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LEGGE REGIONALE 28 giugno 1957, n. 39

G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 3

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57, approvato con l'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, sono inseriti i capitoli di spesa di cui all'annessa tabella C, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 4

La prima parte del capoverso lettera c), dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è sostituita dal seguente:

c) "nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e assistenza, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione, la riparazione e l'arredamento di edifici destinati all'attuazione delle rispettive finalità, ivi compreso il costo delle aree eventualmente occorrenti".

Art. 5

La quota di cui alla lettera c), del maggior provento di cui al capitolo n. 90 risultante dall'annessa tabella A, derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni, è attribuita al capitolo n. 376 (rubrica Presidenza della Regione).

Art. 6

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 l'ulteriore spesa di L. 24.143.929, che si attribuiscono al capitolo n. 380 (rubrica Amministrazione Civile).

Art. 7

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 170.000.000 che si assegnano al capitolo n. 404 (rubrica Demanio).

Art. 8

Per le finalità di cui al capitolo n. 414 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 da destinarsi per la realizzazione di una mostra regionale di belle arti in Sicilia.

Art. 9

La spesa autorizzata con l'art. 15 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 10.000.000, che si assegnano al capitolo n. 415 (rubrica Affari Economici). Di tale importo è aumentato l'onere della Regione derivante dalle convenzioni stipulate con l'Ente interessato.

Art. 10

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 50.000.000, che si assegnano al capitolo n. 428 (rubrica Agricoltura).

Art. 11

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata per l'anno finanziario 1956-57, di L. 200.000.000 (rubrica Agricoltura).

Art. 12

Per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 456 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57, si provvede con le modalità previste dall'art. 39 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale, approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 13

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 25, convertito nella legge regionale 14 marzo 1953, n. 17, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 25.000.000.

Art. 14

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 70.000.000.

Art. 15

L'autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 25 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è aumentata di L. 870.000.000 che si attribuiscono per L. 40.000.000 al capitolo n. 482, per L. 180.000.000 al capitolo n. 485 e per L. 650.000.000 al capitolo n. 493.

Art. 16

Per le finalità di cui al capitolo n. 499 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

Art. 17

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario in corso L. 100.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 275 (rubrica Pubblica Istruzione).

Art. 18

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 307.000.000, che si assegnano, per L. 7.000.000 per le finalità indicate dalla lettera a) dell'articolo medesimo, e, per lire 300.000.000 per le finalità indicate dalla lettera c) dello stesso articolo.

Art. 19

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 23 marzo 1953, n. 23 è aumentata di L. 35 milioni che si aggiungono allo stanziamento previsto al capitolo n. 557.

Art. 20

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57 di L. 100.000.000, che si assegnano al capitolo n. 564.

La ripartizione della spesa autorizzata dell'articolo 38 di cui al precedente comma, è modificata, per i capitoli numeri 561 e 562, come appresso:

Cap. n. 561 di

L.

5.000.000

Cap.n. 562. di

"

40.000.000

Art. 21

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 39 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 50.000.000, che si assegnano al capitolo n. 570 (rubrica Igiene e Sanità).

Art. 22

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 20.000.000 che si assegnano al capitolo n. 573 (rubrica Igiene e Sanità).

Art. 23

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 46 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57 di L. 138.500.000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 598

L.

9.500.000

Cap. n. 599

"

24.000.000

Cap. n. 604

"

40.000.000

Cap. n. 605

"

15.000.000

Cap. n. 609

"

50.000.000

Art. 24

Dopo il secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è aggiunto il seguente:

"Per la spesa di cui al capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956-57, e per i corrispondenti degli esercizi successivi, si applicano le norme di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19".

Art. 25

I capitoli nn. 649, 740 e 764 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57, sono soppressi (veggasi l'annessa tabella B).

I pagamenti effettuati e gli impegni disposti con imputazione ai capitoli nn. 649, 740 e 764, si intendono effettuati rispettivamente sui capitoli nn. 37 bis 499 bis e 312 bis iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956-57 (veggasi l'annessa tabella B).

I residui accertati al 30 giugno 1956 sui capitoli nn. 77, 805 e 305 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1955-56, sono attribuiti, rispettivamente, ai capitoli nn. 37 bis, 499 bis e 312 bis di cui al precedente comma.

Art. 26

L'aliquota dell'1 per cento sull'ammontare degli stanziamenti concernenti lavori, di cui al capitolo numero 500 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1956-57 e al capitolo n. 18, articoli dal n. 1 al n. 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà per l'anno finanziario medesimo, è destinata per la gestione tecnica, amministrativa e contabile per la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo dei lavori e per la sorveglianza e la contabilizzazione delle opere.

Art. 27

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad anticipare agli Enti di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42 e l'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, in conto delle somme annue agli Enti stessi dovute fino ad un massimo di quindici annualità non eccedenti le lire 15 milioni ciascuna, riscattabili al tasso del 5 per cento, sempre che risulti comprovato che il relativo valore attuale sia necessario per la eliminazione di passività finanziarie onerose.

Alle anticipazioni di cui al comma precedente si provvede previa iscrizione dei relativi importi ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17.

Art. 28

Per le somme iscritte nell'anno finanziario 1956-1957 e precedenti per i fini dei capitoli concernenti saldi di spese residue, i singoli rami dell'amministrazione regionale sono autorizzati a provvedere ai relativi pagamenti, sempre che dagli atti relativi risulti che trattasi di spese ordinate negli esercizi finanziari anteriori e non impegnate sui corrispondenti relativi capitoli di bilancio.

Art. 29

Per l'espletamento del concorso nazionale per un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando da erigere in Palermo, è autorizzata la maggiore spesa di L. 1.000.000.

Ai componenti tecnici, non residenti a Palermo, delle Commissioni giudicatrici del primo e secondo concorso per il monumento di cui al comma precedente, possono essere concessi compensi, anche forfettari, superiori ai limiti consentiti dalle norme vigenti.

Art. 30

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella B, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella A.

Art. 31

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto per l'anno finanziario 1956-57.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 giugno 1957.

LA LOGGIA

Tabella A - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33]

Tabella B - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33]

Tabella C - Capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 alligato al Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33]