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LEGGE REGIONALE 27 novembre 1961, n. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 novembre 1961, n. 64

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti ai capitoli indicati nell'elenco di cui al comma precedente, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 4

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dello Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 47 della rubrica "Bilancio".

Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti al predetto capitolo n. 47.

Art. 6

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad iscrivere con propri decreti al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 147 dello stato di previsione dell'entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte al predetto capitolo n. 48, istituendo nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7

Per l'anno finanziario 1961-62 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 52 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 8

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 20.600 necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 9

Per l'anno finanziario 1961-62 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, giusta l'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 10

E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1962 che si iscrive al capitolo n. 707 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 11

E' autorizzata la spesa di L. 31.750.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1961-62, che si inscrive al capitolo n. 708 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a L. 18.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.700.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 1.550.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 12

E' autorizzata la spesa di L. 846.150.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1961-62, che si inscrive al capitolo n. 743 (rubrica "Foreste, Rimboschimenti ed Economia Montana") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13

In esecuzione della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36, è autorizzata per l'anno finanziario 1961-62 la spesa di L. 1.500.000.000 in conto del conferimento della Regione al capitale dell'Azienda Asfalti Siciliani (Az.A.Si.), di cui alla legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo 780 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Industria e Commercio").

Art. 14

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato per l'esercizio 1961-62 per le finalità della legge stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 500 milioni.

Art. 15

Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzata per l'esercizio 1961-62, per le finalità dell'art. 2 della legge stessa la spesa di L. 500.000.000.

Art. 16

La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1961-62 in L. 550.000.000 per le finalità di cui al capitolo numero 826 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale"), è destinata:

a) quanto a L. 70.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 60.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 420.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 17

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1961-62, la spesa di L. 650 milioni, che si inscrive al capitolo n. 829 (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al "Fondo Siciliano per l'Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori disoccupati" e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Art. 18

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1962, che si inscrive al capitolo n. 892 (rubrica "Turismo, Spettacolo e Sport") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 19

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando sulla base del rapporto di popolazione i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 20

Per i capp. nn. 641, 711, 737 e 786 il pagamento delle spese di progettazione è effettuato dopo che la opera progettata sia stata finanziata ed il relativo decreto di finanziamento sia stato registrato.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, i progettisti devono firmare una dichiarazione dalla quale risulta che essi hanno conoscenza di queste disposizioni di legge.

Art. 21

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 22

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 23

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 24

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 25

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 26

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico-alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 27

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, di quelle di Acireale ed Agrigento e di quella turistico alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 28

I residui risultanti al 1° luglio 1961 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1961-62, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 29

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata

L.

81.984.282.000

Spesa

"

99.300.948.000

Differenza

L. -

17.316.666.000

Movimento di capitali

Entrata

L.

20.600.000.000

Spesa

"

3.283.334.000

Differenza

L. +

17.316.666.000

Partite di giro

Entrata

L.

33.944.400.000

Spesa

"

33.944.400.000

Differenza

L.

-

Riassunto generale

Entrata

L.

136.528.682.000

Spesa

"

136.528.682.000

Differenza

L.

-

Art. 30

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 novembre 1961.

D'ANGELO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 novembre 1961, n. 64]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 novembre 1961, n. 64]