
DECRETO LEGGE 15 marzo 1965, n. 124
G.U.R.I. 15 marzo 1965, n. 67
Interventi per la ripresa della economia nazionale.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e con annotazioni alla data 28 dicembre 1982)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la pubblica istruzione, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'industria ed il commercio, il lavoro e la previdenza sociale e la sanità;
Decreta:
TITOLO I
Finanziamenti da parte del consorzio di credito per le opere pubbliche e della Cassa depositi e prestiti
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente articolo 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di credito per le opere pubbliche in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:
a) Comuni, Provincie e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;
b) Comuni, Provincie, Università e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni;
c) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;
d) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460;
Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai Comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.]
[Nella concessione dei mutui si tengono in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord] (comma soppresso).
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[I mutui accordati dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al titolo IV del presente decreto.
Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Fino al 31 dicembre l966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni e alle Provincie per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonchè ai Comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.]
(aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[In relazione alla garanzia prestata dallo Stato sui mutui contratti dagli enti di cui ai precedenti articoli 3, lettere c) e d), e 4 si applicano norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente:
"Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Provincie e Comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima".]
TITOLO III
Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici (1)
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945:
"Art. 2
Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate con l'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1983.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, trovano applicazione anche per la formazione dei piani di bacino idrografici a carattere interregionale.
Resta fermo quanto disposto con l'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con l'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741".
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.
Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori.
Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.
Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Il presidente del Magistrato alle acque provvede alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.
Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di magistratura.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[I poteri attribuiti al Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti ai provveditori alle opere pubbliche senza alcun limite di importo.
I compiti attribuiti dagli articoli citati alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sono devoluti ai Comitati tecnico amministrativi.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituzioni comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici.
Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, è in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:
a) quando, in sede di approvazione dei progetti, sia dimostrata la necessità di elevare la spesa per l'esecuzione dell'opera, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'importo indicato nella promessa;
b) quando la maggiore spesa sia conseguenza di gare di appalto aggiudicate con offerte in aumento.
Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.
Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.
Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge 26 marzo 1986, n. 86)
[I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un Comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona, dal capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche e dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
E' sospesa l'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.]
(abrogato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431, abrogazione confermata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Per l'appalto delle opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po e dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzato il ricorso alla trattativa privata anche in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
L'aggiudicazione è deliberata:
a) per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, da una Commissione presieduta dal provveditore e composta dal vice provveditore, dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato e dal capo della Ragioneria regionale dello Stato;
b) per le opere di competenza del Magistrato alle acque, da una Commissione presieduta dal presidente del Magistrato e composta dal capo dell'Ufficio amministrativo del Magistrato, dall'avvocato distrettuale di Venezia, da uno degli ispettori generali del Genio civile facente parte del Comitato tecnico di magistratura e dal capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato;
c) per le opere di competenza dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da una Commissione presieduta dal capo del Compartimento e composta dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio e dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche;
d) per le opere di competenza del Magistrato per il Po, da una Commissione presieduta dal presidente del Magistrato e composta dal vice presidente del Magistrato, dall'avvocato distrettuale dello Stato di Bologna, dal capo dell'Ufficio tecnico e dal capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato.
I provveditori alle opere pubbliche, il presidente del Magistrato alle acque, il presidente del Magistrato per il Po ed i capi dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade danno immediata comunicazione delle aggiudicazioni effettuate ai sensi del presente articolo al Ministro per i lavori pubblici, che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[I limiti di importo stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, sono elevati da due a dieci milioni di lire.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e dall'art. 14, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Le procedure previste dall'articolo 12 si applicano anche agli atti aggiuntivi dei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alla pronuncia di congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta.
Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' sospesa l'applicazione dell'articolo 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, limitatamente ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque e del presidente del Magistrato per il Po siano trattate dall'Amministrazione centrale.
L'avocazione può essere disposta per opere di particolare importanza tecnica ed è ordinata con decreto motivato. L'avocazione può essere richiesta, per ragioni di interesse artistico, dal Ministro per la pubblica istruzione.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Qualora i provvedimenti che concernono l'attuazione di opere pubbliche prevedano distinte spese non necessariamente tra loro connesse, e di taluna di esse venga, in sede di controllo, rilevata la non conformità a legge, il competente Magistrato della Corte dei conti ammette i provvedimenti al visto ed alla registrazione per la parte della spesa non investita dal rilievo.
Per la parte investita dal rilievo l'Amministrazione può disporre il disimpegno della spesa ovvero chiedere la pronuncia della Sezione di controllo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'Amministrazione provinciale.
Il prefetto, con proprio decreto emesso su proposta del provveditore alle opere pubbliche competente, autorizza la sostituzione e designa l'Ente incaricato di provvedere.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Le Amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere, dagli uffici del Genio civile o dall'Amministrazione provinciale.
Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.
Alla spesa relativa si provvede con la somma prevista in progetto per spese tecniche.]
(aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici.]
(abrogato dall'art. 7 dalla legge 10 febbraio 1989, n. 48)
[Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Per attuare gli interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il risanamento del patrimonio zootecnico, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1965.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 4 miliardi per incrementare il "fondo di rotazione" istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.
Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per la esecuzione, nel territorio del Delta Padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino di opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per gli scopi di cui all'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
La somma di cui al precedente comma è utilizzata, in misura non inferiore ad un terzo, per l'esecuzione delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno determinate le somme da destinare rispettivamente agli scopi di cui ai precitati articoli.
Per l'esecuzione delle opere finanziate con i fondi di cui al primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i territori classificati comprensori di bonifica.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione, da parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di interesse generale o collettivo nonchè per l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la sistemazione e la prosecuzione del canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari.
La somma di lire 2 miliardi di cui al comma precedente è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.]
(integrato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[All'onere derivante dall'applicazione degli articoli del presente titolo si provvede con il ricavo dei mutui da contrarsi a norma del precedente articolo 8.
Nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutui di cui al comma precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere impegni per l'attuazione delle provvidenze contemplate dal presente titolo, nei limiti delle spese previste dai precedenti articoli 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.
La stessa autorizzazione è concessa ai Ministri per la sanità, per il tesoro e per le finanze, nei limiti delle spese previste rispettivamente dai precedenti articoli 27, 28 e 35.]
TITOLO V
Riduzione delle aliquote di contribuzione per il Fondo adeguamento pensioni ed assunzione del relativo onere a carico dell'Erario
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali e dalle imprese artigiane per i loro dipendenti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.
Per l'identificazione delle imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento alle norme in vigore in materia di assegni familiari.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:
di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965;
di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966.
I predetti importi sono versati dallo Stato al Fondo di cui al precedente comma, in rate bimestrali posticipate.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonchè le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè gli altri Istituti di credito ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese - industriali e commerciali - operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivante dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.
Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) può accordare, in favore degli Istituti di cui all'articolo precedente, la garanzia sussidiaria fino alla concorrenza massima del trentacinque per cento della perdita accertata sulle operazioni finanziarie da essi effettuate ai sensi dello stesso articolo.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) è autorizzato ad accordare agli Istituti di cui al precedente articolo 39 il proprio intervento finanziario e contributivo con le formalità e nei limiti previsti dall'articolo 5 del proprio statuto.
Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento effettuato dagli Istituti predetti passano di diritto all'Istituto centrale per il credito a medio termine.
Per gli scopi di cui al precedente primo comma il fondo di dotazione del detto Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) è aumentato di lire 10 miliardi.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[I finanziamenti di cui al precedente articolo 39 non possono avere durata superiore a cinque anni.
L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ottantacinque per cento del prezzo dei macchinari.
L'importo massimo degli acquisti di una stessa impresa, agevolati ai sensi del presente decreto, non può superare i duecento milioni di lire.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13 febbraio 1962, anche se comprendono uffici e negozi, purchè ai negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopraterra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata di venticinque anni.
L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1968.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Fino al 31 dicembre 1966, l'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati e di aree destinate alla costruzione edilizia, situati nel territorio nazionale, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire quattro per ogni cento lire.
I trasferimenti dei beni indicati nel primo comma, che avvengano nel termine ivi fissato ed entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso, sul quale sia stata pagata l'imposta normale, sono soggetti alla stessa imposta di cui al comma precedente ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore precedentemente tassato.
Sui trasferimenti successivi alla data del 31 dicembre 1966, che avvengano entro tre anni da altro trasferimento degli stessi beni indicati nel primo comma, la riduzione del quarto si applica con riferimento alla aliquota normale del 7,50 per cento.
Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 1,50 per cento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.
Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla "GESCAL", di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Ai lavoratori che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965 e aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, competono, per la durata in cui è corrisposta detta indennità, e in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari soprarichiamato.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in continuità di disoccupazione. In tal caso gli assegni familiari sono corrisposti per il periodo residuo di godimento dell'indennità di disoccupazione.
Ai lavoratori agricoli, aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, in luogo delle maggiorazioni di cui al primo comma, sono corrisposti gli assegni familiari, per un numero di giornate pari alla metà di quelle spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.]
(modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui al precedente articolo 38, nonchè per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) di cui al precedente articolo 41.
Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè del Ministero del tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al precedente comma.]
(sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1965, n. 431 e abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[E' conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 141 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Il Ministro per il tesoro, negli anni 1965 e 1966, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.]
(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)
[Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.]
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1965
SARAGAT
MORO-PIERACCINI-COLOMBO
TAVIANI-TREMELLONI
GUI-MANCINI-FERRARI
AGGRADI-LAMI STARNUTI-
DELLE FAVE-MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, n. foglio n. 84. - VILLA