gli immobili adibiti o da adibire a vivai forestali ed ai servizi forestali della Regione.

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 23 febbraio e del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

DECRETA

Art. 1

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 5/52)

I vivai forestali, nel territorio della Regione Siciliana, in quanto attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ai sensi del R.D.L 30 dicembre 1923,n. 3267 e relativo regolamento di cui al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto attinenti all'ampliamento del demanio forestale, sono dichiarati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2

(integrato dall'art. 20 della L.R. 36/84)

Oltre ai beni di cui all'art. 111 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento, possono essere acquistati od espropriati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per essere incorporati nel Demanio forestale regionale, anche i terreni adibiti o da adibire a vivai forestali, con tutti gli immobili in essi esistenti adibiti o da adibire per i servizi tecnici e di polizia forestale.

Possono essere altresì sostenute dal medesimo Assessorato le spese per l'ampliamento ed il potenziamento dei vivai forestali.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 5/52)

Nel calcolo del prezzo di acquisto o delle indennità di espropriazione non sarà tenuto conto delle costruzioni, piantagioni o migliorie in precedenza eseguite dall'Amministrazione forestale, nonchè della quota parte di aumento del valore del fondo dovuto a contributi o sussidi dello Stato o della Regione, e sino alla concorrenza dell'ammontare del contributo o sussidio.

Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 5/52)

L'onere relativo all'acquisto od esproprio di cui agli articoli precedenti, graverà sul capitolo 608 della parte straordinaria del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1950-51, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

Art. 5

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/52)

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nell'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 7

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1951.

RESTIVO