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DECRETO PRESIDENZIALE 22 novembre 1955, n. 8

G.U.R.S. 5 gennaio 1956, n. 1

Approvazione del testo coordinato delle leggi relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera.

Testo annotato al 6/3/1986

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1955 numero 11;

Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo:

Su proposta dell'Assessore delegato all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'unito testo coordinato delle leggi 10 febbraio 1951, n. 8 e 4 febbraio 1955, n. 11 relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 novembre 1955.

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atto del Governo - addì 9 dicembre 1955. Registro n 1, foglio n. 44.

Allegato - TESTO COORDINATO

delle leggi relative alla istituzione del "Fondo di Solidarietà Alberghiera"

Art. 1

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di ricettività nella Regione, è istituito un "Fondo di Solidarietà Alberghiera" destinato ad agevolare le iniziative per nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi, alberghi diurni e posti di ristoro, nonchè per l'ampliamento, il rimodernamento e l'adeguato arredamento di quelli esistenti. Il fondo di solidarietà alberghiera è gestito dall'Assessorato turismo e dello spettacolo.

Art. 2

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo provvederà alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 mediante costruzione ad iniziativa diretta ovvero mediante sovvenzioni ad Enti e privati nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi in epigrafe, coordinate nel presente testo.

Art. 3

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo cura direttamente la progettazione degli impianti attinenti alle iniziative proprie, facendo ricorso all'opera di liberi professionali le cui prestazioni saranno retribuite secondo le tariffe vigenti per opere pubbliche statali.

I progetti sono rimessi all'Assessorato dei lavori pubblici per la approvazione in linea tecnica e per la esecuzione delle opere.

Alla esecuzione delle opere provvede l'Assessorato dei lavori pubblici sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, fermo restando la competenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

Gli edifici costituiscono patrimonio della Regione e sono concessi in gestione ad Enti e privati, che ne facciano richiesta, con l'obbligo per costoro di arredarli ed amministrarli in conformità delle prescrizioni contenute in apposita convenzione, il cui schema tipo è predisposto dall'Amministrazione del turismo d'intesa con quella delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.(1)

I lavori di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo può disporre a carico del Fondo di solidarietà alberghiera sovvenzioni a favore di Enti o privati fino al 50%, della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere e per l'arredamento dei locali.

La misura e le garenzie per l'assegnazione e la erogazione delle sovvenzioni sono stabilite con il decreto di concessione.

E' obbligatorio il collaudo delle opere a cura dell'Assessore per i lavori pubblici ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 32, qualora la misura del contributo sia superiore a lire trecentomila.

Per l'erogazione dei contributi inferiori a lire 300 mila le garanzie relative all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e alle forniture dell'arredamento, nei modi prescritti, saranno specificate nello stesso decreto assessoriale di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5

Gli aspiranti ai benefici previsti dalle leggi in epigrafe coordinate nel presente testo, debbono indirizzare le domande, corredate da appositi progetti e dei relativi preventivi di spesa all'Assessorato del turismo e dello spettacolo, tramite l'Ente provinciale per il turismo che ne cura l'inoltro con motivato parere.

Le domande dirette ad ottenere il contributo per l'impianto di piccoli alberghi non possono essere prese in considerazione ove il relativo progetto non comprenda almeno un numero di tre camere da letto dotate di non più di due posti letto per camera.

Analoga norma viene applicata nei casi di miglioramento degli impianti già esistenti.

In ogni caso il piccolo albergo deve essere dotato:

a) di un arredamento costituito, per ciascuna camera, da letti con rete metallica; da un comodino; da un armadio a cassettone, da due sedie; da un tavolino e da un lavabo che sia, salvo comprovata impossibilità, da acqua corrente.

b) di un impianto igienico sanitario, costituito per ogni gruppo di non oltre quattro camere, da un cesso idraulico, e salvo comprovata impossibilità, da un bagno o da una doccia,

c) limitatamente ai nuovi impianti, nelle località sprovviste di ristoranti il piccolo albergo deve essere anche attrezzato per la confezione dei pasti e dotato di una sala da pranzo idonea ad ospitare almeno dieci persone contemporaneamente.

Art. 6

Salvo le disposizioni di legge sul vincolo alberghiero le opere e gli arredi, per i quali si ottengono le agevolazioni previste dalle leggi in epigrafe coordinate nel presente testo non possono essere destinati ad altro uso e debbono essere mantenuti sempre in buono stato per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di ammissione al beneficio.

In caso di sottrazione degli arredi ammessi al contributi o di qualsiasi violazione del disposto del comma precedente, con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentito il Consiglio di Giustizia amministrativa, si procede alla assegnazione a favore di terzi della gestione dell'impianto.

Nel decreto debbono essere determinate le norme della concessione, le modalità della gestione e la indennità dovuta al proprietario dell'impianto, eventualmente ridotta dalla somma necessaria all'acquisto o alla riparazione dei mobili sottratti o comunque gravemente deteriorati.

Art. 7

Per l'attuazione dei fini previsti dalle leggi in epigrafe coordinate nel presente testo, è stanziata nella rubrica "Turismo e Spettacolo" la somma di lire 200 milioni per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1954-55.

Art. 8

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti agli oneri derivanti dalle leggi in epigrafe, coordinate nel presente testo, utilizzando i fondi disponibili sul fondo di solidarietà alberghiera e per il rimanente importo le disponibilità del capitolo 68 della previsione per l'anno finanziario in corso.

ALESSI

(1)

Per ulteriori approfondimenti in materia, si veda l'art. 7 della L.R. 11/72.

Per effetto dell'art. 10, comma 2, della L.R. 40/76, le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 24 marzo 1975, n. 11, sono prorogate, per l'anno 1976, limitatamente a quei comuni che alla data del 30 settembre 1975, hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 4 della stessa L.R. 11/1975.

In ordine al trasferimento di immobili di interesse turistico alle province regionali, si veda l' art. 48 della L.R. 9/86.