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LEGGE REGIONALE 1 luglio 1968, n. 17

G.U.R.S. 6 luglio 1968, n. 31

Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/1976 e con annotazioni alla data 14 ottobre 2009)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Cantieri di lavoro promossi o autorizzati dalla Regione

Art. 1

(1) (2)

(modificato dall'art. 29 della L.R. 60/74, nel testo modificato dall'art. 9 della L.R. 9/76)

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei comuni della Regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale.

La gestione dei predetti cantieri è affidata ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, nei confronti dei quali le opere di cui al primo comma si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle relative finalità istituzionali.

(1)

Vedi:

- Decr. Ass. LL.PP. 14 ottobre 2009: "Analisi dei costi per la redazione dei progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche".

- Decr. Ass. Lavoro 7 aprile 1993: "Approvazione dell'analisi dei costi per i progetti relativi ai cantieri di lavoro".

(2)

Vedi Decr. Ass. Lavoro 22 settembre 1993: "Criteri di ripartizione dei fondi da utilizzare per l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati"

Si rimanda all'art. 12, commi 1, 2 e 3, della L.R. 25/93: "Procedure di finanziamento".

Art. 2

(1)

I progetti delle opere da eseguire nei cantieri debbono essere sottoposti all'approvazione degli Uffici del genio civile o degli uffici tecnici delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

L'ammontare della spesa relativa non può superare, per ogni cantiere, l'importo di L. 10.000.000.

(1)

Per il parere tecnico e la conseguente vigilanza dei cantieri di cui all'articolo annotato vedi l'art. 13 della L.R. 9/76.

Art. 3

Possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti d'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:

a) la retribuzione della mano d'opera occorrente;

b) il costo del materiale e del relativo trasporto;

c) il costo degli eventuali noli e trasporti di materiale di risulta, limitatamente agli enti autarchici territoriali.

Il finanziamento delle spese indicate nelle precedenti lettere b) e c), non può, in ogni caso, superare la spesa occorrente per la retribuzione della mano d'opera. (1)

(1)

A modifica del comma annotato vedi l'art. 28 della L.R. 60/74.

Art. 4

(1)

Il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo, nonchè del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato nella misura seguente.

I lavoratori hanno diritto, oltre alla indennità di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad un assegno giornaliero di L. 1.500 e, qualora non percepiscano indennità di disoccupazione, ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200, aumentato di L. 100 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purchè siano a carico.

Al direttore del cantiere è corrisposto, a carico dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, un assegno giornaliero di L. 2.800; agli instruttori un assegno giornaliero di L. 2.500.

(1)

Per il trattamento economico dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 11 della L.R. 19/73, l'art. 1 della L.R. 46/81, l'art. 1 della L.R. 120/83, nel testo modificato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 22/85 e dall'art. 14 della L.R. 25/93.

Vedi, inoltre, i DD.AA. Lavoro 13 febbraio 2004, 31 gennaio 2005 e 1 marzo 2006.

Art. 5

Gli uffici tecnici di cui al precedente art. 2 provvedono alla consegna dei lavori ed esercitano il controllo tecnico nei cantieri sulla esecuzione delle opere progettate.

I predetti uffici sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione durante la esecuzione dei lavori almeno due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi, con le proprie osservazioni.

E' in facoltà dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione disporre ispezioni straordinarie tecniche ed amministrative.

All'uopo, esso può avvalersi di funzionari designati dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche, oltre che di funzionari del proprio ruolo amministrativo e del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6

(1)

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione accredita all'ente gestore, dopo l'inizio dei lavori, il 90% della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso ente. Se l'ente gestore è un ente autarchico territoriale, la somma predetta deve essere accreditata presso il tesoriere comunale o provinciale.

I pagamenti sono effettuati, a cura dell'istituto di credito e dei tesorieri, direttamente ai creditori, sulla base di ordini di pagamento rilasciati in loro favore da legali rappresentanti degli enti gestori.

Qualora l'istituto di cui al comma precedente si trova in un comune diverso da quello in cui è ubicato il cantiere di lavoro, il rappresentante dell'ente gestore, limitatamente alle spese per retribuzioni della mano d'opera, è autorizzato ad effettuare prelevamenti quindicinali per i relativi pagamenti.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa, previo il collaudo delle opere di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Il collaudo delle opere realizzate nei cantieri è disposto a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che si avvale, all'uopo, di collaudatori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche.

Capo II

Partecipazione finanziaria della Regione ai cantieri di lavoro promossi o  autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8

(modificato dall'art. 14 della L.R. 9/76)

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare l'acquisto dei materiali e relativo trasporto, il costo dei noli, del trasporto del materiale di risulta, e dell'I.V.A., occorrenti nei cantieri di lavoro istituiti nel territorio della Regione in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, il cui costo della mano d'opera è a carico dello Stato.

L'intervento finanziario della Regione può eccedere del 20 per cento l'ammontare complessivo della somma erogata dal Ministero per la retribuzione della mano d'opera e del personale istruttore.

Art. 9

Gli enti gestori interessati, per ottenere il finanziamento, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione apposita domanda corredata delle copie del progetto relative alle opere da eseguire e del decreto ministeriale istitutivo del cantiere.

Art. 10

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, comprovante l'avvenuto inizio dell'attività del cantiere, accredita all'ente gestore, nei modi stabiliti dal precedente art. 6 presso gli istituti o tesorieri ivi indicati, il 90% della spesa autorizzata.

L'erogazione delle spese avviene secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 11

(1)

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

A tal fine, l'ente gestore, ad ultimazione dei lavori, deve inoltrare al competente ufficio del Genio civile, per il visto di congruità dei prezzi, le fatture quietanzate dai fornitori.

L'ufficio del Genio civile, dopo eseguiti i necessari accertamenti, appone sulle fatture apposita dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato.

(1)

Per l'elenco prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro cfr.:

- Circ. Ass. LL.PP. 16 settembre 2009: "Modalità di calcolo dei costi di materiali, trasporti e noli, da inserire nei progetti dei cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale n. 17 dell'1 luglio 1968 in applicazione al decreto n. 137 del 4 settembre 2009";

- D.P. 11 luglio 2007: " Nuovo elenco dei prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17";

- D.P. 26 novembre 2004: "Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche" confermato per l'anno 2006 dal D.P. 21 aprile 2006.

Art. 12

Le varianti al progetto originario che si rendessero necessarie durante la esecuzione dei lavori, debitamente autorizzate dai competenti uffici del Genio civile, debbono essere comunicate tempestivamente all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario ammesso a finanziamento sono a totale carico dell'ente gestore.

Capo III

Cantieri di lavoro istituiti in forza della legge 18 marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni

Art. 13

Il primo comma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"art. 2 - L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione ripartisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le somme disponibili fra i comuni indicati nell'articolo precedente in ragione di L. 500 per abitante, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Le somme attribuite a ciascun comune non debbono in ogni caso essere inferiori a L. 1.000.000. Detto limite è elevato a L. 5.000.000 per i comuni delle isole minori".

Art. 14

Il primo comma dell'art. 4 della legge indicata nell'articolo precedente è così modificato:

"L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, provvede entro venti giorni, sulle richieste dei comuni, udito un apposito comitato da istituire con decreto dell'Assessorato medesimo e composto:

del Direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione che lo presiede;

dell'Ispettore centrale dell'Assessorato predetto preposto al Fondo siciliano per l'assistenza ai lavoratori disoccupati, con funzioni di vice presidente;

di tre funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno supplente;

di due funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste, di cui uno supplente.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione".

Art. 15

La prima parte del primo comma dell'art. 5 della legge citata agli articoli precedenti è così sostituita:

"I lavori previsti dalla presente legge, sotto la diretta responsabilità del sindaco, debbono essere iniziati entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono autorizzati ed ultimati entro il 30 aprile dell'anno successivo".

Art. 16

Il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo e quello del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato in misura pari a quello previsto nel precedente art. 4.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 17

Agli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell'anno finanziario 1968 si fa fronte:

a) per le finalità del capo I, nonchè per il finanziamento dei corsi professionali, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 16851 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

b) per le finalità del Capo II con la somma di L. 1.000.000.000 da prelevarsi dal fondo iscritto al capitolo n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

c) per le finalità del capo III con lo stanziamento annuo previsto dalla legge 18 marzo 1959, n. 7.

Per gli esercizi finanziari successivi, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio nei limiti della disponibilità del bilancio stesso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 2, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvederà ad adeguare, limitatamente alle gionate lavorative ancora da effettuare, il trattamento economico dei lavoratori e del personale dei cantieri in corso di svolgimento, alle nuove misure previste dal precedente art. 4.

Art. 19

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 e del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31 ed ogni altra norma non incompatibile con la presente legge.

Art. 20

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 luglio 1968.

CAROLLO