
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
LEGGE REGIONALE 18 luglio 1961, n. 14
G.U.R.S. 19 luglio 1961, n. 36
Nuove norme per la composizione delle Commissioni provinciali di controllo e per il personale dei relativi uffici di segreteria.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/1976)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Il n. 3) del secondo comma dell'art. 30 del D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6 è sostituito dal seguente:
"Di tre funzionari, di cui due con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e di uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di ragioneria di seconda classe, designati dall'Assessore regionale per l'Amministrazione civile tra il personale di ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo".
I due supplenti, indicati al terzo comma del citato articolo, sono scelti tra i funzionari del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo con qualifica non inferiore rispettivamente a quella di consigliere di prima classe e di primo ragioniere.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
I funzionari componenti di ciascuna Commissione provinciale di controllo sono nominati tra quelli che prestano servizio presso gli uffici di segreteria della stessa Commissione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, tutti i funzionari indicati all'art. 1 ed attualmente in servizio saranno nominati componenti delle Commissioni provinciali di controllo, in sostituzione di altrettanti componenti già nominati ai sensi dell'art. 30 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, o dell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, e successive proroghe.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
L'organico del ruolo periferico, istituito con la legge 13 maggio 1957, n. 27, è modificato e specificato secondo le tabelle A e B, annesse alla presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Il regolamento per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria sarà emanato dal Governo regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
(modificato dall'art. 30 della L.R. 1/76)
I funzionari del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo, componenti delle stesse, sono alla dipendenza gerarchica dell'Assessorato regionale dell'Amministrazione civile ed alla dipendenza funzionale dei rispettivi presidenti delle Commissioni.
--------------------- (comma abrogato) (1)
Per il rimanente personale, il presidente della Commissione provinciale di controllo esercita le attribuzioni che le norme in vigore demandano al direttore regionale.
Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 1/76.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
I posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di ragioneria di seconda classe sono conferiti con pubblici concorsi per esami da bandire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine si considerano disponibili anche i posti vacanti nelle qualifiche superiore. Al concorso per direttore di sezione possono partecipare funzionari civili di ruolo della carriera direttiva delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, provvisti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore a consiglieri di prima classe, o equiparata, o che rivestano da almeno tre anni la qualifica immediatamente inferiore.
Al concorso per direttore di ragioneria di seconda classe possono partecipare funzionari civili di ruolo della carriera di concetto delle Amministrazioni indicate nel precedente comma, provvisti di diploma di ragioneria, che abbiano qualifica non inferiore a primo ragioniere, o equiparata, o che rivestano da almeno tre anni la qualifica immediatamente inferiore. (1)
Per l'ammissione ad entrambi i concorsi il limite massimo di età è di 50 anni, fatta eccezione per il personale dell'Amministrazione regionale siciliana.
Per l'interpretazione autentica del comma annotato, vedi l'art. 1 della L.R. 26/62.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Al personale, vincitore dei concorsi previsti nel precedente articolo, è riconosciuto tutto il servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza, ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza.
I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui sopra saranno regolati con successivi accordi tra l'Amministrazione regionale e quelle di provenienza.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
I vincitori dei concorsi previsti dall'art. 7 saranno immediatamente nominati componenti delle Commissioni provinciali di controllo, in sostituzione di altrettanti componenti, già nominati ai sensi dell'articolo 30 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, e dell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, e successive proroghe, i quali rientreranno nelle Amministrazioni di appartenenza.
La facoltà, prevista nell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27 può essere esercitata, con effetto dal 31 dicembre 1960, fino al termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Pubblici concorsi per esami alle qualifiche iniziali dovranno essere indetti entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I dipendenti delle Amministrazioni provinciali e comunali, in servizio presso gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo alla data del 18 aprile 1959, ed assunti, se non di ruolo, dalle Amministrazioni di provenienza, prima del 7 maggio 1958, possono partecipare ai concorsi, previsti al precedente comma semprechè non abbiano superato il quarantesimo anno di età.
Tale limite è elevato a 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra ed assimilati.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Il trattamento economico del personale del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo è quello indicato nella annessa tabella C.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Ai funzionari componenti effettivi delle Commissioni provinciali di controllo è attribuita una indennità mensile forfettaria di lire 25.000, soggetta alla sola imposta di bollo.
Ai funzionari componenti supplenti spetta un gettone di presenza di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Commissione.
Al segretario, scelto dal presidente della Commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con decreto presidenziale 29 ottobre 1957, n. 3, spetta un gettone di lire 1.500 per ogni giornata di riunione della Commissione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
L'Amministrazione del bilancio è autorizzata a stipulare con il Ministero dei trasporti una convenzione intesa ad estendere al personale dei ruoli regionali periferici e rispettive famiglie le agevolazioni godute dagli impiegati dell'Amministrazione centrale della Regione e relative famiglie, in ordine alle concessioni speciali in materia di trasporti di persone e cose.
E' altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la concessione di agevolazioni per i trasporti marittimi di persone e cose nelle linee di navigazione tra la Sicilia e Napoli a favore dei dipendenti della Amministrazione regionale e relative famiglie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Sono vietati i distacchi e comandi presso gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo di personale estraneo al ruolo delle stesse Commissioni.
Sono vietati, altresì, i distacchi e comandi del personale del ruolo delle Commissioni provinciali di controllo presso altri uffici centrali e periferici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Il personale in atto distaccato e comandato presso gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo, in esubero rispetto ai posti previsti nelle tabelle organiche di cui all'allegato B, dovrà rientrare immediatamente nelle Amministrazioni di provenienza.
Il rimanente personale distaccato e comandato, semprechè in servizio presso gli uffici anzidetti alla data del 18 aprile 1959, potrà rimanere nella attuale posizione sino alla immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi previsti nella presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Nei casi di violazione delle norme vigenti in materia di divieti di distacchi e comandi, salva la responsabilità dell'Amministrazione che ha disposto il distacco o il comando, l'impiegato, nei confronti del quale è accertata tale posizione, è sospeso dalla qualifica, tranne che non abbia adottato il comportamento previsto dall'art. 17 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
La stessa sanzione è applicata nei confronti del superiore che ha impartito l'ordine.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Alle maggiori spese, previste in lire 20 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede mediante prelievo dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 luglio 1961.
CORALLO
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
ALLEGATO A
Tabella organica del ruolo periferico del personale per le Commissioni Provinciali di Controllo.
RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA - Direttore di Segreteria di I classe coeff. 670 ................................................. N. 3 - Direttore di Segreteria di II classe coeff. 500 ................................................. " 6 - Direttore di Sezione coeff. 402 ................................................. " 9 - Consigliere di I classe coeff. 325 } ............................ " - Consigliere di II classe coeff. 271 } ............................ " 32 - Consigliere di III classe coeff. 229 } ............................ " ____ N. 50 RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO - Direttore di ragioneria di I classe coeff. 500 ................................................. N. 3 - Direttore di ragioneria di II classe coeff. 402 ................................................. " 6 - Primo ragioniere coeff. 325 ................................................. " 9 - Ragioniere coeff. 271 ................................................. " 10 - Ragioniere aggiunto coeff. 229 } ............................ " 12 - Vice ragioniere coeff. 202 } ............................ " ____ N. 40 RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA - Archivista capo coeff. 271 ................................................. N. 9 - Primo Archivista coeff. 229 ................................................. " 13 - Archivista coeff. 202 ................................................. " 18 - Applicato coeff. 180 } ............................ " 32 - Applicato aggiunto coeff. 157 } ............................ " ____ N. 72 RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO - Commesso coeff. 173 ................................................. N. 5 - Usciere capo coeff. 159 ................................................. " 9 - Usciere coeff. 151 } ............................ " 18 - Inserviente coeff. 142 } ............................ " ____ N. 32 Totale generale N. 194
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
TABELLA B
Tabella organica degli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali di Controllo
RUOLI Pa Me Ct Ag Cl En Rg Tp Sr Totale Carriera direttiva Direttore di Segr. di Ia cl. 1 1 1 3 Direttore di Segr. di IIa cl. 1 1 1 1 1 1 6 Direttore di Sezione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Consigl. di Ia, IIa e IIIa cl. 5 6 5 3 3 3 2 3 2 32 Totali 7 8 7 5 5 5 4 5 4 50 Carriera di concetto Direttore di Rag. di Ia cl. 1 1 1 3 Direttore di Rag. di IIa cl. 1 1 1 1 1 1 6 Primo Ragioniere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Ragioniere 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Rag. aggiunto e V. Rag. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 Totali 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 Carriera esecutiva Archivista capo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Primo archivista 2 3 2 1 1 1 1 1 1 13 Applicato 3 3 3 2 2 1 1 2 1 18 Applicato e Appl. agg. 5 5 5 4 4 2 2 3 2 32 Totali 11 12 11 8 8 5 5 7 5 72 Carriera del personale ausiliario Commesso 1 1 1 1 1 5 Usciere capo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Usciere e Inserviente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Totali 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 Totali generali 28 29 27 21 21 17 16 19 16 194
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, lett. c), della L.R. 44/91, con esclusione dell'art. 13. Il predetto art. 13 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
ALLEGATO C
Tabella del trattamento economico del personale delle Commissioni Provinciali di Controllo
COEFFICIENTE STIPENDIO ANNUO LORDO 670 2.370.000 500 1.824.000 402 1.506.000 325 1.251.000 271 1.053.000 229 903.000 202 786.000 180 720.000 173 699.000 159 657.000 157 651.000 151 633.000 142 606.000