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LEGGE REGIONALE 22 aprile 1968, n. 8

G.U.R.S. 27 aprile 1968, n. 20

Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

Testo annotato al 5/11/1973

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Ente siciliano per le case ai lavoratori istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 e riordinato con legge regionale 24 luglio 1958, n. 19 è soppresso e posto in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le operazioni di liquidazione devono essere definite nel termine massimo di due anni.

Ferme restando le vigenti norme di legge in materia di assegnazione e di riscatto degli alloggi appartenenti all'E.S.C.A.L., il patrimonio di quest'ultimo è trasferito alla Regione siciliana, Assessorato alle finanze.

La Regione subentra nei residui rapporti attivi e passivi.

Art. 2

Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di L. 1.800 milioni.

Art. 3

Alle operazioni di liquidazione provvede una Commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e composta di tre membri, di cui uno scelto dal Presidente e due, funzionari regionali della carriera direttiva, designati rispettivamente dall'Assessore per le finanze e dall'Assessore per i lavori pubblici. La Commissione elegge il presidente al quale è attribuita la rappresentanza anche in giudizio della gestione di liquidazione.

La Commissione prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente e riceve, dal legale rappresentante del medesimo, il conto delle gestioni relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 4

Le deliberazioni della Commissione relative a spese di importo superiore a L. 10 milioni sono sottoposte all'approvazione del Presidente della Regione.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni senza che il Presidente ne comunichi la reiezione, le deliberazioni si considerano approvate.

Nell'espletamento delle operazioni di liquidazione la Commissione di cui all'art. 3 può compiere atti di gestione eccezionalmente anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed aggiunte.

I progetti di transazione e gli atti di cui al precedente comma, il cui oggetto sia determinato o determinabile in somma superiore a L. 10 milioni, devono essere sottoposti alla approvazione del Presidente della Regione, previo parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione.

Per le controversie deferite al giudizio di collegi arbitrali, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, l'arbitro nominato dalla Commissione è scelto tra i funzionari dell'Ufficio predetto.

Art. 5

La Commissione prevista dall'art. 3 provvede, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'accertamento della situazione debitoria degli assegnatari degli alloggi che abbiano fatto parte del patrimonio dell'ESCAL e alla determinazione dei criteri per il relativo recupero, anche per gli assegnatari morosi a carico dei quali sono state iniziate procedure di sfratto.

In sede di accertamento della situazione debitoria saranno valutate eventuali riparazioni eseguite a spese degli assegnatari.

Art. 6

Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere dei due anni, indicato nell'art. 1, la Commissione presenta al Presidente della Regione il rendiconto della gestione corredato da una relazione sulla attività svolta.

Il Presidente della Regione dichiara con suo decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'Ente e ne approva il rendiconto.

Il decreto suddetto insieme con il rendiconto e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Le restanti operazioni di liquidazione sono svolte dall'Assessorato alle finanze.

Art. 7

Il personale inquadrato nei ruoli dell'ESCAL, anche in soprannumero, alla data del 31 dicembre 1963, è trasferito, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli ad esaurimento di cui alla annessa tabella, istituiti presso la Presidenza della Regione, al fine di sopperire alle nuove esigenze di personale derivanti all'Amministrazione regionale anche dalla assunzione dei compiti del soppresso ente.

Il trasferimento è disposto con decreti del Presidente della Regione in relazione alla carriera di appartenenza, al coefficiente economico ed all'anzianità nella qualifica rivestita.

Qualora un contingente di personale venga trasferito in ruoli organici di nuova istituzione, saranno proporzionalmente ridotti, con decreto del Presidente della Regione, i posti previsti nella annessa tabella. (1)

(1)

Si rimanda all'art. 72, comma 1, della L.R. 7/71: "Personale dei ruoli ad esaurimento".

Vedi anche, l'art. 84, commi 2, 3, 4 e 5, della L.R. 7/71.

Art. 8

Al personale indicato nell'articolo precedente si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della Regione.

Al medesimo è riconosciuto agli effetti del trattamento di quiescenza il servizio comunque prestato alle dipendenze dell'ESCAL, fin dalla data di assunzione.

E' conseguentemente autorizzato il versamento al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione della somma di L. 1.200 milioni.

I contributi assicurativi già versati dagli impiegati dell'ESCAL all'INPS, sono acquisiti dal Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione centrale della Regione ed il loro importo è computato ai fini della determinazione degli oneri a loro carico per il riscatto del servizio non di ruolo dello stesso personale dell'ESCAL.

Art. 9

Il personale del soppresso ente è destinato dal Presidente della Regione a prestare servizio presso l'Amministrazione per la liquidazione dello E.S.C.A.L. o presso l'Amministrazione centrale della Regione o presso altri uffici periferici della medesima, secondo le esigenze prospettate dalle amministrazioni interessate.

Art. 10

I portieri, i custodi degli immobili amministrati dall'E.S.C.A.L. purchè in servizio anche alla data del 31 dicembre 1963 saranno mantenuti in servizio per la custodia degli alloggi popolari del demanio della Regione Siciliana. A tal uopo, le convenzioni per la assegnazione in gestione degli immobili sopradetti dovranno fare espresso obbligo agli Enti gestori del mantenimento in servizio del personale di guardiania proveniente dal soppresso Ente.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo nonchè del personale salariato in servizio al 31 dicembre 1963 continua ad essere regolato in base ai contratti di categoria. (1)

Art. 11

Ai soli fini del trasferimento del personale del soppresso Ente, nelle prime tre qualifiche delle tabelle allegate alla presente legge si tiene conto, per consentire l'inquadramento in tali qualifiche di tutto il personale in servizio, delle vacanze di posto esistenti nelle qualifiche superiori.

Art. 12

Agli oneri derivanti dall'art. 2 e dall'articolo 8 della presente legge si fa fronte con la quota parte del ricavato del prestito di cui alla legge regionale 21 marzo 1967, n. 19.

Art. 13

Agli oneri per il pagamento delle competenze al personale di cui alla tabella allegata, previsto in L. 450 milioni annue, si provvede con le entrate patrimoniali degli immobili del soppresso ente trasferiti alla Regione siciliana, con la disponibilità derivante dalla cessazione dell'onere relativo ai contributi concessi all'ESCAL ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12 e, per la eventuale differenza, mediante utilizzazione di parte dell'incremento del gettito dell'imposta di registro.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il 1 gennaio 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 aprile 1968.

CAROLLO

TABELLA

 Carriera direttiva: Ruolo amministrativo (a)
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 670                Ispettore generale                               2
 500                Capo Divisione
                    Ispettore Superiore                              4
 402                Capo Sezione
                    Ispettore Capo                                   8
 325                Consigliere          }
                    Ispettore            }
 271                Primo segretario     }
 229                Segretario           }                           5
                                                     Totale         19
(a) Sono ivi inquadrati gli appartenenti ai ruoli amministrativi, di
    ragioneria e legale della carriera direttiva dell'E.S.C.A.L.
 Carriera direttiva: Ruolo Tecnico
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 670                Ispettore centrale                               1
 500                Ispettore superiore
                    Ingegnere capo divisione                         3
 402                Ispettore capo
                    Ingegnere capo sezione                           3
 325                Isp. Ing. Princ. di sez.   }
 271                Ingegnere principale       }                     4
                                                     Totale         11
 Carriera di concetto: Ruolo amministrativo (a)
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 500                Segretario contab. superiore                     3
 402                Segretario contabile capo                        3
 325                Segretario contabile principale                  6
 271                Primo segretario contabile       }
 229                Segretario contabile             }
 202                Vice segretario contabile        }              13
                                                     Totale         25
 Carriera concetto: Ruolo tecnico
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 500                Geometra superiore                               1
 402                Geometra capo                                    2
 325                Geometra principale                              4
 271                Primo geometra       }
 229                Geometra             }
 202                Vice geometra        }                          12
                                                     Totale         19
(a) sono ivi inquadrati gli appartenenti ai ruoli amministrativi e di
    ragioneria dell'ESCAL.
 Carriera esecutiva
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 325                Archivista principale                            4
 271                Archivista capo                                  5
 229                Primo archivista                                 6
 202                Archivista            }
 180                Applicato             }
 157                Alunno d'ordine       }                         35
                                                     Totale         50
 Carriera Ausiliaria: Personale Ufficio
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 180                Commesso capo                                    2
 173                Primo commesso                                   1
 159                Commesso o usciere capo    }
 151                Usciere                    }
 142                Inserviente                }                     5
                                                     Totale          8
 Carriera Ausiliaria: Personale tecnico
Coeff.                      QUALIFICA                             Posti
 173                Agente tecnico capo                              1
 159                Agente tecnico                                   1
                                                     Totale          2
                                   Totale complessivo posti        134