
LEGGE REGIONALE 24 luglio 1958, n. 19
G.U.R.S. 26 luglio 1958, n. 44
Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.
N.d.R. Per effetto dell'art. 1 della L.R. 8/68 l'ESCAL è stato soppresso e sono state stabilite le operazioni di liquidazione.
L'ordinamento e i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo, sono determinati dalla presente legge.
L'Ente siciliano per le case ai lavoratori provvede alla costruzione ed alla gestione, nel territorio della Regione, di alloggi a tipo popolare.
Tali alloggi debbono essere destinati a lavoratori ed artigiani prevalentemente con patto di futura vendita e riscatto oppure in locazione.
La norma di cui al precedente comma si applica anche agli alloggi già costruiti o in corso di costruzione.
L'Ente è altresì autorizzato:
a) alla costruzione ed eventualmente alla gestione di case popolari e popolarissime da parte dello Stato, della Regione, della gestione INA-Casa, della seconda Giunta della U.N.R.R.A.-Casas e di qualsiasi altro ente o istituzione pubblica, nonchè alla costruzione delle opere pubbliche concesse previste nei progetti esecutivi delle costruzioni edilizie;
b) all'attuazione dei programmi di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione;
c) all'attuazione di programmi ed alla esecuzione di opere di edilizia scolastica che l'Amministrazione regionale dei lavori pubblici ritenga di affidargli.
Allo scopo di ridurre i costi di costruzione adottando moderni criteri di prefabbricazione edilizia, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori appronterà, tramite una sua commissione di studio, e nel periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un organico progetto di unificazione che preveda l'adozione di uno o più moduli nella progettazione degli edifici.
Per l'esecuzione di singole opere affidate dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, può farsi luogo ad aperture di credito, a termine della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32. Il presidente dell'Ente, a favore del quale vengono effettuate le aperture di credito, assume, ai fini dell'applicazione della predetta legge, la veste di funzionario delegato.
Nell'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente osserva le leggi che disciplinano la materia cui l'incarico si riferisca.
Sono organi dell'Ente:
- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci.
Gli organi predetti durano in carica quattro anni e le persone che hanno ricoperto le relative cariche possono essere riconfermate.
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.
I membri sono così designati:
- il presidente ed un componente dal Presidente della Regione;
- il vice presidente e due componenti dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata;
- un componente dell'Assessore al lavoro;
- un componente dall'Assessore alla sanità;
- due ingegneri o architetti scelti su terne degli Ordini professionali;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori scelti su terne delle relative organizzazioni.
Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Regione e designati come segue:
a) un sindaco effettivo ed uno supplente, dall'Assessore alle finanze;
b) un sindaco effettivo ed uno supplente dall'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata;
c) un sindaco effettivo dalla Sezione della Corte dei conti per la Regione Siciliana.
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dal fondo di dotazione di lire cinquantamilioni conferito dalla Regione con legge istitutiva dell'Ente;
b) dagli immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col finanziamento o col contributo dello Stato o della Regione, la cui proprietà non sia trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga;
c) dagli eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati;
d) dai beni che a qualsiasi titolo pervengano all'Ente.
Gli alloggi sono composti di un numero di vani da due a cinque, oltre gli accessori.
Gli alloggi debbono altresì essere dotati di caratteristiche funzionali, rispondenti all'attività operaia agricola, artigiana, compresa quella peschereccia, dei capi famiglia assegnatari. Negli edifici possono essere compresi anche locali a piano terra o seminterrati da destinare a botteghe artigiane.
Il costo della costruzione degli alloggi deve essere contenuto nei limiti preventivamente stabiliti, di anno in anno, dalla Commissione di cui al successivo art. 12, tenuto conto delle caratteristiche che, in base alla presente legge, devono avere gli alloggi, delle risorse locali di materiali da costruzione e delle condizioni delle località in cui gli alloggi devono sorgere.
Nelle perizie dei lavori è inclusa una somma nella misura massima del 4 per cento, a favore dell'Ente, per spese di progettazione, direzione, amministrazione e per le spese relative all'assegnazione degli alloggi.
I progetti tecnici debbono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e i piani regolatori.
I progetti tecnici, approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Commissione regionale prevista all'art. 9 della legge regionale 19 maggio 1956, n. 33, sono sottoposti al visto dell'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata.
L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Nell'attuazione dei propri compiti, l'Ente può avvalersi dell'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni interessati o degli Istituti autonomi per le case popolari, competenti per territorio.
Per le case costruite, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'Ente, purchè urbanisticamente idonee.
Il Comune, ove non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per acquistarle a proprie spese, promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. La relativa spesa è a carico dell'Ente.
La insufficienza dei mezzi finanziari del Comune deve essere confermata da attestazioni del competente organo di controllo.
Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente.
All'assegnazione degli alloggi provvede in ciascun Comune interessato una Commissione costituita dal sindaco, che la presiede, da due componenti scelti rispettivamente dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata e dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, e da due componenti consiglieri designati dal Consiglio comunale, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza consiliare.
Il Segretario comunale funziona da segretario della Commissione, la quale può assumere di ufficio tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione.
Le prestazioni del segretario e degli uffici comunali sono gratuite.
Le spese per il funzionamento della Commissione comprese le indennità e le spese di viaggio per i componenti scelti dall'Amministrazione regionale, sono a carico dell'apposito capitolo del bilancio della Regione.
La graduatoria delle assegnazioni è pubblicata per trenta giorni nell'albo pretorio del Comune.
Entro tale termine è ammesso soltanto ricorso all'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata.
Il ricorso sospende l'esecuzione della graduatoria.
Dell'eventuale accoglimento del ricorso è data immediata comunicazione all'Ente ai fini dell'assegnazione degli alloggi.
Il provvedimento dell'Assessore deve essere pubblicato nell'albo pretorio del Comune.
Gli alloggi costruiti dall'Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, sono assegnati ai lavoratori manuali salariati e ai lavoratori artigiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) risiedano nel Comune stabilmente da almeno tre anni;
b) siano sprovvisti di alloggio;
c) non abbiano, nè in proprio, nè tra i familiari conviventi, beni patrimoniali il cui imponibile superi le lire mille;
d) non percepiscano, quando abbiano retribuzione a carattere continuativo, una paga superiore nella media giornaliera a quella del manovale della zona o, nel caso di artigiani, abbiano reddito di lavoro corrispondente alla media della retribuzione dei lavoratori salariati.
Qualora gli alloggi siano costruiti in borghi o in frazioni di Comuni è ammessa la residenza degli assegnatari in un Comune che sia più vicino alla zona dove sorge l'edificio.
Gli alloggi possono essere assegnati alle vedove non passate a nuove nozze e agli orfani minori e non emancipati dei lavoratori cui compete l'assegnazione, ferme restando le condizioni indicate nel primo comma:
Nelle assegnazioni sono preferiti:
1) coloro che hanno avuto notificato dalla competente autorità il decreto di sgombero per espropriazione;
2) coloro che rimangono sprovvisti di alloggi per esecuzione di sfratti;
3) coloro che hanno un maggior numero di familiari a carico.
L'ammontare delle quote capitali delle rate di ammortamento degli alloggi è destinato ad opere di manutenzione e ad ulteriori programmi di edilizia popolare in conformità alla presente legge.
Le quote interessi delle rate di ammortamento sono destinate, per l'ammontare che sarà stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dall'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata, alle spese di gestione dello Ente, e, per la parte rimanente, per i fini indicati nel comma precedente.
La gestione degli alloggi è affidata all'Ente stesso, che può avvalersi dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari mediante apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata.
Gli atti pubblici, compresi quelli concernenti i mutui, ed i contratti in genere dell'Ente sono registrati con la tassa fissa.
L'Ente è ammesso a godere le seguenti agevolazioni fiscali:
a) l'esenzione da ogni imposta e tassa ipotecaria anche per le riduzioni e cancellazioni;
b) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti.
Gli immobili costruiti dall'Ente sono esenti da tributi fondiari e relative sovraimposte, per la durata di anni venticinque decorrenti dalla dichiarazione di abitabilità.
Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale delle agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e di ogni altra provvidenza disposta dallo Stato o dalla Regione Siciliana a favore della edilizia popolare e della ricostruzione.
Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garenzie per i mutui che l'Ente contragga per fruire dei contributi statali.
Le garenzie predette sono concesse a norma della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente concernenti le direttive di azione, i bilanci preventivi e consuntivi, il regolamento organico del personale, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata, il quale provvede sentito l'Assessore al bilancio.
Tutte le deliberazioni sono comunicate al predetto Assessore, che può entro otto giorni dalla comunicazione sospendere la esecuzione.
Entro quindici giorni dalla sospensione, l'Assessore provvede con decreto motivato.
Decorso tale termine, la delibera è esecutiva.
Il Consiglio di amministrazione, ove incorra in persistente violazione di legge od agisca in modo che possano essere lesi gli interessi dell'Ente o della Regione, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e all'edilizia popolare e sovvenzionata, sentita la Giunta Regionale; in tal caso la amministrazione straordinaria è affidata ad un commissario.
L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro tre mesi dal decreto di scioglimento.
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il Regolamento per la esecuzione della medesima.
Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento e nello statuto dell'Ente, approvati dai decreti Presidenziali rispettivamente nn. 6 e 4 del 20 febbraio 1949.
Gli impiegati dell'Ente sono assunti mediante pubblico concorso.
Per la prima copertura dei posti in organico, il concorso deve essere limitato al personale attualmente in servizio, il quale sarà ammesso al concorso in relazione al titolo di studio posseduto e al servizio prestato.
Entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione delibera il Regolamento e le tabelle organiche del personale che avrà lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalla Regione.
Il regolamento dell'Ente e le tabelle organiche del personale diventano esecutivi sul parere conforme della prima Commissione legislativa all'Assemblea regionale siciliana.(1)
Dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2, del presente articolo con sentenza n. 2 del 15 gennaio 1959